Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16964 del 11/08/2016


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Cassazione civile sez. trib., 11/08/2016, (ud. 03/05/2016, dep. 11/08/2016), n.16964

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13709 – 2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

R.E.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 41/2009 della COMM. TRIB. REG. della TOSCANA,

depositata il 31/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/05/2016 dal Consigliere Dott. TRICOMI LAURA;

udito per il ricorrente l’Avvocato URBANI NERI che ha chiesto

l’accoglimento:

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO IMMACOLATA che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Tramite informazioni presenti nell’anagrafe tributaria, l’Agenzia delle entrate di Viareggio contestava a R.E., titolare di una posizione Iva aperta in data 21.04.1982 per l’esercizio dell’attività di intermediazione nel commercio di combustibili ed altro, di non avere mai presentato le dichiarazioni Iva e dei redditi, per gli anni dal 1998 al 2003.

Dall’esame dei modelli 770 presentati dai sostituti d’imposta emergeva che il R., a titolo di provvigioni, aveva percepito redditi di rilevante importo per l’intero periodo e che era stata effettuata la ritenuta di acconto sul 50% dei compensi.

In forza di ciò, considerate le provvigioni corrispostegli, venivano notificati al R. autonomi avvisi di accertamento con i quali, per ogni annualità, si richiedevano IVA, IRPEF ed IRAP, con applicazione delle relative sanzioni.

2. Il contribuente proponeva separati ricorsi eccependo la decadenza dell’Ufficio dal potere di accertamento per gli anni 1998 e 1999; nel merito contestava la ricostruzione dell’imponibile e la illegittima applicazione dell’IRAP, per carenza dei presupposti impositivi, negando l’esistenza di un’ attività organizzata.

Riuniti i ricorsi, il giudice di primo grado, dichiarata la decadenza dell’Ufficio dal potere di accertamento per gli anni di imposta 1998 e 1999, respingeva nel merito i ricorsi del contribuente per gli altri anni di imposta.

3. Con la sentenza n. 41/31/09, depositata il 31.03.2009 e non notificata, il giudice di appello, respingeva l’appello del contribuente, nel merito, rilevando che il reddito d’impresa del R. era stato determinato correttamente, sulla base degli elementi acquisiti, non contestati mediante prova contraria da parte del contribuente, e tanto valeva anche per l’accertamento sull’IRAP; analogamente respingeva il gravame incidentale dell’Ufficio ed affermava che la disposizione di cui all’arti della L. n. 289/2002, che stabiliva la proroga di due anni dei termini per l’accertamento peri contribuenti che non si avvalevano delle disposizioni previste dagli artt. 7 e 9 della stessa legge sul condono, non si applicava al caso in esame. Secondo la Commissione l’adesione al concordato costituiva una facoltà concessa ai contribuenti che avevano regolarmente dichiarato i loro redditi e la sospensione dei termini di decadenza e di prescrizione, relativa agli accertamenti fiscali, riguardava solo i contribuenti che non avevano aderito o non intendevano aderire al concordato fiscale. Al contrario le disposizioni in materia di concordato non erano riferibili a quei soggetti che avevano occultato l’esercizio della propria attività e non avevano provveduto al pagamento di alcuna imposta, come nel caso del R..

4. La Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione su un motivo. L’intimato non svolge difese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1. Con l’unico motivo la Agenzia lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 10 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

La Agenzia sostiene che la Commissione ha errato della affermare l’inapplicabilità al caso di specie della sospensione dei termini per l’accertamento, in quanto la ratio di tale norma era quella di porre gli uffici finanziari in condizione di far fronte all’oggettivo aggravio di lavoro determinato dall’applicazione delle agevolazioni fiscali, ed in particolare la suddetta proroga metteva la P.A.. In grado di far valere, nei confronti di tutti i contribuenti ed in condizioni di uguaglianza, le pretese del Fisco.

1.2. Il motivo è fondato e va accolto.

1.3. Occorre premettere che la L. n. 289 del 2002, art. 10, comma 1, sotto la rubrica “proroga di termini” prevede che “per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni recate dagli artt. da 7 a 9 della presente legge, in deroga alle disposizioni della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 3, comma 3, i termini di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 e successive modificazioni, e al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 57 e successive modificazioni, sono prorogati di due anni”.

1.4. Come già ritenuto da questa Corte, la proroga biennale dei termini di accertamento, accordata agli uffici finanziari dalla L. n. 289 del 2002, art. 10, opera, “in assenza di deroghe contenute nella legge” sia nel caso in cui il contribuente non abbia inteso avvalersi delle disposizioni di favore di cui alla suddetta legge, pur avendovi astrattamente diritto, sia nel caso in cui non abbia potuto farlo (Cass. nn. 23749/2015, 17395/2010, 19725/2013, 8838/2014, 22921/2014, 21190/2014, 5645/2015, 16613/2015; per l’applicazione della proroga anche in caso di IVA, Cass. nn. 1375/2011, 2194/2015).

1.5. Ciò perchè, come rilevato dalla Corte costituzionale, con la sentenza 356 del 2008 con cui ha dichiarato infondata la questione di legittimità sollevata in merito all’art. 10 cit., il meccanismo di proroga è, in sostanza, finalizzato a tutelare il preminente interesse dell’Amministrazione finanziaria al regolare accertamento e riscossione delle imposte nei confronti del contribuente che non si avvalga dell’agevolazione, indipendentemente dalla circostanza che quest’ultimo non si sia avvalso, per qualsiasi ragione (giuridica o di fatto), della stessa agevolazione.

1.6. La sentenza in esame non ha dato corretta applicazione alla norma in esame e va emendata.

2.1. In conclusione il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la controversia va decisa nel merito con il rigetto degli originari ricorsi.

2.2. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo. Le spese di giudizio delle fasi di merito si compensano.

PQM

La Corte di cassazione, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, rigetta i ricorsi originari;

condanna l’intimato alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida nel compenso di Euro 8.500,00, oltre spese prenotate a debito e compensa le spese di giudizio delle fasi di merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 3 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2016

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