Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16964 del 07/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 07/07/2017, (ud. 23/02/2017, dep.07/07/2017),  n. 16964

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11818-2016 proposto da:

D.S.M., C.G., DI SANTE ANNARITA, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI, 11 presso lo studio

dell’avvocato GIANDOMENICO D’AMBRA che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

GENERTEL S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del Responsabile Area

Industria e del Responsabile del Servizio Liquidazione Sinistri,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso

lo studio dell’avvocato MARCO VINCENTI che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

G.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 6286/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 09/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/02/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA

PELLECCHIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2006 D.S.M., C.G. e D.S.A., eredi di D.S.F., convennero in giudizio la Genertel s.p.a., G.M. e D.L.B. per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni subiti a seguito dell’incidente occorso al loro congiunto. Esposero che il D.S. venne investito mentre camminava dall’autovettura di proprietà del G. e condotta dalla D.L. ed assicurata con Genertel., e che a seguito delle lesioni riportate decedeva in ospedale pochi giorni dopo.

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 6108/2008, dichiarava la responsabilità concorsuale delle parti nella misura del 50% ciascuna e condannava i resistenti in solido al pagamento degli importi liquidati.

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 5102/2011, rilevato che il ricorso ed il decreto di fissazione erano stati notificati oltre il termine di dieci giorni dichiarava improcedibile l’appello. Tale decisione è stata cassata con rinvio da questa Corte con ordinanza n. 12119/2014.

2. La Corte d’Appello di Roma in sede di rinvio, con sentenza n. 6286 del 9 dicembre 2015 rigettava l’appello proposto dagli eredi del D.S..

3. Avverso tale pronunzia D.S.M., C.G. e D.S.A. propongono ricorso in Cassazione con tre motivi.

3.1. Resiste con controricorso Genertel s.p.a..

4. E’ stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, la proposta di inammissibilità del ricorso. Non sono state depositate memorie.

4.1. Il collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa il Collegio con le seguenti precisazioni, di condividere le conclusioni cui perviene la detta proposta.

6.1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la falsa applicazione dell’art. 1227 c.c. nonchè degli artt. 190 e 191 del C.d.S..

Si dolgono che il giudice del merito Ai ritenuto che l’attraversamento pedonale al di fuori degli appositi spazi e l’alta velocità tenuta dall’autovettura dalla D.L. giustificassero un pari concorso delle parti nella causazione del sinistro. Detta conclusione sarebbe errata laddove non considera che la vittima, al momento del sinistro aveva già abbondantemente iniziato l’attraversamento.

6.2. Con il secondo motivo lamentano che l’affermazione per cui l’investimento si è verificato al centro della strada sarebbe in contraddizione con le risultanze del giudizio.

Il ricorso è inammissibile.

In via preliminare occorre evidenziare che l’esposizione del fatto risulta essere assemblata e ciò in violazione di Cass. Sez. un. n. 5698/2012 e tale ragione di inammissibilità è assorbente.

Inoltre il primo motivo non contiene la denuncia di violazione delle norme che evoca, ma sollecita una ricostruzione del fatto diversa da quella fatta dalla corte territoriale e, dunque, inammissibile alla stregua di Cass. sez. un. nn. 8053 e 8054 del 2014. Ed è principio consolidato di questa Corte che con la proposizione del ricorso per Cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente.

Per quanto riguarda poi il secondo motivo deduce il vecchio paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che non è applicabile, nonostante si verta in un giudizio che torna in Cassazione per la seconda volta.

6.3. Con il terzo motivo i ricorrenti si dolgono della condanna alle spese di lite anche del grado di appello dichiarato improcedibile la cui pronuncia è stata successivamente annullata.

Anche il terzo motivo è inammissibile perchè il giudice del merito ha applicato il principio della soccombenza che è stata valutata con riferimento all’esito finale della decisione.

7. Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ., la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

 

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2017

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