Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16963 del 12/08/2020

Cassazione civile sez. I, 12/08/2020, (ud. 23/06/2020, dep. 12/08/2020), n.16963

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12740/2019 proposto da:

U.D., elettivamente domiciliato in Verona, via Stella n. 19,

presso lo studio dell’avvocato Paolo Tacchi Venturi, che lo

rappresenta e difende giura procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di Venezia, depositato il 21 marzo

2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/06/2020 dal cons. Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- U.D., proveniente dalla (OMISSIS) ((OMISSIS)), ha presentato ricorso avanti al Tribunale di Venezia avverso il provvedimento della Commissione territoriale di Verona, di diniego del riconoscimento della protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria) e pure di diniego di riconoscimento della protezione umanitaria.

Con decreto depositato il 3 aprile 2019, il Tribunale adito ha rigettato il ricorso.

2.- Il decreto ha rilevato, in particolare, che nella specie non si raffiguravano “aspetti persecutori diretti e personali” nei confronti del richiedente. Ha escluso, sulla base del raffronto di fonti EASO aggiornate al giugno 2017, la sussistenza di una situazione di conflitto armato e/o di violenza indiscriminati nel Paese di provenienza del richiedente. Ha rilevato ancora che, nella specie, “non è possibile ritenere che sussista una situazione di vulnerabilità” specifica alla persona propria del richiedente, “in quanto si reputa non credibile la vicenda narrata”.

3.- Avverso questo provvedimento il richiedente ha presentato ricorso, articolando quattro motivi di cassazione.

L’amministrazione intimata non ha spiegato difese, nessun rilievo potendosi riconoscere a un “atto di costituzione” depositato al solo fine di un’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.- Il ricorrente assume: (i) col primo motivo, violazione ex art. 360 c.p.c., n. 4 in relazione all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 – nullità della sentenza per motivazione apparente in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al D.P.R. n. 394 del 1999, artt. 11 e 29 e al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 bis; (ii) col secondo motivo, violazione dell’art. 116 c.p.c., comma 1, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3,; (iii) col terzo motivo, violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 10 e 11, dell’art. 50 bis c.p.c. e dell’16 Dir. UE 32/2013; (iv) violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

5.- Col primo motivo, il ricorrente contesta, in particolare, la decisione del Tribunale veneziano di escludere il riconoscimento della protezione umanitaria sulla base della ritenuta non credibilità del racconto di espatrio svolto dal richiedente.

Tale motivazione – ammonisce il ricorrente – ha come “presupposto una errata interpretazione delle norme”.

6.- Il motivo è fondato.

Come ha chiarito la giurisprudenza di questa Corte, un simile argomentare “si pone in contrasto con il principio secondo il quale il giudizio di scarsa credibilità della narrazione del richiedente, in relazione alla specifica situazione dedotta a sostegno della domanda di protezione, non può precludere la valutazione, da parte del giudice, delle diverse circostanze che concretizzino una situazione di vulnerabilità da effettuarsi su base oggettiva e, se necessario, previa integrazione anche officiosa delle allegazione del ricorrente in applicazione del principio di cooperazione istruttoria” (cfr. Cass., 21 aprile 2020, n. 8020).

7.- L’accoglimento del primo motivo comporta assorbimento del secondo, che pure si concentra sula tema della valutazione di non credibilità.

8.- Il terzo motivo, che si duole del fatto che il richiedente sia stato sentito da magistrato non facente poi parte del collegio giudicante, è infondato. Cfr., in proposito, già la pronuncia di Cass., 25 novembre 1994, n. 10015.

9.- Il quarto motivo, che contesta le fonti utilizzate dal Tribunale a supporto della valutazione richiesta dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c. è da ritenere inammissibile. La motivazione sviluppata dalla pronuncia impugnata richiama, in proposito, fonti accreditate e aggiornate.

10.- In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo; va invece respinto il terzo motivo e dichiarato inammissibile il quanto. Di conseguenza, va cassato, per quanto di ragione, il decreto impugnato e la controversia rinviata al Tribunale di Venezia che, in diversa composizione, provvederà pure alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, respinto il terzo, dichiarato inammissibile il quarto. Cassa il decreto impugnato e rinvia la controversia al Tribunale di Venezia che, in diversa composizione, provvederà anche alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 23 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA