Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16963 del 07/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 07/07/2017, (ud. 23/02/2017, dep.07/07/2017),  n. 16963

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11169-2016 proposto da:

P.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MESSINA 30,

presso lo studio dell’avvocato AUGUSTO MANNI che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

SOC. GENERALI ITALIA S.P.A. – C.F. (OMISSIS), in persona del

procuratori speciali, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA

CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell’avvocato MARCO MARIA MONACO,

rappresentata e difesa dall’avvocato RAFFAELE MAIETTA;

– controricorrente –

e contro

COMUNE DI ANAGNI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 6027/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 02/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/02/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA

PELLECCHIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. P.L. convenne in giudizio il Comune di Anagni per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito dell’infortunio occorsole nel tratto di strada di cui il convenuto è proprietario e custode. Il comune costituitosi chiese di poter chiamare in causa Assitalia Le Assicurazioni d’Italia al fine di essere manlevato nell’ipotesi di accoglimento della domanda promossa dall’attrice.

Il Tribunale di Frosinone, sezione distaccata di Anagni, con sentenza n. 62/2009, rigettò la domanda attorea.

2. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 6027 del 2 novembre 2015, ha confermato la decisione del giudice di prime cure ritenendo che l’appellante non contestasse specificatamente le affermazioni secondo cui le condizioni della strada erano percepibili atteso che l’evento si era verificato in pieno giorno.

3. Avverso tale pronunzia P.L. propone ricorso in Cassazione con due motivi.

3.1. Resiste con controricorso Società Generali Italia S.p.a..

4. E’ stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, la proposta di manifesta infondatezza del ricorso. La ricorrente ha depositato memoria.

4.1. Il collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa il Collegio con le seguenti precisazioni, di condividere le conclusioni cui perviene la detta proposta.

6. Con il primo motivo lamenta la ricorrente la violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c. in relazione all’art. 2697 c.c., comma 1 e agli artt. 115 e 116 c.p.c.. Sostiene di aver assolto l’onere probatorio dando prova sia del fatto sia del nesso causale tra l’evento dannoso e l’anomalia della strada. Mentre il Comune non ha dato prova del cosiddetto caso fortuito idoneo di per sè ad interrompere il nesso causale.

Il primo motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, giacchè la sua illustrazione muove e, quindi, si fonda, sulle due dichiarazioni testimoniali rese in primo grado: di esse si indica l’udienza di assunzione e si riproduce il contenuto, ma si omette di dire se i relativi verbali siano stati prodotti e ne tantomeno si dice che si intende fare riferimento alla loro presenza nel fascicolo d’ufficio di secondo grado.

Inoltre la violazione dell’art. 2697 c.c. e artt. 115 e 116 c.p.c. non risulta dedotta alla stregua del significato che dovrebbe avere secondo le pronunce Cass. Sez. Un. n. 16598/2016 e Cass. n. 11892/2016.

E comunque la ricorrente in realtà sollecita una richiesta di riesame del materiale probatorio preclusa dalla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

E’ principio consolidato di questa Corte che con la proposizione del ricorso per Cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente. L’apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che nell’ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione. Come appunto nel caso di specie.

6.1. Con il secondo motivo si duole della violazione dell’art. 2051 c.c. in combinato disposto con l’art. 1227 c.c., comma 1. In particolare lamenta che i giudici del merito abbiano ritenuto il comportamento dalla P. idoneo ad interrompere il nesso causale tra cosa e danno e che conseguentemente abbiano escluso la responsabilità del custode.

Anche tale motivo è inammissibile.

Innanzitutto il motivo non denuncia effettivamente la violazione delle norme indicate, che non può certo basarsi sull’evocazione dei principi di diritto senza che si dimostri la loro pertinenza alle risultanze probatorie in fatto, le quali, peraltro, restano anche impercepibili, stante l’inosservanza a proposito del primo motivo dell’art. 366 c.p.c., n. 6.

Ma in ogni caso/in tema di danno da insidia stradale, quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica è suscettibile di essere prevista e superata dall’utente-danneggiato con l’adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l’efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell’ente proprietario della strada e l’evento dannoso.

Il giudice ha ritenuto che il comportamento della P. fosse idoneo ad interrompere il nesso causale.

7. Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ., la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

 

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2017

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