Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16963 del 04/08/2011

Cassazione civile sez. VI, 04/08/2011, (ud. 16/06/2011, dep. 04/08/2011), n.16963

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 19857/2010 proposto da:

INPDAP – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI

DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (OMISSIS), in persona del

Commissario straordinario, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

SANTA CROCE IN GERUSALEMME 55, presso lo studio dell’avvocato

CIPRIANI GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’avvocato DI RONZA

NICOLA giusta procura ad lites per atto Notaio Francesco Colistra di

Roma del 31/03/2009, rep. N. 105536 allegata in atti;

– ricorrente –

contro

P.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA POALO EMILIO 57/59, presso lo studio dell’avvocato

SBARDELLA ANTONIO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIACOMARDO

LUCIO giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. R.G. 31272/09 del TRIBUNALE di NAPOLI,

depositata il 22/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

è solo presente l’Avvocato Giuseppe Cipriani, (delega avvocato

Nicola Di Ronza), difensore del ricorrente; è presente il P.G. in

persona del Dott. IGNAZIO PATRONE.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto quanto segue:

p.1. L’I.N.P.D.A.P. – Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione pubblica ha proposto istanza di regolamento di competenza avverso l’ordinanza del 18 giugno 2010, con la quale il Tribunale di Napoli, investito da P.L. nel settembre del 2009 dell’opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., avverso il precetto per rilascio di un immobile in forza di una sentenza passata in cosa giudicata dello stesso tribunale, che aveva dichiarato risolto il contratto di locazione corrente fra esso istituto ed il medesimo, ha disposto la sospensione ai sensi dell’art. 295 c.p.c., del giudizio in attesa della definizione di altro giudizio pendente davanti al medesimo Tribunale sull’azione ai sensi dell’art. 2932 c.c., esercitata nel 2007 dal P. (e dalla moglie) intesa ad ottenere il trasferimento ai sensi di detta norma dello stesso immobile.

p.2. Il P. ha resistito con memoria.

p.3. Essendo stata disposta la trattazione con il procedimento ai sensi dell’art. 380 ter c.p.c., il Pubblico Ministero ha depositato le Sue conclusioni scritte, che sono state notificate agli avvocato delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Considerato quanto segue:

p.1. Nelle Sue conclusioni il Pubblico Ministero ha concluso per l’infondatezza dell’istanza di regolamento di competenza sia adducendo che la sospensione sarebbe illegittima perchè il preteso giudizio pregiudicante pendeva davanti allo stesso Tribunale e, dunque, si doveva valutare prima la possibilità della riunione dei due giudizi, sia per l’insussistenza del nesso di pregiudizialità del giudizio ai sensi dell’art. 2932 c.c., su quello di opposizione all’esecuzione.

p.2. Il Collegio preliminarmente rileva l’infondatezza delle eccezioni di rito formulate sulla procura alle liti rilasciata per atto notarile in base alla quale il difensore del ricorrente ha redatto il ricorso per regolamento: è sufficiente osservare che il ricorso per regolamento di competenza, ai sensi dell’art. 47 c.p.c., comma 1, può essere sottoscritto dal procuratore che rappresenta la parte che lo propone nel giudizio di merito, senza che sia necessario, peraltro, ch’egli sia iscritto all’albo speciale dei cassazionisti. Nella specie il difensore che ha redatto il ricorso è lo stesso che rappresentava l’I.N.P.D.A.P. nel giudizio di merito ed egli ha agito sulla base della stessa procura fatta valere.

p.3. Il Collegio ritiene fondata ed esaustiva la prima delle conclusioni formulate dal Pubblico Ministero, senza che occorra, in conseguenza, esaminare l’altra.

Ciò sulla base dei precedenti di questa Corte di cui di cui a Cass. (ord.) n. 21727 del 2006 (secondo cui: “Allorquando sussista una situazione che, in ragione di nessi tra procedimenti pendenti avanti allo stesso ufficio giudiziario, riconducibili alle fattispecie di cui agli artt. 273 o 274 c.p.c., avrebbe dovuto giustificare la rimessione al capo dell’ufficio di uno o dei procedimenti al fine della valutazione circa la loro riunione – nel caso dell’art. 273 – e circa la designazione di un unico magistrato o della stessa sezione per l’adozione dei provvedimenti opportuni – nel caso dell’art. 274 – l’inosservanza di tale “modus procedendo” da parte del giudice avanti al quale si trovi uno dei procedimenti e l’adozione di un provvedimento di sospensione del giudizio avanti di lui pendente per pretesa pregiudizialità dell’altro, pendente avanti ad altro magistrato dell’ufficio (e anche presso una sezione distaccata o la sede principale dello stesso ufficio) rientra fra i fatti processuali che la Corte di cassazione, in sede di regolamento di competenza,deve valutare per stabilire se detto provvedimento sia stato adottato legittimamente, salvo il rilievo da attribuirsi alle successive vicende del processo considerato pregiudicante, ove prospettate dalle parti od emergenti dagli atti. Ne consegue che se, quando ha adottato il provvedimento, il giudice di merito si trovava in una situazione in cui non sarebbe stato legittimato ad adottarlo, ma avrebbe dovuto riferire al capo dell’ufficio per l’adozione del procedimento di cui al secondo comma delle norme degli artt. 273 e 274 c.p.c., la Corte di cassazione deve considerare il provvedimento di sospensione illegittimo, a meno che non risulti che, in relazione allo stato raggiunto dal processo ritenuto pregiudicante, non sarebbe possibile l’adozione da parte del giudice che emise il provvedimento di sospensione del “modus procedendi” imposto da quelle norme. (Sulla base di tali principi, poichè nella specie non risultava che il processo asseritamele pregiudicante avanti alla sede principale del tribunale non vi pendesse più, la S.C. ha caducato il provvedimento di sospensione adottato dalla sede distaccata)”) e Cass. (ord.) n. 13194 del 2008 (secondo cui: “Nel caso in cui tra due procedimenti, pendenti dinanzi al medesimo ufficio o a sezioni diverse del medesimo ufficio, esista un rapporto di identità o di connessione, il giudice del giudizio pregiudicato non può adottare un provvedimento di sospensione ex art. 295 c.p.c., ma deve rimettere gli atti al capo dell’ufficio, secondo le previsioni degli artt. 273 o 274 c.p.c., a meno che il diverso stato in cui si trovano i due procedimenti non ne precluda la riunione. La violazione di tale principio può essere sindacata, anche d’ufficio, dalla Corte di cassazione in sede di regolamento di competenza proposto avverso il provvedimento di sospensione”).

In senso conforme si vedano: Cass. (ord.) n. 17468 del 2010.

p.2. Dev’essere, dunque, disposta la prosecuzione del giudizio. Sulle spese del giudizio di regolamento di competenza provvederà il giudice di merito.

P.Q.M.

La Corte dispone la prosecuzione del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 16 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2011

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