Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16962 del 20/07/2010

Cassazione civile sez. II, 20/07/2010, (ud. 27/05/2010, dep. 20/07/2010), n.16962

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:

Avv. N.R.;

– ricorrente –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli, Sezione Sesta penale,

depositata l’11 luglio 2008;

Udita, la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27 maggio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che l’Avv. N.R. ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di Napoli, Sezione Sesta penale, depositato l’11 luglio 2008 e notificato il 6 agosto 2008, avente ad oggetto l’opposizione proposta dalla medesima al provvedimento in data 13 febbraio 2008, con il quale era stata disattesa l’istanza di liquidazione delle competenze professionali relative alla difesa d’ufficio di L.V.F..

Letta, la proposta di definizione depositata in data 17 febbraio 2010, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., dal consigliere relatore.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, ad avviso del Collegio, non sussistono i requisiti di evidenza decisoria per la definizione del ricorso in camera di consiglio;

che, pertanto, l’esame del ricorso deve essere rinviato alla pubblica udienza.

P.Q.M.

LA CORTE rinvia, l’esame del ricorso alla pubblica udienza.

Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di Cassazione, il 27 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA