Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16962 del 16/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 16/06/2021, (ud. 25/11/2020, dep. 16/06/2021), n.16962

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. SUCCIO Robert – rel. Consigliere –

Dott. PUTARUTO DONATI VISCIDO di NOCERA Maria Giuli – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Mar – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4098/2019 R.G. proposto da:

S.M., rappresentato e difeso giusta delega in atti

dall’avv. prof. Valerio Ficari con domicilio eletto in Roma,

Lungotevere Raffaello Sanzio n. 9 presso lo studio dell’avv. Stefano

Parisi Presicce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio

n. 5642/04/18 depositata il 27/08/2018, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

25/11/2020 del Consigliere Roberto Succio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– con la pronuncia qui gravata la CTR capitolina, giudicando in sede di rinvio dalla pronuncia di questa Corte n. 6343/2016, accoglieva l’appello dell’Ufficio e per l’effetto in riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava la legittimità dell’atto impugnato, avviso di accertamento per Iva e altri tributi 2001;

– ricorre a questa Corte il S.M. con atto affidato a due motivi; l’Amministrazione Finanziaria ha unicamente depositato atto di costituzione in vista dell’udienza pubblica.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– il primo motivo di ricorso censura la pronuncia impugnata per nullità della stessa, non avendo la CTR ritenuto applicabile al caso di specie il c.d. “regime del margine” nell’acquisto di autovetture da parte del contribuente; avendo provato il contribuente la ricorrenza dei requisiti per poter beneficiare di detto regime; denuncia altresì la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 41 del 1995, art. 36, degli artt. 2697 e 2729 c.c., dell’art. 115 c.p.c.; dell’art. 26-bis Dir. n. 77/388/CE; della sentenza CGUE del 18 maggio 2017, causa C-624/15 (c.d. caso Litdana) tutti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

– il secondo motivo di ricorso denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione del giudicato esterno sulle annualità 1999 e 2000 nonostante l’identità oggettiva e soggettiva delle fattispecie e violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere la CTR ritenuto rilevanti l’giudicati formatisi a seguito della intervenuta definitività per mancata impugnazione delle sentenze rese dalla stessa CTR romana, prodotte a questa Corte, relative alle annualità 1999 e 2000 e riguardanti identiche contestazioni;

– va preliminarmente esaminato, per ragioni di pregiudizialità anche logica, il secondo motivo di ricorso con il quale si eccepisce la sussistenza del giudicato esterno;

– tal motivo è infondato;

– è dirimente, infatti, al di là della diversità del periodo d’imposta, osservare come nella fattispecie in considerazione vi è la necessità di operare uno specifico accertamento in fatto su una circostanza (la sussistenza o meno, in base agli elementi propri del singolo caso, della consapevolezza da parte del contribuente in ordine all’avvenuta o meno detrazione dell’iva a monte relativamente ai beni oggetto delle operazioni commerciali contestate e della conseguente applicabilità del regime c.d. del margine) che indubbiamente è variabile da periodo a periodo e, anzi, da singola transazione a singola transazione commerciale (v. sul punto Sez. U., n. 13916 del 16/06/2006; Cass. n. 13498 del 01/07/2015);

– ne deriva che ove, come nel presente caso, l’Amministrazione contesti in base ad elementi oggettivi e specifici, che il cessionario abbia indebitamente fruito di tale regime spetta a quest’ultimo dimostrare la sua buona fede e cioè non solo di aver agito in assenza della consapevolezza di partecipare ad un’evasione fiscale, ma anche di aver usato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, naturalmente secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità rapportati al caso concreto, al fine di evitare di essere coinvolto in tali situazioni, in presenza di indizi idonei a farne insorgere il sospetto;

– con particolare riferimento alla compravendita di veicoli usati, dunque, rientra nella detta condotta diligente l’individuazione dei precedenti intestatari dei veicoli, nei limiti dei dati risultanti dalla carta di circolazione, eventualmente integrati da altri elementi di agevole e rapida reperibilità, al fine di accertare, sia pure solo in via presuntiva, se l’IVA sia già stata assolta a monte da altri senza possibilità di detrazione; deve quindi concludersi che è in concreto necessario effettivamente esaminare ogni singola operazione o transazione commerciale, e non prendere atto o meno della sussistenza di fatti o situazioni aventi efficacia pluriennale;

– ne deriva quindi la inestensibilità alla fattispecie in esame degli invocati giudicati esterni (cfr., peraltro, quanto alla sentenza della CTR Lazio n. 4/38/2008 – resa proprio in relazione alle annualità 1999 e 2000 -, ma con motivazione di valenza generale, già la sentenza rescindente n. 6343/16);

– rigettato il secondo motivo di ricorso va esaminato il primo motivo;

– come è noto, in tema di IVA, il regime del margine – previsto dal D.L. n. 41 del 1995, art. 36, conv. con modif. in L. n. 85 del 1995, per le cessioni da parte di rivenditori di beni d’occasione, di oggetti d’arte, da collezione o di antiquariato – costituisce un regime speciale in favore del contribuente, facoltativo e derogatorio rispetto al sistema normale dell’imposta, la cui disciplina deve essere interpretata restrittivamente e applicata in termini rigorosi;

– nel caso di specie, l’Ufficio ha indicato elementi presuntivi significativi, quali l’indicazione nelle fatture di un richiamo alla disciplina iva intracomunitaria che la CTR – con accertamento in fatto non più contestabile in sede di Legittimità – ha ritenuto non adeguatamente smentito dalla dichiarazione rilasciata dal fornitore francese in quanto generica e successiva alle operazioni e al versamento dei tributi;

– infatti, a fronte di tali elementi dedotti dall’Ufficio spettava al contribuente dimostrare la sua buona fede e cioè non solo di aver agito in assenza della consapevolezza di partecipare ad un’evasione fiscale, ma anche di aver usato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto (come si è detto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità rapportati al caso concreto), al fine di evitare di essere coinvolto in tali situazioni, in presenza di indizi idonei a farne insorgere il sospetto;

– diversamente, nel presente caso secondo quanto accertato in fatto dalla CTR “sia sul piano sostanziale (circostanza pacifica) che sul piano formale, quindi, non vi erano le condizioni per l’applicazione del regime del margine”; e in particolare, quanto alla valutazione della diligenza adoperata dal contribuente, non risulta dalla sentenza impugnata che il S. abbia tenuto una condotta adeguatamente diligente che tipicamente è quella consistente nella individuazione dei precedenti intestatari dei veicoli, nei limiti dei dati risultanti dalla carta di circolazione, eventualmente integrati da altri elementi di agevole e rapida reperibilità, al fine di accertare, sia pure solo in via presuntiva, se il tributo IVA sia già stata assolto a monte da altri senza possibilità di detrazione;

– concretamente, quindi, la CTR ha rilevato “il mancato adempimento dell’onere di preventiva verifica che la legge pone a suo carico” con ciò escludendo che questi si sia comportato in modo adeguatamente diligente;

– conseguentemente, il ricorso è rigettato;

– non vi è luogo a provvedere sulle spese stante la mancata costituzione dell’Amministrazione Finanziaria;

– va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il c.d. “raddoppio” del contributo unificato per atti giudiziari.

PQM

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021

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