Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16962 del 04/08/2011

Cassazione civile sez. VI, 04/08/2011, (ud. 30/06/2011, dep. 04/08/2011), n.16962

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

L.G.L.L., elettivamente domiciliata in ROMA, Circ.ne

Clodia 82 presso l’avvocato Fabio Federico e rappresentata e difesa

dall’avvocato BARTOLO Arena e dall’avvocato Francesco Turrisi del

Foro di Catania giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Prefetto di Trapani UTG;

– intimato –

avverso il decreto n. 83 del GdP di Trapani depositato il 30.4.2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30.6.2011 dal Consigliere Dott. Luigi MACIOCE;

presente il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA Antonietta.

Fatto

RILEVA IN FATTO

Il relatore designato nella relazione depositata ex art. 380 bis c.p.c. ha argomentato nel senso:

CHE la cittadina (OMISSIS) L.G.L.L. venne espulsa con decreto 28.3.2010 del Prefetto di Trapani adottato D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 13, comma 2, lett. B ed avverso il decreto ella propose tempestiva opposizione innanzi al Giudice di Pace di Trapani, lamentando, per quel che occupa, che la traduzione della espulsione era stata fatta in lingua araba e senza alcuna attestazione della impossibilità di operare la traduzione in spagnolo, sua lingua conosciuta;

CHE il GdP di Trapani con decreto 30.4.2010 ha rigettato le doglianze rilevando, per quel che rileva, che, la traduzione essendo diretta solo a garantire la conoscibilità dell’atto, ed avendo detto atto raggiunto il suo scopo (come attestato dalla tempestiva opposizione), nessuna lesione si era verificata;

CHE il provvedimento è direttamente ricorribile per cassazione ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13 bis (D.Lgs. n. 113 del 1999, art. 1) ed è stato fatto segno a ricorso per cassazione in data 16.7.2010 al quale non ha resistito l’intimato Prefetto;CHE ad un ricorso per cassazione avverso provvedimento pubblicato, come nella specie, il 30.4.2010, devono essere applicate le disposizioni di cui all’art. 360 bis c.p.c. introdotto dalla L. n. 69 del 2009, art. 47;

CHE l’unico motivo di ricorso denunzia esattamente la grave violazione dell’art. 13, comma 7 del T.U. commessa dal giudice di pace di Trapani affermando, a fronte di una traduzione di espulsione diretta a cittadina della (OMISSIS) effettuata in lingua araba e senza la presenza nell’atto di alcuna attestazione di indisponibilità di traduttore nella lingua conosciuta, che a nullità fosse esclusa dal raggiungimento dello scopo, conclusione contestata recisamente da fermo indirizzo di questa Corte (da ultimo Cass. n. 11005 del 2010) evidenziante come non sia applicabile al requisito di validità del decreto espulsivo il principio della sanatoria da raggiungimento dello scopo (propria del diritto processuale civile) CHE, ove si condivida il testè formulato rilievo, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio e accolto per manifesta fondatezza”.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

Il Collegio ritiene affatto condivisibile la trascritta relazione e la proposta conclusiva di accoglimento (nessun argomento contrario essendo stato addotto). Ne consegue l’accoglimento del ricorso, la cassazione de decreto impugnato e, stante la inesistenza di alcuna esigenza di effettuare accertamenti di fatto o valutazioni di merito, la possibilità di decidere ex art. 384 c.p.c. Pertanto, la evidente e non sanabile nullità della espulsione 28.3.2010, tradotta in arabo per l’espellenda (OMISSIS) e non solo priva di alcuna attestazione di irreperibilità di traduttore in spagnolo, ma addirittura neanche resa con la traduzione spagnola ex lege predisposta (quale lingua veicolare), importa l’annullamento della espulsione stessa. Le spese del giudizio di legittimità graveranno sull’intimato Prefetto.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnato decreto e decidendo nel merito annulla l’espulsione adottata il 28.3.2010 dal Prefetto Utg di Trapani che condanna a pagare alla ricorrente per spese di giudizio la somma di Euro 1.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2011

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