Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16961 del 20/07/2010

Cassazione civile sez. II, 20/07/2010, (ud. 22/06/2010, dep. 20/07/2010), n.16961

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.A.M. e MA.Am., rappresentate e difese, in

forza di procura speciale in calce al ricorso, dagli Avv. CANDELA

Quintilio e Giorgio Mirti della Valle, elettivamente domiciliate

nello studio di quest’ultimo in Roma, via Virgilio, n. 11;

– ricorrenti –

contro

L.I.G. e MA.Am., rappresentati e difesi, in

forza di procura speciale a margine del controricorso, dall’Avv.

Carella Franco, elettivamente domiciliati nello studio dell’Avv.

Bruno Bragaglia in Roma, via Alessandria, n. 119;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Messina n. 80 depositata

il 3 febbraio 2009;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22 giugno 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

sentito l’Avv. Giorgio Mirti della Valle;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. CARESTIA Antonietta, che ha concluso come da relazione

scritta del consigliere relatore.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che la Corte d’appello di Messina, con sentenza depositata il 3 febbraio 2009, ha confermato la decisione di primo grado – resa dal Tribunale della stessa citta’ nel giudizio promosso da L.I. G. e G.A. nei confronti di C.M.A., M.A.M. e Ma.Am. – ed ha affermato che, in caso di alienazione di immobile condominiale, l’obbligo di pagare i contributi per le spese relative ad opere di ristrutturazione delle parti comuni dell’edificio grava su chi era proprietario al momento della delibera di approvazione delle spese, sicche’ il momento di effettiva esecuzione dei lavori e’ irrilevante, attenendo esso non alla costituzione dell’obbligazione, ma alla sua attuazione;

che per la cassazione della sentenza della Corte d’appello hanno proposto ricorso M.A.M. e Ma.Am., in proprio e nella qualita’ di eredi di C.M.A., sulla base di due motivi;

che hanno resistito, con controricorso, L.I.G. e G. A..

Letta la proposta di definizione ex art. 380 bis c.p.c. formulata dal consigliere relatore in data 19 gennaio 2010.

Vista la memoria dei resistenti.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, ad avviso del Collegio, non sussistono i requisiti di evidenza decisoria per la trattazione e la definizione del ricorso in camera di consiglio;

che, pertanto, si impone il rinvio della causa in pubblica udienza presso la Struttura centralizzata.

P.Q.M.

LA CORTE rinvia la causa alla pubblica udienza presso la Struttura centralizzata.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di Cassazione, il 22 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2010

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