Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16961 del 16/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 16/06/2021, (ud. 12/11/2020, dep. 16/06/2021), n.16961

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. MELE Maria Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29336-2014 proposto da:

MCI MARZORATI COMPONENTI INDUSTRIALI SPA, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA G. AVEZZANA 8, presso lo studio dell’avvocato PAOLO

GRASSI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MASSIMILIANO NICODEMO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5006/2014 della COMM. TRIB. REG. della

Lombardia, depositata il 26/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/11/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MELE;

Per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Lombardia n. 5006/2014 depositata il 26.9.2014, non

notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12 novembre 2020 dal relatore, cons. Francesco Mele.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– I fatti di causa sono così riassunti nella sentenza impugnata: l’Agenzia delle Entrate proponeva appello avverso sentenza con cui la Commissione Tributaria Provinciale di Milano aveva accolto il ricorso proposto da MCI Marzorati Componenti Industriali spa avverso avviso di accertamento – in tema di Ires, Irap ed Iva per l’anno 2007 – relativo a pagamenti di fatture in acquisto aventi per oggetto operazioni inesistenti per sponsorizzazioni marchi e prodotti auto fornite da Media Strars srl, società risultata priva di struttura propria, di beni strumentali e di dipendenti e che registrava in contabilità fatture d’acquisto fittizie, essendosi infine rivelate inesistenti le fatture emesse nei confronti dei clienti.

– Nel contraddittorio con la contribuente, costituitasi, la CTR della Lombardia pronunciava la sentenza sopra menzionata, con la quale accoglieva l’appello.

– Per la cassazione di tale sentenza, la società contribuente propone ricorso affidato a tre motivi, al quale resiste con controricorso l’Ufficio.

– La ricorrente ha prodotto pure nota di deposito documenti.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Preliminarmente va preso in esame il contenuto della predetta nota in data 11.4.2016.

– Con tale nota, la ricorrente ha depositato sentenza (ad essa favorevole, in quanto di rigetto del gravame dell’Ufficio), della CTR della Lombardia resa il 6.5.2015, depositata il 9.7.2015, non notificata, passata in giudicato in data 16 novembre 2015 a definizione del contenzioso proposto da essa ricorrente avverso avviso di accertamento, concernente l’anno d’imposta 2006, recante -così precisa la ricorrente- contestazioni identiche a quelle sollevate con l’atto impositivo oggetto del presente giudizio.

– La parte ha quindi rilevato che la sentenza depositata costituisce giudicato esterno suscettibile di riverberare i propri effetti anche nel presente procedimento, seppure a diversa annualità d’imposta.

– Osserva il collegio che l’assunto della contribuente non può essere condiviso.

Va evidenziato, in via preliminare, che, alla stregua della scansione temporale degli atti come prospettata dalla stessa contribuente, alla data del 16 novembre la sentenza de qua non era divenuta definitiva.

– In ogni caso e per completezza, osserva il collegio che l’odierno contenzioso riguarda l’anno d’imposta 2007 mentre la sentenza depositata con la citata memoria concerne l’anno 2006; secondo la società, trattandosi di atti impositivi recanti le medesime contestazioni, la seconda sentenza, in quanto – asseritamente – passata in giudicato, può riverberare i suoi effetti anche nel presente giudizio, sebbene sia diversa l’annualità in contestazione.

– Ciò premesso e posto che – come puntualizzato da questa Corte (cass. n. 13916/2006, ripresa da cass. n. 2835/2020)- non bisogna attribuire al giudicato una portata conformativa “in via generalizzata ed aspecifica”, in quanto non si può riconoscere, in via di principio, una siffatta idoneità ad ogni statuizione, si osserva che, nella fattispecie in esame, vengono in considerazione due diverse annualità e, dunque, gli elementi di fatto che originano l’imposizione si atteggiano in maniera differente, con la conseguenza che il giudicato non è opponibile, al contrario di quanto si verifica nella ipotesi in cui un’unica imposta venga frazionata in più anni, talchè venga in considerazione un unico periodo d’imposta ed i diversi giudizi attengano ai singoli ratei frazionati nel tempo (cfr. cass. 19044/2014).

– Può ora procedersi all’esame del ricorso che consta di tre motivi che recano: 1) “Violazione e falsa applicazione del disposto del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 51, comma 1, sotto il profilo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.”; 2) “Violazione e falsa applicazione del disposto del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, artt. 40 e 41-bis, e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, commi 2 e 3, sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”; 3) “Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”. Con il primo motivo, la ricorrente si duole della sentenza della CTR nella parte in cui ha rigettato l’eccezione preliminare da essa sollevata in sede di controdeduzioni circa la inammissibilità dell’appello proposto dall’Agenzia per mancanza o, quanto meno, incertezza assoluta dei motivi specifici della impugnazione.

Il motivo non è fondato.

Al riguardo, infatti, la CTR ha affermato, nel rigettare l’eccezione formulata dalla parte, che “….gli stessi motivi esposti nell’atto di appello risultano analiticamente dettagliati, con precisi riferimenti giuridici e citazioni sul contenuto dei contratti stipulati”, aventi ad oggetto individuate parti della sentenza della CTP.

Con il secondo motivo, la contribuente lamenta che l’accertamento nei suoi confronti si fonda esclusivamente su indagini che hanno riguardato un soggetto terzo – Media Stars srl (c.d. cartiera) – e sul relativo PVC elevato nei confronti di quest’ultima; così procedendo, l’Ufficio avrebbe basato l’atto impositivo su elementi non aventi il carattere di presunzioni gravi precise e concordanti.

Il motivo non è fondato.

A seguito delle verifica fiscale effettuata presso Media Stars srl – i cui effetti possono estendersi a terzi soggetti, come è avvenuto nella specie per le ragioni che di seguito si espongono – è risultato (così si legge nella sentenza impugnata) che detta società “si è dimostrata priva di struttura propria, di beni strumentali e di dipendenti”; che la medesima “registrava in contabilità fatture d’acquisto fittizie e le fatture emesse nei confronti dei clienti si sono rivelate essere oggettivamente inesistenti”.

Essendosi accertato – per quanto di interesse nella presente sede – che la c.d. cartiera aveva fornito prestazioni alla odierna ricorrente, contabilizzando fatture per operazioni inesistenti, l’Ufficio procedeva ad accesso mirato presso la contribuente odierna ricorrente, all’esito del quale risultava che quest’ultima aveva contabilizzato acquisti dalla prima per Euro 15.000,00 oltre IVA per Euro 3.000,00.

– L’Agenzia ha, dunque, fornito elementi presuntivi dotati dei requisiti di gravità precisione e concordanza tali da fare insorgere, in capo a parte contribuente, l’onere di fornire la prova contraria, come correttamente ritenuto (conformemente ad una consolidata giurisprudenza in materia: cfr, di recente, cass. n. 6643/2019 e n. 7694/2020) dalla CTR in ordine sia alla sussistenza delle presunzioni – offerte dall’Ufficio – che alla insussistenza della prova contraria – non fornita dalla contribuente.

– Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta che la CTR avrebbe omesso l’esame di fatti decisivi ai fini della risoluzione della controversia, esponendo una lunga serie di circostanze.

– Rilevato, innanzi tutto, che gli argomenti aventi ad oggetto tali circostanze si configurano come assorbiti ovvero incompatibili con le ragioni che sostengono la sentenza impugnata, osserva il collegio che la ricorrente si propone, in sostanza, di provocare una valutazione della prova, che non compete alla Corte ma al giudice del merito, e, in definitiva, pone in essere una critica dell’apprezzamento di merito che non può trovare ingresso nel giudizio per cassazione.

– Conclusivamente il ricorso va rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 2.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 135 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021

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