Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16961 del 12/08/2020

Cassazione civile sez. I, 12/08/2020, (ud. 23/06/2020, dep. 12/08/2020), n.16961

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9523/2019 proposto da:

N.F., elettivamente domiciliato in Verona, via Stella n. 19,

presso lo studio dell’avvocato Paolo Tacchi Venturi, che lo

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di Venezia, depositato il 18

febbraio 2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/06/2020 dal cons. Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- N.F., proveniente dalla (OMISSIS) ((OMISSIS)), ha presentato ricorso avanti al Tribunale di Venezia avverso il provvedimento della Commissione territoriale di Vicenza, di diniego del riconoscimento della protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria) e pure di diniego di riconoscimento della protezione umanitaria.

Con decreto depositato il 18 febbraio 2019, il Tribunale adito ha rigettato il ricorso.

2.- Il decreto ha ritenuto non credibile il racconto svolto dal richiedente, perchè questi non ha mostrato di possedere alcuna conoscenza dei fatti che pure narrava e per le contraddizioni che lo attraversano. Ha escluso, sulla base del raffronto di fonti EASO 2017 e 2018, la sussistenza di una situazione di conflitto armato e/o di violenza indiscriminati nel Paese di provenienza del richiedente. Ha rilevato che, nella specie, non sono emersi profili di vulnerabilità specifici alla persona del richiedente, nè risultano elementi di integrazione lavorativa e sociale sufficienti.

3.- Avverso questo provvedimento il richiedete ha presentato ricorso, articolando quattro motivi di cassazione.

L’amministrazione intimata non ha spiegato difese nel presente grado del giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.- Il ricorrente assume: (i) col primo motivo, violazione ex art. 360 c.p.c., n. 4 in relazione all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 – nullità della sentenza per motivazione apparente in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 32, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al D.P.R. n. 394 del 1999, artt. 11 e 29 e al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 bis; (ii) col secondo motivo, violazione dell’art. 116 c.p.c., comma 1, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3; (iii) col terzo motivo, violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 10 e 11, dell’art. 50 bis c.p.c. e dell’16 Dir. UE 32/2013; (iv) violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

5.- Il ricorso non merita di essere accolto.

5.1.- Il primo motivo (che peraltro principia con l’affermazione per cui “nella denegata e non creduta ipotesi in cui non venisse accolta il primo motivo doglianza, si rappresenta quanto segue”) si risolve nello svolgimento di una serie di considerazione generiche e astratte dai profili della fattispecie concreta.

Così, in modo esemplare, il ricorrente rimprovera al Tribunale di Venezia di avere giudicato senza considerare le “peculiarità della vicenda personale” del richiedente: e tuttavia non illustra in alcun modo le “peculiarità” che pure invoca; e nemmeno, ancor prima, esplicita quali ritiene siano.

Il motivo è inammissibile.

5.2.- Il secondo motivo contesta, nella sostanza, il giudizio di non credibilità del racconto svolto dal richiedente circa le ragioni del proprio espatrio, sottolineando in modo particolare che il richiedente, dopo avere narrato che il padre, condottolo in una “stanza molto piccola”, gli mostrava “cose un pò paurose”, ha dichiarato, sollecitato dalla Commissione territoriale, che si trattava di “bacinelle di sangue”.

Al riguardo si deve osservare che il giudizio della credibilità del racconto enunciativo delle ragioni dell’espatrio è rimesso alla valutazione del giudice del merito, per sua propria natura ponendosi come giudizio di fatto. D’altro canto, la motivazione del Tribunale appare senz’altro ragionevole e plausibile, posto che fa leva su contraddizioni di grosso spessore (il richiedente ha nel contempo narrato di non avere mai visto la setta compiere sacrifici e di essere stato incaricato di “sacrificare un bambino di tre mesi”) e sulla mancanza di riscontrata specificità (il richiedente non ha saputo riferire “alcun particolare in ordine alle pratiche, ai rituali e agli scopi della setta”).

Peraltro, il ricorso non viene neppure a indicare quale significato particolare dovrebbe ritrarsi dal fatto che al richiedente fossero state mostrate dal padre delle “bacinelle di sangue”.

Il motivo è inammissibile.

5.3.- Il terzo motivo fa perno sulla circostanza che il Tribunale ha delegato a un giudice onorario, non parte del collegio giudicante, l’audizione del richiedente. Occorre tuttavia rilevare, in proposito, che secondo la giurisprudenza di questa Corte, “in materia di protezione internazionale no è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito il giudice onorario di tribunale abbia proceduto all’audizione del richiedente, rimettendo poi la causa per la decisione al collegio della sezione specializzata” (Cass., 24 febbraio 2020, n. 4887).

Il motivo è infondato.

5.4.- Il quarto motivo non si confronta con la motivazione addotta dal provvedimento che impugna: questo infatti, nel formulare il giudizio relativo alla non sussistenza dei presupposti di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c. si è avvalso di fonti aggiornate al maggio 2018, che quanto tali, non possono non essere considerate attuali. Del resto, il ricorrente non ha nemmeno indicato l’eventuale sopravvenienza di fatti successivi e anche solo ipoteticamente rilevanti.

Il motivo è inammissibile.

6.- Nulla deve disporsi in punto di spese del presente giudizio, stante la mancata costituzione del Ministero.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, secondo quanto stabilito dalla norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 23 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2020

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