Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16960 del 20/07/2010

Cassazione civile sez. II, 20/07/2010, (ud. 22/06/2010, dep. 20/07/2010), n.16960

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.A., rappresentato e difeso, in forza di procura speciale

a margine del ricorso, dall’Avv. J.L., elettivamente

domiciliato in Roma, presso lo studio dell’Avv. Claudio Giangiacomo,

viale XXI Aprile, n. 61;

– ricorrente –

contro

T.L.;

– intimata –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Arezzo in data 13 marzo 2009;

Udita, la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22 giugno 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che B.A. ha impugnato con ricorso straordinario per cassazione, sulla base di due motivi, il provvedimento del presidente del Tribunale di Arezzo che ha rideterminato in Euro 2.520,07, oltre accessori, il compenso dovuto alla rag. T.L., nominata c.t.u. nel procedimento di opposizione a precetto dal medesimo B. promossa nei confronti della s.p.a. Petrini;

che l’intimata non ha resistito con controricorso.

Diritto

RILEVATO IN DIRITTO

che il consigliere designato ha depositato, in data 21 dicembre 2009, la proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Considerato che non risulta pervenuto alla cancelleria della Corte di cassazione, nonostante la rituale istanza ex art. 369 c.p.c., il fascicolo d’ufficio del giudizio a quo;

che e’ opportuno disporne l’acquisizione, atteso il tenore delle questioni veicolate con il ricorso;

che, nel frattempo, la causa va rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

LA CORTE rinvia, la causa a nuovo ruolo, mandando la cancelleria per l’acquisizione del fascicolo d’ufficio.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di Cassazione, il 22 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA