Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16960 del 04/08/2011

Cassazione civile sez. VI, 04/08/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 04/08/2011), n.16960

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO

20, presso lo studio dell’avvocato TRALICCI GINA, che la rappresenta

e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 515/09 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA del

20.4.09, depositato il 18/08/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE SALVAGO;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IMMACOLATA

ZENO.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1. – E’ stata depositata in cancelleria il 13.12.2010 la seguente relazione, in applicazione dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:

1. E’ impugnato il decreto 18 agosto 2009 della Corte di appello di Perugia che ha respinto la domanda di indennizzo proposta da A. C. per la durata pari ad anni 4,mesi 9 di un procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale di Roma tuttavia ritenuta ragionevole perchè tale durata eccessiva era stata determinata dal comportamento delle parti.

2. La C. ha proposto ricorso affidato ad un motivo con il quale ha dedotto violazione della L. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 112 cod. proc.civ. e difetti di motivazione assumendo che erano stati addebitati alle parti anche i rinvii non dilatori e non erano state sottratte le durate che avevano ecceduto il termine di cui all’art. 82 disp. att. cod. proc. civ. 3. Il ricorso può essere esaminato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5 ed essere dichiarato in parte inammissibile ed in parte manifestamente infondato se sono condivise le considerazioni che seguono: la Corte di appello non ha ignorato affatto il parametro di durata del processo normalmente indicato dalla Corte Edu in tre anni, espressamente ricordato;e tuttavia se ne è discostata per aver ritenuto che il processo malgrado la notevole istruttoria svoltasi si sarebbe svolto nell’ambito del termine suddetto ove da una parte lo stesso ricorrente non ne avesse determinato il prolungamento per non avere tempestivamente prodotto la documentazione attestante la regolarità della notifica; e dall’altra le stesse parti non avessero chiesto e/o consentito numerosi rinvii per trattative.

4. Pertanto avendo la Corte di appello escluso che l’una e l’altra causa del prolungamento fossero imputabili all’apparato giudiziario,spettava alla ricorrente dimostrare l’illogicità o l’incongruità di tale motivazione anzitutto allegando se e quali di detti rinvii fossero invece imputabili alle necessità dell’istruttoria,e quindi documentandone il contenuto; per poi indicare in quali di essi il rinvio concesso dal giudice aveva ecceduto quello richiesto dalle parti e comunque il termine di cui al menzionato art. 81 disp. att. cod. proc. civ. D’altra parte la Corte di legittimità ha costantemente escluso che il motivo di ricorso per Cassazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, possa tradursi “in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni effettuate ed, in base ad esse, delle conclusioni raggiunte dal giudice del merito; cui, neppure può imputarsi d’aver omesse l’esplicita confutazione delle tesi non accolte e/o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio ritenuti non significativi, giacchè nè l’una nè l’altra gli sono richieste, mentre soddisfa all’esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente di quelle, tra le prospettazione delle parti e le emergenze istruttorie, che siano state ritenute di per sè sole idonee e sufficienti a giustificarlo”.

2. – La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

3. – Il collegio, discussi gli atti delle parti, la soluzione prospettata nella relazione e gli argomenti che l’accompagnano ha condiviso gli uni e l’altra.

4. – Il ricorso va conseguentemente respinto con condanna della soccombente C. al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte,rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore del Ministero della Giustizia in complessivi Euro 900,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 28 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2011

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