Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1696 del 27/01/2011

Cassazione civile sez. III, 27/01/2010, (ud. 16/11/2009, dep. 27/01/2010), n.1696

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Z.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA SILVIO PELLICO 36, presso lo studio dell’avvocato TALLADIRA

ANTONIO, rappresentato e difeso dagli avvocati D’ANDREA GIROLAMO,

ASARO LUCIANO giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

G.G. (OMISSIS), G.C.

(OMISSIS), G.R. (OMISSIS), LA NUOVA

TIRRENA ASSICURAZIONI, LA NUOVA MAA ASSICURAZIONI (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 232/2 004 del GIUDICE DI PACE di MAZARA DEL

VALLO, emessa il 30/9/2004, depositata il 22/11/2004, R.G.N.

374/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

16/11/2009 dal Consigliere Dott. TALEVI Alberto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nell’impugnata decisione lo svolgimento del processo e’ esposto come segue.

“Con atto ritualmente notificato, il sig. Z.G., citava in giudizio gli odierni convenuti, esponendo quanto segue:

In data (OMISSIS) il predetto, mentre era alla guida della propria autovettura, provenendo dal (OMISSIS) e giunto all’intersezione con la S.S. (OMISSIS), si fermava per osservare il segnale di STOP, visto che i semafori erano spenti. Sennonche’, per avere una migliore visuale, era costretto ad impegnare una parte del predetto incrocio quando, nel frattempo, proveniva dalla SS. (OMISSIS) una FIAT PANDA condotta da tale G.R. e di proprieta’ del convenuto G.M. (deceduto). Quest’ultima vettura, a causa della eccessiva velocita’, non riusciva ad evitare l’impatto con la vettura attorea, nonostante questa fosse ferma all’incrocio.

La velocita’ della predetta FIAT PANDA era talmente elevata che subito dopo l’impatto andava ad urtare contro il palo del semaforo sito nella via (OMISSIS), abbattendo un muro di cinta ivi esistente. I danni riportati dall’auto dell’attore venivano quantificati in Euro 602,00 come da fattura in atto. Si costituiva con comparsa di risposta la convenuta Ass.ne chiedendo il rigetto della domanda poiche’ la colpa esclusiva doveva essere attribuita all’attore, il quale non aveva rispettato il segnale di STOP, come accertato dai Carabinieri di Mazara intervenuti sul luogo del sinistro e che hanno elevato al predetto la contravvenzione per violazione dell’art. 145/5 C10 C.d.S.. Si costituivano, altresi’, gli altri convenuti quali eredi di G.M., proponendo domanda riconvenzionale per la richiesta di risarcimento danni sia materiali, relativi all’auto intestata al sig. G.M., sia fisici relativi alla conducente G.R.. Pertanto veniva chiamata in causa la NUOVA MAA. Ass.ni S.p.A., Societa’ Assicuratrice della vettura attorea. Sennonche’ quest’ultima non si costituiva in giudizio poiche’ aveva nel frattempo risarcito i danni ai predetti convenuti, i quali hanno dichiarato in udienza di rinunciare al giudizio nei confronti della suddetta Comp. di Ass.ne NUOVA MAA non avendo piu’ nulla a pretendere. Tuttavia intendevano proseguire il giudizio per chiedere il rigetto della domanda attorea.

Intanto, come primo atto, veniva acquisito il rapporto e tutti gli atti inerenti al sinistro, da parte del Comando Regione Carabinieri, Compagnia di Mazara del Vallo, e dopo l’espletamento dei mezzi istruttori richiesti, la causa veniva posta in decisione”.

Con sentenza 30.9 – 22.11.2004 il Giudice Di Pace di Mazara Del Vallo, definitivamente pronunciando, provvedeva come segue.

“…DICHIARA. l’attore Z.G., responsabile dei sinistro per cui e’ causa nella misura del 75% e la convenuta G.R. nella misura del 25%.

CONDANNA. i convenuti: Societa’ C.S.T. in persona del proc. spec. quale mandataria e rappres. della NUOVA TIRRENA S.p.A: e i sigg. G. G., G.R. e G.C., in solido tra loro, al pagamento di Euro 150,50 (oltre interessi e rivalutazione come per legge) in favore dell’attore Z.G..

COMPENSA interamente tra le parti le spese del giudizio”.

Contro questa decisione ha proposto ricorso per Cassazione Z. G., con tre motivi.

Le controparti intimate non hanno svolto attivita’ difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente Z.G. denuncia “Violazione ed erronea applicazione ed interpretazione degli artt. 116 e 232 c.p.c.. Omessa, insufficienza ed illogicita’ della motivazione” esponendo censure da riassumere nel modo seguente. Il Giudice di Pace di Mazara asserisce che l’attore non ha assolto all’onere della prova circa la dinamica dell’incidente esposta in atto di citazione, che sarebbe inoltre in contrasto con le risultanze del rapporto redatto dai CC di Mazara del Vallo intervenuti sui luoghi dell’incidente medesimo. I carabinieri hanno troppo frettolosamente elevato contravvenzione all’attore basandosi soltanto sulla presenza dello stop al termine del viale (OMISSIS), da dove lo stesso proveniva. In realta’ questi aveva scrupolosamente osservato tale segnale; tuttavia, per potere vedere se sopraggiungessero altre vetture, doveva necessariamente impegnare per un po’ detto incrocio, Chi conosce i luoghi di causa sa infatti benissimo che, rimanendo fermi al semaforo di viale A., non si possono assolutamente vedere i veicoli che sopraggiungono da dove proveniva la G.R..

Il fatto che quest’ultima, dopo l’impatto, “e’ andata in testa coda” ed ha addirittura impattato contro un muro di recinzione ed il palo del semaforo siti all’inizio della via (OMISSIS), praticamente demolendoli (tant’e’ vero che, per tali motivi, i predetti carabinieri le hanno elevato contravvenzione), dimostra senza alcun dubbio che la stessa procedeva a velocita’ non adeguata. Inoltre l’impatto e’ avvenuto tra la parte destra del paraurti anteriore della vettura attorea e la parte sinistra del parafango posteriore della vettura avversaria; mentre, se fosse stato l’attore a non dare la precedenza a quest’ultima, l’avrebbe dovuto impattare nella parte anteriore e non in quella posteriore. Il Giudice di pace non ha poi tenuto conto del fatto che la convenuta G.R. non si e’ presentata all’udienza fissata per il proprio interrogatorio, senza fornire giustificazioni. Si aggiunga che la somma ricevuta dalla sig.ra G.R. (Euro 2.150,92) a tacitazione delle proprie pretese (peraltro comprensiva pure di spese legali) e’ di gran lunga inferiore a quella domandata. Cio’ significa che ha accettato una liquidazione su base concorsuale, riconoscendo cioe’ una propria corresponsabilita’. Alla G.R. e’ elevata contravvenzione non solo per avere danneggiato il semaforo ed il muro suddetti, ma anche perche’ la vettura dalla medesima condotta, di vecchia immatricolazione, non era stata revisionata. In via assolutamente subordinata, il Giudice di pace ha errato nel riconoscere il Z. responsabile addirittura nella misura del 75%, senza fornire in merito un’adeguata e logica motivazione.

Il motivo e’ privo di pregio. Infatti la motivazione esposta dal Giudice di Pace si sottrae al sindacato di legittimita’ essendo immune da vizi denunciabili in sede di ricorso per Cassazione nelle fattispecie come quella in questione, e concretamente denunciati dalla parte ricorrente.

In particolare va rilevato quanto segue: -A) le doglianze in esame, nella misura in cui si basano su specifiche risultanze istruttorie non ritualmente riportate secondo quanto stabilito dal principio di autosufficienza del ricorso, debbono ritenersi inammissibili prima ancora che prive di pregio (cfr. tra le altre Cass. n. 4754 del 13/05/1999; e Cass. Sentenza n. 4849 del 27/02/2009); -B) frasi del tipo “…Chi conosce i luoghi di causa sa infatti benissimo che, rimanendo fermi al semaforo di viale (OMISSIS), non si possono assolutamente vedere i veicoli che sopraggiungono da (OMISSIS)…” sono giuridicamente errate, infatti la parte ricorrente appare fare appello alla scienza privata del Giudice (non essendo ritualmente configurabile – e comunque non essendo ritualmente invocato – un fatto notorio); il che e’ inammissibile, dovendo essere confermato il seguente principio di diritto: Il ricorso alle nozioni di comune esperienza (fatto notorio), comportando una deroga al principio dispositivo ed al contraddittorio, in quanto introduce nel processo civile prove non fornite dalle parti e relative a fatti dalle stesse non vagliati ne’ confrollati, va inteso in senso rigoroso, e cioe’ come fatto acquisito alle conoscenze della collettivita’ con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile; di conseguenza, non si possono reputare rientranti nella nozione di fatti di comune esperienza, intesa quale esperienza di un individuo medio in un dato tempo e in un dato luogo, quegli elementi valutativi che implicano cognizioni particolari, o anche solo la pratica di determinate situazioni, ne’ quelle nozioni che rientrano nella scienza privata del giudice, poiche’ questa, in quanto non universale, non rientra nella categoria del notorio”.

(Cass. Sentenza n. 23978 del 19/11/2007; v. anche Cass. Sentenza n. 4862 del 07/03/2005).

Con il secondo motivo la parte ricorrente denuncia “Violazione della L. n 990 del 1969, art. 22 del D.L. n. 857 del 1976, art. 3 e degli art 90 e 91 c.p.c. Omessa motivazione” esponendo doglianze da riassumere nel modo seguente. La sentenza impugnata e’ da riformare anche nella parte in cui, pur avendo riconosciuto un concorso di colpa, sia pure minimo, alla convenuta G.R., ed avendo quindi, in proporzione alla rispettiva responsabilita’, liquidato in favore dell’attore la somma di Euro 150,50 (oltre accessori di legge), ha ritenuto di compensare le spese di lite. Invece il Giudice di pace avrebbe dovuto liquidare allo Z. anche delle somme a titolo di spese legali, sia pure nei limiti di quanto aveva ritenuto di accogliere la relativa domanda. Il Giudice di pace ha infatti omesso di considerare che la convenuta Nuova Tirrena, sin dalla fase stragiudiziale, non aveva ritenuto di fare alcuna offerta all’attore, nonostante vi fosse tenuta nel termine di giorni sessanta dalla ricezione della diffida, secondo quanto previsto del D.L. n. 857 del 1976, art. 3. Ed entro lo stesso termine detta societa’ avrebbe dovuto, in alternativa, motivare il rifiuto dell’offerta, cosa che e’ avvenuto soltanto con relativa racc. a.r. ricevuta il 2.09.03. (la parte ricorrente cita anche Cass. sent. n. 21301/04).

Anche il secondo motivo non puo’ essere accolto in quanto i vizi lamentati non sussistono; va infatti confermato il seguente principio di diritto: “In tema di regolamento delle spese processuali, nel regime anteriore alla novella dell’art. 92 c.p.c. recata dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a, rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito disporne la compensazione, in tutto o in parte, anche nel caso di soccombenza di una parte. Tale statuizione, ove il giudicante abbia fatto esplicito riferimento all’esistenza di “giusti motivi”, non necessita di alcuna esplicita motivazione e non e’ censurabile in cassazione, salvo che lo stesso giudice abbia specificamente indicalo le ragioni della sua pronuncia, dovendosi, in tal caso, il sindacato di legittimita’ estendere alla verifica dell’idoneita’ in astratto dei motivi posti a giustificazione della pronuncia e dell’adeguatezza della relativa motivazione.” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 7523 del 27/03/2009).

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia “Violazione dell’art. 24 Cost. e della L. n. 990 del 1969 e successive modificazioni. Omessa motivazione” proponendo censure che possono essere riassunte nel modo seguente. Il Giudice di pace ha inoltre violato la normativa di cui sopra che attribuisce al danneggiato un diritto costituzionalmente garantito di farsi assistere da un legale di fiducia per ottenere il risarcimento, ed il cui onorario e’ dovuto dall’assicuratore indipendentemente dalla proposizione di una domanda giudiziale, e indipendentemente dall’inutile decorso del termine di sessanta giorni dalla diffida. Quindi la negazione di un tale diritto equivarrebbe a violazione del diritto di difesa della parte lesa, e la regolarita’ del contraddittorio deve essere osservata anche nella fase stragiudiziale, visto che il danneggiato assume l’indiscussa veste di parte debole (v. Cass. sentenza n. 11606 del 31 maggio 2005). Invece, il Giudice di pace ha omesso, nella sentenza impugnata, di liquidare in favore del legale dell’attore non solo le spese di causa, ma anche quelle relative alla fase stragiudiziale.

Anche il terzo motivo non puo’ essere accolto. Va infatti confermato il seguente principio di diritto: “In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilita’ civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nella speciale procedura per il risarcimento del danno da circolazione stradale, introdotta con L. n. 990 del 1969 e sue successive modificazioni, il danneggiato ha facolta’, in ragione del suo diritto di difesa, costituzionalmente garantito, di farsi assistere da un legale di fiducia e, in ipotesi di composizione bonaria della vertenza, di farsi riconoscere il rimborso delle relative spese legali; se invece la pretesa risarcitoria sfocia in un giudizio nel quale il richiedente sia vittorioso, le spese legali sostenute nella fase precedente all’instaurazione del giudizio divengono una componente del danno da liquidare e, come tali devono essere chieste e liquidate sotto forma di spese vive o spese giudiziali” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2275 del 02/02/2006); e va rilevato che nella fattispecie la parte ricorrente non ha specificamente e ritualmente dedotto di aver tempestivamente chiesto al Giudice di Pace dette somme sotto forma di spese vive o spese giudiziali (anzi non ha neppure ritualmente indicato l’entita’ di dette somme; ne’ se, quando e come sarebbero state provate). Cio’ comporta che il motivo e’ inammissibile prima ancora che privo di pregio.

Sulla base di quanto sopra esposto il ricorso va respinto.

Non si deve provvedere sulle spese in quanto le parti intimate non hanno svolto attivita’ difensiva.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Cosi’ deciso in Roma, il 16 gennaio 2009.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2010

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