Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1696 del 25/01/2011

Cassazione civile sez. lav., 25/01/2011, (ud. 09/12/2010, dep. 25/01/2011), n.1696

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

S.M.;

– intimata –

e sul ricorso n. 5661/2007 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL VIMINALE

43, presso lo studio dell’avvocato LORENZONI FABIO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MOSCA GIOVANNI

PASQUALE, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 8786/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 19/01/2006 R.G.N. 9749/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/12/2010 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;

udito l’Avvocato MICELI MARIO per delega FIORILLO LUIGI;

udito l’Avvocato MOSCA GIOVANNI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per inammissibilita’ di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 8-5-2003 il Giudice del lavoro del Tribunale di Roma respingeva la domanda proposta da S.M. nei confronti della s.p.a. Poste Italiane diretta ad ottenere la declaratoria di nullita’ dei termini apposti ai contratti di lavoro intercorsi tra le parti con le pronunce consequenziali.

La S. proponeva appello avverso la detta sentenza chiedendone la riforma con l’accoglimento della domanda.

La societa’ si costituiva e resisteva al gravame.

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza depositata il 19-1-2006, in riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava la nullita’ dei termini apposti ai contratti a tempo determinato stipulati in data 20- 11-1998 (per il periodo 21-11-1998/20-12-1998) e 22-3-1999 (per il periodo 25-3-1999/31-5-1999) entrambi per “esigenze eccezionali” ex art. 8 ccnl 1994 e acc. az. 25-9-97, e, per l’effetto, dichiarava che tra le parti sussisteva un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal 21-11-1998 e “ancora in atto”. La Corte territoriale, inoltre, rigettava la domanda risarcitoria e compensava le spese.

Per la cassazione di tale sentenza la societa’ ha proposto ricorso con un unico motivo.

La S. ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale avverso il rigetto della domanda risarcitoria.

Infine e’ stata depositata copia del verbale di conciliazione in sede sindacale, concluso tra le parti in data 25-11-2008.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Entrambi i ricorsi, preliminarmente riuniti ex art. 335 c.p.c., vanno dichiarati inammissibili.

Dal verbale di conciliazione prodotto in copia risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.

Osserva il Collegio che il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilita’ di entrambi i ricorsi in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui e’ proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278, Cass. 13/7/2009 n. 16341).

Ricorrono, inoltre, giusti motivi, considerato l’accordo intervenuto, per compensare le spese del giudizio di cassazione tra le parti.

P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi, li dichiara inammissibili e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA