Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1696 del 23/01/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 23/01/2017, (ud. 26/10/2016, dep.23/01/2017),  n. 1696

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VENUTI Pietro – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13720-2014 proposto da:

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ENZO

MORRICO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

V.L. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA MONTELLO 30, presso lo studio dell’avvocato DANIELA BOAZZELLI,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CLAUDIO

BOAZZELLI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9626/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 02/12/2013 R.G.N. 6132/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/10/2016 dal Consigliere Dott. DE MARINIS NICOLA;

udito l’Avvocato COSENTINO VALERIA per delega orale Avvocato MORRICO

ENZO;

udito l’Avvocato BOAZZELLI CLAUDIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA che ha concluso per l’inammissibilità o in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 2 dicembre 2013, la Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Roma, accoglieva, limitatamente al periodo 2.5.1999/31.8.2003, la domanda proposta da V.L. nei confronti di RFI – Rete Ferroviaria Italiana, dichiarando illegittimo il licenziamento disciplinare da questa intimato al primo in relazione all’addebito di responsabilità a seguito del rinvenimento presso la sua abitazione di materiale asportato dai luoghi aziendali durante l’orario di lavoro nello svolgimento di uno specifico incarico di prelievo del materiale medesimo, condannando la Società alla reintegrazione nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno L. n. 300 del 1970, ex art. 18, e rigettando invece la domanda di risarcimento del danno esistenziale.

La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto insussistente l’addebito contestato, per essere rimasta sfornita di prova, in sede di giudizio penale avviato a carico del lavoratore, la circostanza che si trattasse di materiale di proprietà della Società datrice e così sproporzionata la sanzione espulsiva inflitta, riducendosi la mancanza alla mera violazione di procedure aziendali, applicabile il regime di tutela reale, con diritto al risarcimento pieno, stante la genericità dell’eccezione relativa all’aliunde perceptum, insussistente il danno ulteriore connesso al carattere infamante del licenziamento.

Per la cassazione di tale decisione ricorre la Società, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, il Verdone. Questi ha poi presentato memoria, tempestivamente depositata, al contrario della Società, la cui memoria tardiva risulta prodotta, ma inammissibilmente, nello stesso testo sotto l’intestazione di nota d’udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la Società ricorrente nel denunciare il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, lamenta l’incongruità logica dell’iter argomentativo attraverso cui la Corte territoriale approda al convincimento circa l’insussistenza del fatto addebitato e la sproporzione della sanzione inflitta, assumendo di aver la Corte pretermesso l’esame del materiale istruttorio acquisito agli atti avente opposta valenza probatoria, con specifico riferimento ai verbali di perquisizione recanti ammissioni del ricorrente aventi valore confessorio.

Con il secondo motivo la medesima censura relativa alla carenza dell’accertamento istruttorio è riproposta sotto il profilo della violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c..

I due motivi, che. in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi infondati.

Va infatti considerato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Società ricorrente, neppure nel verbale di perquisizione domiciliare effettuata a carico del lavoratore dalla Polfer, verbale di cui qui si deduce l’omesso esame da parte della Corte territoriale, reca l’ammissione della originaria titolarità dei beni oggetto di contestazione in capo ad RFI. Che i beni stessi fossero di proprietà dell’Ente FS (così testualmente nel verbale de quo) è affermazione dello stesso verbalizzante mentre il lavoratore si limitava a dichiarare, secondo una versione che ha poi costantemente ribadito, di essersi appropriato dei beni medesimi “durante il lavoro” che, tuttavia, come è risultato accertato in sede penale, si svolgeva in luoghi ove operavano altre società di trasporti. che avevano in uso lo stesso materiale e lo smaltivano secondo la medesima procedura in bidoni aperti. Il documento in questione non reca, dunque, alcuna ammissione rafforzata da pubblica fede tale da costituire confessione stragiudiziale fatta ad un terzo, che il giudice in sede civile ha il potere/dovere di apprezzare comunque liberamente, anzi, al contrario, si appalesa privo del carattere della decisività, in quanto inidoneo a smentire la circostanza successivamente emersa circa la riferibilità ad altri soggetti della titolarità del bene (e si badi ad opera del medesimo soggetto, il Capo Zona, Sig. L., il cui precedente riconoscimento dei beni come propri della Società aveva indotto il lavoratore ad ammettere in sede di giustificazioni di aver asportato il materiale dai luoghi aziendali) circostanza che, contraddicendo l’intero impianto accusatorio su cui si basava la contestazione, legittimava la decisione della Corte territoriale in ordine alla mancata ammissione della prova testimoniale articolata in sede civile dalla Società che, pertanto, si sottrae alle censure da questa avanzate con il secondo motivo e la conclusione cui la stessa Corte approda circa la sproporzione tra la sanzione espulsiva irrogata e la residua mancanza contestata destinata a risolversi nella mera violazione di procedure aziendali.

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, dandosi atto del raddoppio del contributo unificato trattandosi di ricorso notificato in data successiva al 31.1.2013.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 26 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2017

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