Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16959 del 12/08/2020
Cassazione civile sez. I, 12/08/2020, (ud. 23/06/2020, dep. 12/08/2020), n.16959
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8667/2019 proposto da:
K.M., elettivamente domiciliato in Monticello Conte Otto
(VI), via Astichello, n. 18, rappresentato e difeso dell’avvocato
Davide Verlato, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, (OMISSIS);
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il 4/2/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/06/2020 dal cons. Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1.- K.M., proveniente dal (OMISSIS), ha presentato ricorso avanti al Tribunale di Venezia avverso il provvedimento della Commissione territoriale di Vicenza, di diniego del riconoscimento della protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria) e pure di diniego di riconoscimento della protezione umanitaria.
Con decreto depositato il 4 febbraio 2019, il Tribunale adito ha rigettato il ricorso.
2.- Il decreto ha ritenuto non credibile il racconto svolto dal richiedente, perchè generico e contraddittorio in più punti. Ha escluso la sussistenza di una situazione di conflitto armato e/o di violenza indiscriminati nel Paese di provenienza del richiedente. Ha rilevato che, nella specie, non sono emersi profili di vulnerabilità specifici alla persona del richiedente. Ha anche affermato che il richiedente ha posto all’origine dell’espatrio un conflitto familiare che avrebbe potuto risolvere con il ricorso alle autorità di polizia.
3.- Avverso questo provvedimento il richiedete ha presentato ricorso, articolando due motivi di cassazione.
L’amministrazione intimata non ha spiegato difese, nessun rilievo potendosi riconoscere a un “atto di costituzione” depositato al solo fine di un’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
4.- Col primo motivo, il ricorrente assume violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, commi 2 e 3; col secondo motivo, sostiene omesso esame di fatto controverso e decisivo per il giudizio.
5.- Il ricorso è improcedibile.
Il ricorrente ha depositato una fotocopia del provvedimento impugnato, redatto in formato digitale, priva dell’attestazione di conformità, che la legge richiede sia per contro depositata in cancelleria con sottoscrizione autografa del difensore (cfr. D.L. n. 179 del 2012, art. 16 bis, comma 9 bis, conv. in L. n. 221 del 2012). Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, tale vizio determina senz’altro l’improcedibilità del ricorso (Cass., SS.UU., n. 8312/2019).
6.- Nulla deve disporsi in punto di spese del presente giudizio, stante la mancata costituzione del Ministero.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso.
Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, secondo quanto stabilito dalla norma dell’art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 23 giugno 2020.
Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2020