Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16959 del 11/08/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. trib., 11/08/2016, (ud. 12/04/2016, dep. 11/08/2016), n.16959

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19201-2011 proposto da:

COMUNE DI TARANTO in persona del Dirigente Direzione Affari Legali,

elettivamente domiciliato in ROMA P.LE DELLE MEDAGLIE D’ORO 20,

presso lo studio dell’avvocato SERGIO LAURO, rappresentato e difeso

dall’avvocato LUCA PERRONE giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI TARANTO in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

EQUITALIA SUD SPA GIA’ EQUITALIA PRAGMA RISCOSSIONE SPA in persona

del suo Procuratore Speciale,elettivamente domiciliato in ROMA VIA

SANT’EUSTACCHIO 3, presso lo studio dell’avvocato PIETRO

DEBENEDETTO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

SALVATORE D’ORSO giusta delega in calce;

– controricorrenti –

Nonchè da:

ORGANO STRAORDINARIO LIQUIDAZIONE COMUNE DI TARANTO in persona dei

Commissari Liquidatori, domiciliato in ROMA VIA LUTEZIA 8,

rappresentato e difeso dall’Avvocato ANTONIO CAMPAGNOLA giusta

delega in calce;

– ricorso successivo –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

EQUITALIA SUD SPA GIA’ EQUITALIA PRAGMA RISCOSSIONE SPA in persona

del suo Procuratore Speciale, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

SANT’EUSTACCHIO 3, presso lo studio dell’avvocato PIETRO DE

BENEDETTO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

SALVATORE D’ORSO giusta delega in calce;

– controricorso e ricorso incidentale condizionato –

avverso la sentenza n. 134/2010 della COM. TRIB. REG. della PUGLIA

SEZ. DIST. di TARANTO, depositata il 19/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/04/2016 dal Consigliere Dott. CIRILLO ETTORE;

udito per il ricorrente l’Avvocato SIMEONE per delega dell’Avvocato

PERRONE che si riporta agli atti;

udito per il controricorrente l’Avvocato PALATIELLO che si riporta

agli atti e deposita in udienza n. 3 cartoline di ricevimento;

è comparso l’Avvocato CAMPAGNOLA difensore del resistente che si

riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO LUIGI che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 19 luglio 2010 la C.t.r. della Puglia, sez. Taranto, ha accolto l’appello erariale e, in riforma della decisione della C.t.p. di Taranto n. 257-2009-04, ha disatteso l’impugnazione proposta dal Comune di Taranto in dissesto e dal suo Organo straordinario di liquidazione avverso la cartella notificata dalla concessionaria il 27 settembre 2007 per il pagamento di Euro 8.438.368,46 a titolo di IVA.

2. Il giudice d’appello, discostandosi dall’interpretazione della normativa sugli enti locali data dal giudice di primo grado, nega la generale equiparazione tra fallimento della persona giuridica e dissesto dell’ente territoriale, atteso che quest’ultimo non cessa di essere esistente essendo indefettibile espressione delle autonomie locali. Dunque, alla dichiarazione dello stato di dissesto non seguono gli effetti tipici della dichiarazione di fallimento (spossessamento dei beni, inefficacia degli atti dispositivi del fallito, perdita della capacità di agite e della legittimazione processuale), ma effetti puramente esecutivi con divieto di proseguire o promuovere le relative azioni, il che non comporta la preclusione di azioni di cognizione nei confronti dell’ente dissestato.

3. Pertanto la C.t.r. ritiene legittima la notifica dei presupposti avvisi di accertamento al Commissario straordinario del Comune di Taranto e, stante la loro mancata impugnazione, inammissibile l’impugnazione proposta dal Comune di Taranto e dal suo Organo straordinario di liquidazione avverso la consequenziale cartella, perchè non fondata su vizi propri di questa. Aggiunge che l’ente locale non può neppure avvalersi degli effetti del condono tombale sia per l’incompatibilità comunitaria di tale rimedio se applicato a tributi armonizzati, sancita dalla Corte di giustizia, sia per la notoria inefficacia del condono tombale riguardo ai crediti IVA del contribuente, sancita dalle Sezioni unite.

4. Per la cassazione di tale decisione propone ricorso principale il Comune di Taranto con due motivi; l’Agenzia delle entrate ed Equitalia resistono con controricorso. Altro autonomo ricorso, da considerarsi incidentale adesivo, propone l’Organo straordinario di liquidazione; resistono con controricorsi Equitalia e l’Agenzia delle entrate, quest’ultima propone anche ricorso incidentale condizionato.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso principale va rigettato.

Con il primo motivo, denunciando violazione di norme di diritto (D.Lgs. n. 267 del 2000, artt. 244 e seg.), il Comune di Taranto censura la sentenza d’appello ribadendo che la dichiarazione di dissesto finanziario di un Comune equivarrebbe a una dichiarazione di fallimento laddove porrebbe un punto fermo all’attività gestionale dell’ente insolvente, sì da estrometterlo dalle operazioni di verifica e pagamento dei debiti e da sostituirlo con altro organo a ciò per legge deputato; di talchè la notifica al Comune di Taranto degli avvisi di accertamento, siccome effettuata alcuni mesi dopo la dichiarazione di dissesto, sarebbe giuridicamente inesistente avendo l’ente locale perso ogni capacità d’agire per i debiti pregressi.

Con il secondo motivo, denunciando violazione di norme di diritto (Legge Finanziaria 2003, art. 9), il Comune di Taranto censura la sentenza d’appello sostenendo che I limiti posti dalla giurisprudenza all’efficacia del condono tombale riguardavano solo le diverse fattispecie delle operazioni inesistenti.

2. Il primo motivo non è fondato.

2.1. In base alla L. n. 267 del 2000, si ha stato di dissesto finanziario se l’ente locale non può garantire l’assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di salvaguardia degli equilibri di bilancio o con le modalità prescritte per i debiti fuori bilancio (art. 244; v. artt. 193 e 194). Soggetti della procedura di risanamento sono l’organo straordinario di liquidazione, che provvede al ripiano dell’indebitamento, e gli organi istituzionali dell’ente, che assicurano condizioni stabili di equilibrio della gestione finanziaria rimuovendo le cause strutturali che hanno determinato il dissesto (art. 245). La dichiarazione di dissesto finanziario è adottata dal consiglio dell’ente locale (art. 246) e dalla sua data e sino all’approvazione del rendiconto non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell’ente per i debiti che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione (art. 248). Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l’opposizione giudiziale da parte dell’ente, o la stessa benchè proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d’ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell’importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese. I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione dello stato di dissesto non vincolano l’ente ed il tesoriere (art. 248). L’organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, provvede alla rilevazione della massa passiva, all’acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento, liquidazione e pagamento della massa passiva (art. 252) e all’accertamento della massa passiva mediante la formazione di un piano di rilevazione. A tal fine dà avviso, con affissione all’albo pretorio e a mezzo stampa, dell’avvio della procedura e invita chiunque ritenga di averne diritto a presentare la domanda, corredata da idonea documentazione, atta a dimostrare la sussistenza del debito dell’ente, il relativo importo ed eventuali cause di prelazione (art. 254). Nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte, i debiti derivanti da transazioni compiute dall’organo straordinario di liquidazione (art. 254). Il piano di rilevazione della massa passiva acquista esecutività con il deposito presso il Ministero dell’interno e unitamente al deposito l’organo straordinario di liquidazione chiede l’autorizzazione al perfezionamento del mutuo per il finanziamento delle passività da parte della Cassa depositi e prestiti (art. 256).

2.2. In sintesi dalla data della dichiarazione di dissesto dell’ente locale e sino all’approvazione del rendiconto non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell’ente per i debiti che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione, mentre nessuna conseguenza si ha per quanto riguarda le azioni di cognizione, le quali possono continuare ad essere promosse da o contro l’ente dissestato, non essendo prevista alcuna perdita della capacità processuale dell’ente locale nè alcuna sostituzione dell’organo della procedura agli organi istituzionali dell’ente (conf. Cass. n. 1191 del 2001, riguardo al pre – vigente e similare del D.Lgs. n. 77 del 1995, art. 81, comma 2, come sostituito dal D.Lgs. n. 336 del 1996, art. 21; conf. Cass. n. 15498 del 2001). Dunque l’ente dissestato, a differenza del fallito, non perde la sua capacità processuale nè, come si è visto, si verifica alcuna sostituzione dell’organo della procedura agli organi istituzionali dell’ente (Cass. n. 1097 del 2010), nei cui confronti perciò, possono continuare ad esser promosse le ordinarie azioni di cognizione (Cass., sez. un., n. 16059 del 2001). Per cui il creditore può sempre rinunziare all’inserimento del suo credito nel piano di rilevazione della massa passiva da parte dell’organo straordinario di liquidazione e proporre una domanda giudiziale di accertamento e liquidazione dei crediti vantati verso l’ente locale, da far valere in via esecutiva nei confronti dell’ente pubblico tornato in bonis (Cass., sez. un., n. 16059 del 2001), restando esclusa unicamente la tutela esecutiva anche nei confronti dei titoli giudiziali formatisi successivamente alla dichiarazione dello stato di dissesto (Cass. n 13234 del 1999). Analogamente nella giurisprudenza amministrativa e costituzionale si è affermato da tempo che la disciplina sul dissesto degli enti locali, mentre inibisce le azioni esecutive pure, ammette quelle a contenuto di cognizione (C. Stato, ad. plen., n. 4 del 1998; conf. C. cost. n. 154 del 2013).

2.3. Ne deriva che il fisco, anche dopo la dichiarazione di dissesto, può procedere ad accertamento fiscale nei confronti dell’ente locale mediante notifica dell’atto impositivo all’organo istituzionale dell’ente e non all’organo straordinario di liquidazione. Ne deriva anche che è devoluta all’organo istituzionale dell’ente, secondo le regole ordinarie, e non all’organo straordinario di liquidazione la competenza a promuovere opposizione dinanzi al giudice tributario. Lo stesso dicasi per la consequenziale cartella di pagamento da far valere in via esecutiva nei confronti dell’ente pubblico una volta che sia tornato in bonis, non potendo essere intraprese azioni esecutive nei confronti dell’ente sino all’approvazione del rendiconto dell’organo straordinario di liquidazione. La cartella, infatti, è atto di riscossione e non di esecuzione forzata (Cass., sez. un., n. 5994 del 2012), avente duplice natura di comunicazione dell’estratto di ruolo e di intimazione ad adempiere, corrispondente al titolo esecutivo e all’atto di precetto nel rito ordinario (Cass. n. 384 del 2016). Dunque la notifica della cartella all’organo istituzionale dell’ente non è illegittima essendo precluse nelle more della procedura di dissesto solo le azioni esecutive nei confronti dell’ente, giammai quelle di accertamento.

3. Il secondo motivo non è fondato.

3.1. Si osserva, in primo luogo, che la L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, (finanziaria 2003) va comunque disapplicato, stante il suo preminente contrasto con gli obblighi previsti in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri, secondo l’interpretazione resa dalla Corte di giustizia che ascrive a dette norme comunitarie (artt. 2 e 22 della sesta direttiva; art. 10 del Trattato) portata generale e ritiene il condono tombale idoneo a pregiudicare seriamente il funzionamento del sistema comune dell’imposizione sul valore aggiunto (C. giust., 17 luglio 2008, causa C-132/06; conf. ex piurimis Cass. n. 2915 del 2013 e n. 20435 del 2014).

3.2. Si aggiunga, per completezza, che il condono ex art. 9 cit. elide in tutto o in parte i debiti del contribuente verso l’erario, ma, senza eccezioni, non opera sui crediti che il contribuente possa vantare nei confronti del fisco, i quali restano soggetti all’eventuale contestazione da parte dell’Ufficio, dovendo interpretarsi la previsione del comma 9 della norma citata – secondo cui “la definizione automatica non modifica l’importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate – nel senso che tale definizione non sottrae all’Ufficio il potere di contestare il credito esposto dal contribuente. (Cass. n. 11429 del 2015; conf. C. cost. nn. 340 del 2005 e 416 del 2000; Cass. nn. 6982, 6966 e 5072 del 2015).

4. Il rigetto del ricorso principale del Comune di Taranto comporta il rigetto pure del ricorso incidentale adesivo proposto dal suo Organo straordinario di liquidazione, che pur declinato su quattro motivi coglie le medesime questioni, e l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato dell’Agenzia delle entrate.

4.1.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza del Comune di Taranto e dell’Organo straordinario di liquidazione e sono liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale del Comune di Taranto e il ricorso incidentale adesivo dell’Organo straordinario di liquidazione; dichiara assorbito Il ricorso incidentale condizionato dell’Agenzia delle entrate; condanna il Comune di Taranto e il ricorso incidentale adesivo del suo dell’Organo straordinario di liquidazione alle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 20.000,00 per ciascuna delle controricorrenti oltre alle spese prenotate a debito quanto all’Agenzia delle entrate e oltre a Euro 200,00 per borsuali e agli oneri di legge quanto ad Equitalia.

Cosi deciso in Roma, il 12 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA