Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16959 del 07/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 07/07/2017, (ud. 04/04/2017, dep.07/07/2017),  n. 16959

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21504-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

BOLOGNA IMMOBILIARE S.R.L. – P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato CLAUDIO CONSOLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 246/4/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

RIGIONALE di BOLOGNA, depositata il 02/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata 04/04/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA;

viste le memorie depositate dalle parti ai sensi dell’art. 380-bis

c.p.c..

Fatto

RILEVATO

che:

1. in fattispecie relativa a rideterminazione della rendita catastale di un compendio immobiliare per il quale la contribuente aveva presentato nel 2008 domanda di accatastamento (Doc.fa.), la C.T.R. ha accolto parzialmente l’appello della società contribuente, per carenza di motivazione dell’atto impositivo, ma ha poi rideterminato il valore dell’immobile sulla base della relazione peritale prodotta dalla stessa contribuente, a corredo della domanda subordinata così accolta;

2. la ricorrente deduce: 1) “violazione e falsa applicazione del combinato disposto L. n. 212 del 2000, art. 7 alla L. n. 241 del 1990, art. 3 del D.L. n. 16 del 1993, art. 2, conv. con L. n. 75 del 1993, e, specialmente, D.M. 19 aprile 1994, n. 701”, dovendosi ritenere osservato l’obbligo di motivazione dell’avviso di classamento dell’immobile anche mediante la semplice indicazione dei dati oggettivi acclarati dall’ufficio e della classe conseguentemente attribuita; 2) “violazione di legge per erronea applicazione del D.P.R. n. 1142 del 1949, artt. 28 e 29 e 30”, con riguardo alle modalità calcolo della rendita catastale degli immobili censiti in categoria D; 3) “omesso esame di un fritto decisivo della controversia”, ossia “le stime di immobili aventi caratteristiche simili a quello oggetto della presente controversia”;

3. il Collegio ha disposto la motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. i motivi proposti sono affetti da vari profili di inammissibilità: il primo per difetto di interesse, posto che all’affermata carenza motivazionale dell’atto impositivo non ha fatto seguito il suo annullamento da parte della la quale ha invece proceduto a rideterminare il valore dell’immobile e quindi la rendita catastale; il secondo per assoluta astrattezza e genericità, consistendo in una elencazione delle norme applicabili e della metodologia seguita dall’Ufficio, priva di qualsivoglia riferimento alla decisione impugnata e tantomeno alle parti di essa specificamente censurate; il terzo, infine, per difetto di autosufficienza in ordine al fatto decisivo di cui si assume l’omesso esame – ossia la stima di altri immobili aventi caratteristiche analoghe a quello in questione – cui consegue anche l’impossibilità di valutarne il requisito della decisività;

5. alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la con condanna alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo; le peculiarità della vicenda processuale giustificano invece la compensazione delle spese dei gradi di merito;

6. risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, in quanto amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, (Cass. Sez. U. sent. n. 9338/14; conf. Cass. sez. ord. n. 1778/16 e Cass. 6-T, ord. n. 18893/16).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi per Euro 200,00 ed accessori di legge. Compensa le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2017

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