Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16959 del 04/08/2011
Cassazione civile sez. VI, 04/08/2011, (ud. 31/03/2011, dep. 04/08/2011), n.16959
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –
Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –
Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale per i
minorenni di Ancona, con provvedimento n. R.G. 189/10, depositato il
29/04/10, nel procedimento pendente tra:
P.R.K. (OMISSIS);
A.E. (OMISSIS);
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
31/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RENATO BERNABAI;
è presente il P.G. in persona del Dott. RUSSO Rosario Giovanni.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
– che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, in applicazione dell’ari 380 bis cod. proc. civ.:
Il Tribunale per i minorenni delle Marche ha sollevato conflitto di competenza, ex art. 45 cod. proc. Civ., con ordinanza 29 aprile 2010, in cui, premesso che P.R.K., padre del minore P.A., ha chiesto al giudice tutelare presso il Tribunale di Macerata l’autorizzazione a recarsi in (OMISSIS), portando con sè il figlio;
che il giudice tutelare con decreto 24 marzo 2010 ha dichiarato la propria incompetenza, motivando che in base al combinato disposto dell’art. 317 bis cod. civ. e dell’art. 38 disp. att. cod. civ. la competenza a pronunziare i provvedimenti relativi ai figli naturali spetta al tribunale per i minorenni;
tutto ciò premesso, ha richiesto il regolamento di competenza d’ufficio, sotto il profilo che l’autorizzazione all’espatrio del genitore e il rilascio del passaporto al minore, in caso di dissenso dei genitori, è materia di competenza del giudice tutelare.
Così riassunti fatti di causa, si osserva come in effetti, in tema di autorizzazione al rilascio del passaporto al genitore con figlio minore, quando difetti l’assenso dell’altro genitore, non è ravvisabile la competenza del tribunale per i minorenni (competente solo in sede di reclamo), alla stregua dell’espressa previsione della L. 21 novembre 1967, n. 1185, artt. 3 e 14 (Norme cui passaporti), nonchè dei compiti di vigilanza assegnati a detto giudice tutelare dall’art. 337 cod. civ. (Cass., sez. 1^, 7 Agosto 1990, n. 7957).
Pertanto, si ritiene che la competenza a decidere, nel presente caso, spetti al giudice tutelare presso il Tribunale di Macerata.
– che la relazione è stata comunicata al Pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti, che non hanno depositato memorie;
– che all’adunanza in camera di consiglio il P.G. ha chiesto la conferma della relazione.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il collegio, discussi gli atti delle parti, ha condiviso la soluzione prospettata nella relazione e gli argomenti che l’accompagnano;
– che, in particolare, il regolamento di competenza richiesto d’ufficio non costituisce un mezzo d’impugnazione, bensì uno strumento volto a sollecitare alla Corte regolatrice l’individuazione del giudice naturale, precostituito per legge, al quale compete la trattazione, interinale o provvisoria, ma comunque esclusiva, dell’affare: esso è pertanto compatibile con i procedimenti di volontaria giurisdizione, nei conflitti positivi o negativi di competenza (Cass. sez. 1^, 22 Settembre 2005, n. 18.639; Cass., sez. 1^, 29 ottobre 1997, n. 10637).
P.Q.M.
– Pronunziando sul conflitto, dichiara la competenza del giudice tutelare del Tribunale di Macerata e cassa il relativo provvedimento.
Così deciso in Roma, il 31 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2011