Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16958 del 20/07/2010

Cassazione civile sez. II, 20/07/2010, (ud. 22/06/2010, dep. 20/07/2010), n.16958

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.C.F., titolare della ditta Free Time Tour,

rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in calce al

ricorso, dall’Avv. Abbate Filiberto, elettivamente domiciliato in

Roma, Largo Ignazio Jacometti, n. 4, presso lo studio dell’Avv.

Claudio Ciarrocchi;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro tempore;

– intimato –

avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Roma in data 27 maggio

2006;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22 giugno 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il Giudice di pace di Roma, con ordinanza emessa il 27 maggio 2006, ha dichiarato inammissibile l’opposizione proposta da D. C.F., titolare della ditta Free Time Tour, avverso il verbale di accertamento della violazione del codice della strada elevato in data (OMISSIS) dalla Polizia municipale di Roma;

che per la cassazione di tale ordinanza il D.C. ha proposto ricorso, con atto notificato al Comune di Roma in data 27 dicembre 2006, sulla base di un motivo;

che l’intimato non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede.

Rilevato che il consigliere designato ha depositato, in data 21 aprile 2010, la proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il decreto di fissazione dell’udienza e la relazione del relatore non sono stati ritualmente notificati all’avvocato del ricorrente;

che, difatti, dalla relata di notifica in data 24 maggio 2010 risulta che l’ufficiale giudiziario non ha potuto notificare tali atti, essendosi il domiciliatario trasferito altrove;

che l’ufficiale giudiziario avrebbe dovuto completare il procedimento notificatorio presso la cancelleria della Corte di cassazione, in applicazione di quanto previsto dall’art. 366 c.p.c., comma 2. (tra le tante, Cass., sez. lav., 20 maggio 2002, n. 7309; Cass., Sez. 1^, 24 novembre 2006, n. 25011);

che, pertanto, la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

LA CORTE rinvia la causa a nuovo ruolo.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di Cassazione, il 22 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2010

 

 

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