Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16958 del 12/08/2020

Cassazione civile sez. I, 12/08/2020, (ud. 23/06/2020, dep. 12/08/2020), n.16958

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8237/2019 proposto da:

M.S., elettivamente domiciliato in Trento, via Monte

Cristallo, n. 18, presso lo studio dell’avvocato Sabina Zullo, che

lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, (OMISSIS);

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di Venezia, depositato l’8 febbraio

2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/06/2020 dal cons. Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- M.S., proveniente dal (OMISSIS) ((OMISSIS)), ha presentato ricorso avanti al Tribunale di Venezia avverso il provvedimento della Commissione territoriale di questa città, di diniego del riconoscimento della protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria) e pure di diniego di riconoscimento della protezione umanitaria.

Con decreto depositato l’8 febbraio 2019, il Tribunale adito ha rigettato il ricorso.

2.- Il decreto ha ritenuto non credibile il racconto svolto dal richiedente, perchè generico e in particolare sprovvisto di ogni circostanza identificativa. Ha escluso, sulla base del raffronto di fonti EASO 2018, la sussistenza di una situazione di conflitto armato e/o di violenza indiscriminati nel Paese di provenienza del richiedente. Ha rilevato che, nella specie, non sono emersi profili di vulnerabilità specifici alla persona del richiedente, nè risultano elementi di integrazione lavorativa e sociale sufficienti.

3.- Avverso questo provvedimento il richiedete ha presentato ricorso, articolando quattro motivi di cassazione.

L’amministrazione intimata non ha spiegato difese nel presente grado del giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.- Il ricorrente assume: (i) col primo motivo, violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. e) nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 1, lett. d) e anche omesso esame circa un fatto decisivo; (ii) col secondo motivo, violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. g) e h) “conformemente al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 1, lett. f) e g)”, nonchè omesso esame di un fatto decisivo; (iii) col terzo motivo, violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e dell’art. 10 Cost., nonchè omesso esame di un fatto decisivo; (iv) col quarto motivo, violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 sull’onere probatorio, nonchè omesso esame circa un fatto decisivo.

5.- Il ricorso è inammissibile.

Nei quattro motivi lungo i quali si dipana, il ricorso si limita a svolgere una serie di considerazioni di tratto del tutto generico, astratte dai termini propri della fattispecie concreta, che pure è qui in esame, e neppure illustrative, o anche solo esplicative, delle ragioni per cui la decisione assunta dal Tribunale di Venezia verrebbe a violare le norme che nel contempo vengono citate.

Così, nel primo motivo si allega – nel momento di maggior prossimità alla fattispecie di cui pure si chiede un esame – che “in (OMISSIS) ai cittadini non è garantito l’accesso alla tutela legale, se non previa corresponsione di un’ingente somma di denaro all’autorità locale, la quale risulta sempre più corrotta”. Il secondo motivo parla di “situazione di incertezza e di crisi politica”, nonchè della “forte corruzione che imperversa tra le forze dell’ordine”. Il terzo motivo si condensa nella nuda affermazione che il “ricorrente si è ben inserito nella società italiana: è in possesso di un lavoro”. Il quarto motivo segnala che “nella maggior parte dei casi le persone che si mettono in fuga da persecuzioni arrivano sprovviste addirittura di documenti personali”.

6.- Nulla deve disporsi in punto di spese del presente giudizio, stante la mancata costituzione del Ministero.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, secondo quanto stabilito dalla norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione prima civile, il 23 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2020

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