Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16958 del 07/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 07/07/2017, (ud. 04/04/2017, dep.07/07/2017),  n. 16958

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21464-2015 proposto da:

V.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPEO

MAGNO 94, presso lo studio dell’avvocato MAURO LONGO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD S.P.A., RIGIONE LAZIO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 835/10/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata l’11/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/04/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. in fattispecie relativa a cartelle di pagamento per tasse automobilistiche degli anni 2006-2007, il contribuente impugna la sentenza d’appello per violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., stante la “illegittima e immotivata compensazione delle spese di lite”, asseritamente fondata solo sulla “mancata costituzione in giudizio della Regione Lazio quale causa giustificatrice della inapplicabilità del disposto di cui all’art. 91 c.p.c.”;

2. all’esito della camera di consiglio, il Collegio ha disposto la motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. il contribuente ha contestato tanto la sentenza di primo grado quanto quella d’appello per la compensazione delle spese processuali disposta in entrambi i gradi del giudizio di merito;

4. in particolare, in primo grado, a fronte della mancata costituzione della Regione Lazo e della costituzione di Equitalia Sud s.p.a. al solo fine di far valere il proprio difetto legittimazione passiva, la C.T.P. ha accolto detta eccezione ed ha altresì accolto il ricorso del contribuente in forza del pagamento – sia pure in ritardo, e quindi con le correlate sanzioni – della cartella legittimamente emessa, compensando le spese;

5. in appello, la C.T.R. ha disatteso l’impugnazione del capo relativo alle spese, ritenendo sussistenti le “gravi ed eccezionali ragioni” per la loro compensazione ex art. 92 c.p.c., comma 2, (nella versione vigente prima delle modifiche apportate al 2014, trattandosi di sentenza emessa nel 2013), ed anzi prospettando addirittura l’esistenza dei presupposti per una condanna alle spese del contribuente, dal momento che l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della parte costituita era stata accolta, mentre nei confronti della parte non costituita restava il fatto che egli aveva pagato la cartella in ritardo, tanto da meritare le sanzioni;

6. può quindi concludersi che il ricorrente non abbia colto la effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata, e che comunque la censura proposta meriti di essere disattesa per le ragioni indicate;

7. al rigetto del ricorso non segue alcuna statuizione di condanna alle spese del presente giudizio di legittimità, poichè le parti intimate non hanno svolto difese.

PQM

 

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2017

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