Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16957 del 20/07/2010
Cassazione civile sez. II, 20/07/2010, (ud. 22/06/2010, dep. 20/07/2010), n.16957
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
G.M.L., rappresentata e difesa, in forza di procura
speciale a margine del ricorso, dall’Avv. SACCHI Francesco,
elettivamente domiciliata nello studio dell’Avv. Valentina Rossi in
Roma, via Pasubio, n. 15;
– ricorrente –
contro
M.F.;
– intimato –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro n. 1054 del 3
dicembre 2007;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22 giugno 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che il consigliere designato, Cons. Ippolisto Parziale, ha depositato, in data 21 aprile 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:
“Dall’esame del fascicolo, effettuato in data odierna, non risulta che la parte ricorrente abbia depositato l’avviso di ricevimento della notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c. nei confronti di M.F..
Non appare, quindi, perfezionato il procedimento notificatorio e ancora avvenuta la regolare instaurazione del contraddittorio. Non ricorrendo i presupposti per l’applicazione dell’art. 291 c.p.c. (Cass. SU 2008, n. 627), appare necessaria la trattazione del ricorso in camera di consiglio per la eventuale regolarizzazione (con conseguente successivo nuovo esame preliminare) o per la dichiarazione di inammissibilita’”.
Letta la memoria del ricorrente.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il ricorrente ha ritualmente prodotto, prima dell’adunanza in camera di consiglio, l’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c.;
che, pertanto, essendo stata raggiunta la prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio, la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo, previo nuovo esame preliminare del ricorso.
P.Q.M.
LA CORTE rinvia la causa a nuovo ruolo, previo nuovo esame preliminare del ricorso.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 22 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2010