Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16957 del 04/08/2011

Cassazione civile sez. VI, 04/08/2011, (ud. 31/03/2011, dep. 04/08/2011), n.16957

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

A.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA SISTINA 121, presso lo studio dell’avvocato PANUCCIO

GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende, giusta mandato a margine del

ricorso per regolamento di competenza;

– ricorrente –

contro

S.C., PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI

REGGIO CALABRIA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 70/2010 del tribunale di REGGIO CALABRIA,

depositata il 22/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

31/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RENATO BERNABAI;

per il ricorrente è solo presente l’Avvocato Giuseppe Panuccio;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RUSSO

Rosario Giovanni che ha concluso per l’inammissibilità della

discussione.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

– che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, in applicazione dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:

1. – Il sig A.G. ha presentato istanza di regolamento di competenza con ricorso indirizzato alla signora S.C., notificato il 30 marzo 2010.

Il ricorso è stato depositato il 12 aprile 2010. La signora S. non ha, a sua volta, depositato un controricorso.

Con il ricorso viene impugnata la sentenza 22 gennaio 2010, con cui il Tribunale di Reggio Calabria, adito dall’ A. nell’ambito di un procedimento di separazione personale tra coniugi, ha dichiarato il proprio difetto di competenza per ragioni di territorio, indicando come competente il Tribunale di Siracusa, corrispondente al domicilio ed alla residenza della convenuta; con compensazione integrale delle difese di giudizio.

2 – Il ricorrente chiede sia dichiarata la competenza del Tribunale di Reggio Calabria, luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi, ai sensi dell’art. 706 c.p.c., comma 1.

Il termine di 30 giorni per presentare istanza di regolamento di competenza, decorrente dalla data di comunicazione della sentenza (5 marzo 2010) a cura della cancelleria (art. 47 cod. proc. civ.), è stato rispettato.

Così riassunti i fatti di causa, il ricorso sembra, prima facie, manifestamente fondato.

Il tribunale ha disapplicato il foro principale dell’ultima residenza comune dei coniugi (pacificamente in (OMISSIS)), ricorrendo al foro subordinato sulla base di un’applicazione estensiva della sentenza 23 maggio 2008, n. 169 della Corte costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della L. 1 Dicembre 1970, n. 898, art. 4, comma 1 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio) – nel testo sostituito dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 2, comma 3-bis, convertito, con emendamenti, in L. 14 maggio 2005, n. 80 – limitatamente alle parole del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, per manifesta irragionevolezza, data la normale cessazione della convivenza, secondo l’id quod plerumque accidit.

Tale pronuncia declinatoria della competenza del giudice adito è peraltro arbitraria, non essendo ammissibile estendere ad altre norme una pronunzia di illegittimità costituzionale riferita ad una specifica disposizione. Il tribunale avrebbe dovuto, se del caso, sollevare questione di incostituzionalità dell’art. 706 cod. proc. civ. nella parte in cui impone come criterio di collegamento principale l’ultima residenza comune dei coniugi e solo nell’ipotesi in cui mai vi sia stata convivenza il foro subordinato della residenza o del domicilio della parte convenuta.

Nè sembra sussistere il predetto dubbio di illegittimità, stante la normale diversità di situazioni, sotto il profilo in esame, dei coniugi in procinto di separarsi rispetto a coniugi già separati da tempo e parti nel giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

In conclusione, si ritiene che la competenza territoriale spetti al Tribunale di Reggio Calabria.

– che la relazione è stata comunicata al Pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti, che non hanno depositato memorie;

– che all’udienza in camera di consiglio il P.G. non ha mosso rilievi critici alla relazione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il collegio, discussi gli atti delle parti, ha condiviso la soluzione prospettata nella relazione e gli argomenti che l’accompagnano;

– che il ricorso dev’essere dunque accolto e dichiarata la competenza del Tribunale di Reggio Calabria;

– che la cassazione della sentenza sulla questione di competenza ha effetto anche sul regolamento delle spese del primo grado di giudizio ex art. 336 c.p.c., comma 1, (Cass., sez. unite 6 Luglio 2005, n. 14.205);

– che vanno invece compensate quelle del regolamento di competenza, in considerazione della natura della controversia e della mancata resistenza in giudizio della S..

P.Q.M.

– Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale di Reggio Calabria;

– compensa le spese del regolamento di competenza.

Così deciso in Roma, il 31 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2011

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