Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16956 del 20/07/2010

Cassazione civile sez. II, 20/07/2010, (ud. 27/05/2010, dep. 20/07/2010), n.16956

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso per regolamento di competenza d’ufficio richiesto dal

Tribunale di Latina nel giudizio tra:

C.M., non costituito in questa sede;

e

CAPITANERIA DI PORTO DI GAETA, in persona del legale rappresentante

pro tempore, non costituito in questa sede;

avverso la sentenza del Giudice di pace di Gaeta n. 305 del 2005;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27 maggio 2010 dal Consigliere relatore Dott. PETITTI Stefano.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che, con sentenza n. 300 del 2005, il Giudice di pace di Gaeta ha dichiarato il proprio difetto di competenza a favore del Tribunale di Latina, Sezione distaccata di Gaeta, in relazione alla opposizione ad ordinanza – ingiunzione proposta da C.M. nei confronti della Capitaneria di Porto di Gaeta; ordinanza con la quale veniva ingiunto al C. il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria per violazione dell’art. 1164 c.n.;

che, adito in riassunzione dal C., il Tribunale di Latina, Sezione distaccata di Gaeta ha proposto regolamento di competenza d’ufficio, ritenendo che la competenza in ordine alla proposta opposizione spettasse al Giudice di pace di Gaeta, non versandosi in alcuna delle ipotesi di competenza del tribunale, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 22 bis;

che il relatore designata ha redatto relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., che e’ stata notificata alle parti e comunicata al pubblico ministero.

Considerato che il relatore designato, nella relazione depositata il 12 marzo 2010, ha formulato la seguente proposta di decisione: “…

Il regolamento e’ fondato.

Decidendo su fattispecie analoga alla presente, la Corte di cassazione (ordinanza n. 34 69 del 2004) ha infatti affermato il seguente principio di diritto: in tema di sanzioni amministrative, la L. n. 689 del 1981, art. 22 bis attribuisce, in via generale, al giudice di pace la competenza a provvedere sulle opposizioni in tema di sanzioni amministrative pecuniarie e, in via eccezionale, riserva alla competenza del tribunale le sole opposizioni concernenti sanzioni afferenti alle materie elencate nel comma 2 del medesimo articolo (oltre ai casi contemplati nel comma successivo). Pertanto, le opposizioni proposte contro le sanzioni inflitte per le infrazioni all’art. 1164 c.n., le quali non rientrano in nessuna delle eccezioni previste dal citato art. 22 bis, comma 2 e, in particolare, non rientrano nella previsione della lett. c), trattandosi di sanzioni per la violazione di norme poste a tutela del demanio marittimo (materia distinta e diversa da quella dell’edilizia e dell’urbanistica, cui la citata disposizione si riferisce) sono di competenza del giudice di pace e non del tribunale” (in senso conforme, v. anche Cass., n. 11620 del 2008);

che il Collegio condivide la proposta di decisione ora richiamata, alla quale non sono state formulate critiche di sorta;

che, pertanto, va accolto il regolamento e dichiarata la competenza del Giudice di pace di Gaeta dinnanzi al quale le parti vanno rimesse, previa riassunzione nei termini di legge;

che non vi e’ luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, trattandosi di regolamento di competenza d’ufficio e non avendo le parti svolto attivita’ difensiva.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, dichiara la competenza del Giudice di pace di Gaeta, dinnanzi al quale rimette le parti, previa riassunzione nei termini di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte suprema di cassazione, il 27 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA