Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16956 del 16/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 16/06/2021, (ud. 18/12/2020, dep. 16/06/2021), n.16956

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 29710/2015 R.G. proposto da:

ASBORNO srl in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dagli avv. Maria Cleme Bartesaghi e Paolo

Ciuffa, con domicilio eletto in Roma, via Cicerone n. 60, presso lo

studio di quest’ultimo;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle dogane, in persona del direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Piemonte n. 564/1/15, depositata il 25 maggio 2015.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 18 dicembre 2020

dal Consigliere Enrico Manzon;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale De Augustinis Umberto, che ha concluso chiedendola

dichiarazione di inammissibilità ovvero il rigetto del ricorso.

uditi gli avv. Giulio Stoppa in sostituzione dell’avv. Bartesaghi e

Stefano Vitale;

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 564/1/15, depositata il 25 maggio 2015, la Commissione tributaria regionale del Piemonte respingeva l’appello proposto dalla ASBORNO srl avverso la sentenza n. 68/3/13 della Commissione tributaria provinciale di Alessandria che ne aveva respinto il ricorso contro l’invito di pagamento per accise su alcolici 2000.

La CTR, nella parte che qui rileva, osservava in particolare che: -trattandosi di un’ipotesi di contrabbando, il regime sospensivo dell’accisa non poteva essere più applicato e quindi il tributo doveva considerarsi comunque dovuto, indipendentemente dalla immissione in consumo dei prodotti correlativi;

– che per la medesima ragione non poteva considerarsi applicabile la disposizione sull'”abbuono” (art. 4, TUA) e nemmeno le disposizioni relative al procedimento amministrativo di applicazione del tributo, trattandosi comunque di prodotti assoggettati a confisca penale (e poi distrutti), quindi nell’ambito di un procedimento tutt’affatto diverso e secondo le sue proprie regole procedurali.

Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente deducendo due motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle dogane.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la ricorrente denuncia la violazione di plurime disposizioni legislative, in particolare del D.Lgs. n. 504 del 1995 (TUA), in particolare poichè la CTR ha ritenuto non applicabile il regime sospensivo e quindi fondata la pretesa erariale per le accise nè ha considerato la sussistenza delle condizioni di applicabilità dell'”abbuono”, a causa della distruzione della merce cui l’accisa si correlava, essendo la vicenda originante le pretese erariali avvenuta per cause ad essa ricorrente non imputabili (alterazione della documentazione di accompagnamento delle merci ad opera di terzi); poichè inoltre la CTR non ha ritenuto fondata la sua eccezione di invalidità del provvedimento di distruzione delle merci de quibus per mancato rispetto del principio del contraddittorio e quindi dei suoi diritti di difesa.

Pur in disparte dei profili di inammissibilità, eccepiti dalla difesa erariale, a causa della sostanziale articolazione della censura in termini di merito e non di legittimità, comunque la censura medesima è infondata.

Alla base delle articolate considerazioni in diritto del giudice tributario di appello vi è un accertamento di fatto ossia che la fattispecie concreta va configurata come ipotesi di contrabbando, posto che la GdF ha constatato che la merce cui il tributo in questione di riferisce circolava, anche, con documentazione contraffatta e che, in ogni caso, il destinatario della merce medesima era una società non operativa.

Da tale accertamento dipendono le considerazioni in diritto che vengono criticate dalla ricorrente, ma con il quale la ricorrente medesima non si confronta realmente.

Il giudice tributario di appello infatti ha correttamente evocato le disposizioni legislative applicabili nel caso di specie (TUA, art. 43, comma 4, art. 2, comma 2, art. 7, comma 1, lett. b), art. 6,) che rispettivamente prevedono:

– che detenere i prodotti alcolici in condizioni diverse da quelle prescritte si considera contrabbando;

– che l’accisa diviene esigibile con l’immissione in consumo del prodotto, la quale circostanza si realizza anche con lo “svincolo irregolare” di un prodotto in regime sospensivo;

– che è obbligato al pagamento dell’accisa il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l’immissione in consumo;

– che nel caso di contrabbando verificatosi in Italia l’accisa viene riscossa dall’agenzia doganale italiana;

– che il titolare del deposito fiscale è comunque tenuto per il pagamento dell’accisa in solido con il trasportatore ed i destinatario. La CTR piemontese ha dunque correttamente sussunto la fattispecie concreta in tali disposizioni legislative, in particolare escludendo la ricorrenza dell’invocata “forza maggiore” e dell’applicabilità della disciplina dell’abbuono per i prodotti distrutti, appunto accertando in fatto che vi era stato lo “svincolo irregolare” dal regime sospensivo (contrabbando) e che la distruzione della merce contrabbandata è stata l’inevitabile conseguenza del suo sequestro.

E’ poi persino ovvio che nel caso di specie non possono ritenersi in alcun modo applicabili le evocate disposizioni procedimentali sul contraddittorio, non trattandosi di una procedura amministrativa di accertamento in sè e per sè considerata, bensì di una procedura amministrativa di accertamento basata su di un’attività investigativa di polizia giudiziaria, le cui regole sono tutt’affatto diverse, così come quelle del suo epilogo processuale penale, particolarmente con riguardo alla confisca/distruzione dei prodotti sequestrati.

Con il secondo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – la ricorrente si duole dell’omesso esame di un fatto decisivo e controverso sostanzialmente in ordine ai medesimi profili della prima censura.

La censura è inammissibile.

E’ infatti senz’altro applicabile nel presente giudizio la previsione dell’art. 348 ter, c.p.c. e quindi, vertendosi in un caso evidente di “doppia conforme”, il mezzo non è proponibile.

Peraltro va anche comunque ribadito che “Nell’ipotesi di “doppia conforme” prevista dall’art. 348 ter c.p.c., comma 5, il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse” (Cass., n. 26774 del 22/12/2016, Rv. 643244 – 03) e tale condizione di ammissibilità non è nemmeno stata presa in considerazione da parte della ricorrente.

In conclusione il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 5.000 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021

 

 

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