Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16956 del 11/08/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. trib., 11/08/2016, (ud. 17/02/2016, dep. 11/08/2016), n.16956

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9425-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

GRUPPO LEPETIT SRL;

– intimato –

Nonchè da:

GRUPPO LEPETIT SRL in persona dell’Amm.re Delegato e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA LARGO

DI TORRE ARGENTINA 11, presso lo STUDIO LEGALE R. E ASSOCIATI,

rappresentato e difeso dall’avvocato EGIDIO RINALDI giusta delega a

margine;

– controricorrente e ricorso incidentale condizionato –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1/2011 della COMM. TRIB. REG. della LOMBARDIA,

depositata il 14/01/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/02/2016 dal Consigliere Dott. LUCIOTTI LUCIO;

udito per il ricorrente l’Avvocato COLELLI che si riporta agli atti;

udito per il controricorrente l’Avvocato RINALDI che ha chiesto il

rigetto del ricorso principale e l’accoglimento del ricorso

incidentale, l’Avv. RINALDI deposita in udienza nota spese;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale e il rigetto del ricorso incidentale.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

I. Con sentenza n. 1 del 14 gennaio 2011, notificata in data 4 febbraio 2011, la Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza con cui la Commissione tributaria provinciale di Milano aveva annullato la cartella di pagamento emessa in relazione ad un avviso di accertamento notificato al Gruppo Lepetit s.r.l. in data 13 dicembre 1991, che l’Ufficio finanziario riteneva essere divenuto definitivo a seguito della dichiarazione – contenuta nell’ordinanza del Presidente della predetta Commissione tributaria regionale depositata in data 21 aprile 2009 – di estinzione del giudizio di impugnazione del predetto atto impositivo, per mancata riassunzione della causa dinanzi alla CTR, disposta da questa Corte con sentenza n. 16128 del 2007. Sosteneva il giudice di appello: – che questa Corte con la citata sentenza, respinti i primi due motivi di ricorso proposti dall’Ufficio, accolto il terzo (relativo all’accantonamento per ferie non godute, di importo pari a Lire 156.582.000) e cassata la sentenza della CTR per difetto di motivazione sulla contestazione riguardante la franchigia di cui alla L. n. 413 del 1991, art. 37, disponeva il rinvio dinanzi ad esso soltanto per verificare “l’imputazione all’esercizio di competenza dell’indennità sostitutiva per ferie” e “per una più completa e comprensibile motivazione in tema di legittimità dell’accertamento in costanza di dichiarazione integrativa presentata ai sensi della L. n. 413 del 1991, art. 37” (pag. 5 della sentenza qui impugnata); – che, pertanto, l’Ufficio aveva indebitamente iscritto a ruolo tutte le rettifiche operate mediante l’avviso di accertamento, senza considerare gli annullamenti disposti dai giudici di merito nell’ambito del giudizio di impugnazione dell’atto impositivo e non travolti dalla pronuncia di questa Corte, e ciò in violazione del disposto di cui all’art. 310 c.p.c., che in caso di estinzione del giudizio fa salva l’efficacia delle sentenze di merito pronunciate nel corso del processo; – che in ogni caso sussistevano i presupposti perchè la società contribuente beneficiasse della franchigia prevista dalla L. n. 413 del 1991, art. 37, con conseguente ammissibilità dell’accertamento limitatamente al solo importo corrispondente alla differenza tra il maggior imponibile ai fini IRPEG senza ridurlo dell’importo della maggiore ILOR assolta mediante la dichiarazione integrativa. 2. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione deducendo quattro motivi. 3. La società contribuente replica con controricorso e ricorso incidentale condizionato affidato a cinque motivi, illustrati con memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo l’Agenzia ricorrente, deducendo la violazione e la falsa applicazione degli artt. 112 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, si duole del fatto che la CTR abbia deciso su un oggetto di giudizio arbitrariamente ricostruito in fatto e in diritto e del tutto svincolato da quello che le parti avevano devoluto al suo esame, essendo tra queste pacifico che delle tredici riprese a tassazione operate dall’Ufficio con l’originario avviso di accertamento, a seguito della sentenza di questa Corte n. 16128 del 2007, emessa nell’ambito del giudizio impugnatorio di quell’avviso, erano state iscritte a ruolo e, quindi, ricomprese nell’impugnata cartella di pagamento, solo quella relativa all’indennità sostitutiva per ferie (per l’importo di L. 156.582.000) e quelle (in numero di otto) che avevano formato oggetto di dichiarazione integrativa semplice, ai sensi della L. n. 413 del 1991, art. 37, in relazione alle quali questa Corte, con la sopra citata sentenza, aveva cassato con rinvio la pronuncia di annullamento in parte qua dell’atto impositivo. 2. Con il secondo motivo l’Agenzia ricorrente, deducendo la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63, comma 2, e degli artt. 384 e 393 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, si duole del fatto che la CTR, confermando la statuizione di annullamento della cartella di pagamento adottata dalla CTP di Milano, abbia escluso la definitività dell’avviso di accertamento del 1991 in relazione alle otto riprese a tassazione oggetto di dichiarazione integrativa semplice, nonostante l’estinzione del giudizio di impugnazione di quell’atto per mancata riassunzione della causa a seguito del rinvio operato da questa Corte con la sentenza n. 16128 del 2007, alla CTR per stabilire la legittimità – ormai non più contestabile – dell’avviso di rettifica emesso in presenza di dichiarazione integrativa presentata ai sensi della L. n. 413 del 1991, art. 37. 3. Con il terzo motivo l’Agenzia ricorrente, deducendo la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, si duole del fatto che la CTR abbia ritenuto di sindacare la dichiarazione integrativa presentata dalla società contribuente ai sensi della L. n. 413 del 1991, art. 37, e calcolare la franchigia allo scopo di vagliare la legittimità dell’iscrizione a molo e dell’emissione della conseguente cartella di pagamento, che invece erano questioni attinenti all’an della pretesa tributaria che avrebbero dovuto essere esaminate nel giudizio di rinvio mai riassunto e, quindi, non più contestabile. 4. Con il quarto ed ultimo motivo l’Agenzia ricorrente, deducendo la violazione e la falsa applicazione del D.L. n. 269 del 1992, art. 3, comma 2, e L. n. 413 del 1991, art. 37, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 si duole del fatto che la CTR, erroneamente applicando dette disposizioni alla fattispecie concreta, commettendo errori di quantificazione della franchigia di cui al citato art. 37, oltre che dell’imposta dovuta, abbia escluso il potere accertativo dell’Ufficio. 5. Il primo motivo è fondato ed il suo accoglimento comporta l’assorbimento degli altri. 5.1. Invero, sono incorsi nel denunciato “error in procedendo” i giudici di appello che, sulla premessa che questa Corte con la sentenza n. 16128 del 2007, pronunciata nell’ambito del giudizio di impugnazione dell’avviso di accertamento emesso nel 1991, aveva disposto il rinvio dinanzi alla Commissione tributaria regionale soltanto per verificare “l’imputazione all’esercizio di competenza dell’indennità sostitutiva per ferie” e “per una più completa e comprensibile motivazione in tema di legittimità dell’accertamento in costanza di dichiarazione integrativa presentata ai sensi della L. n. 413 del 1991, art. 37” (pag. 5 della sentenza qui impugnata) e dal rilievo che il processo si era estinto per omessa riassunzione, ha tratto l’erronea conseguenza che l’Amministrazione finanziaria, in violazione del disposto di cui all’art. 310 c.p.c., – che, in caso di estinzione del giudizio, fa salva l’efficacia delle sentenze di merito non travolte dalla pronuncia della Corte che, pertanto, passano in cosa giudicata – avesse indebitamente iscritto a ruolo tutte le rettifiche operate mediante il predetto avviso di accertamento, peraltro contraddicendo l’affermazione (contenuta a pag. I della sentenza) che “L’Ufficio provvedeva ad iscrivere a ruolo a titolo definitivo le maggiori imposte accertate, non definitivamente annullate dalla Suprema Corte”. E’ dato incontrovertibile che nel caso in esame l’Agenzia delle entrate abbia provveduto ad iscrivere a ruolo, tra le complessive tredici riprese effettuate con l’avviso di accertamento del 1991, soltanto quelle (in numero di otto) che avevano formato oggetto di dichiarazione integrativa semplice e, tra le restanti cinque riprese, quella relativa all’indennità sostitutiva per ferie, per come ammesso anche dalla società contribuente, che non ha mai sollevato la relativa questione dinanzi ai giudici di merito, per come si evince dal contenuto delle domande avanzate in detti giudizi, sinteticamente riportate nella sentenza impugnata ed integralmente trascritte nel controricorso (pagg. 4 e 6). Ed è altresì incontestabile che l’Agenzia potesse provvedere all’iscrizione a ruolo di quelle riprese in virtù degli effetti conseguenti all’estinzione del giudizio di rinvio per sua mancata riassunzione, in applicazione del disposto di cui all’art. 310 c.p.c., in base al quale “conservano efficacia, e sono pertanto utilizzabili, tutte le statuizioni di merito su cui, nel corso del procedimento ormai estinto, si sia formato il giudicato, e cioè le sentenze di merito non definitive che non abbiano formato oggetto di impugnazione (o i cui motivi di impugnazione siano stati rigettati), ovvero quelle definitive, ma passate solo parzialmente in giudicato, per essere stati accolti i motivi di ricorso solo relativamente ad alcuni capi della sentenza, in virtù del principio della formazione progressiva del giudicato” (cfr. Cass. n. 6712 del 2001; id. n. 20311 del 2004; n. 23813 del 2012, che ha precisato che il giudizio di rinvio si caratterizza come fase rescissoria, il cui “thema decidendum” rimane fissato dalla sentenza rescindente della Corte di cassazione; v. più recentemente Cass. n. 6858 del 2016). In forza di tale principio, l’atto impugnato che, di regola, nell’ipotesi di estinzione del giudizio acquista definitività, non essendo un atto processuale, ma l’oggetto dell’impugnazione (Cass. n. 16689 del 2013 e n. 3040 del 2008; ord. n. 5044 del 2012), non si sottrae comunque all’effetto del giudicato anche parziale formatosi tra le parti, con la conseguenza che, in tal caso, l’ufficio impositore deve adeguare la propria posizione sostanziale all’esito del giudicato parziale determinatosi nei suoi confronti nel corso del giudizio estinto; senza poter puramente e semplicemente porre in riscossione la propria pretesa sulla base dell’atto impositivo impugnato, “come sè quest’ultimo non fosse stato ritenuto, per taluni aspetti, illegittimo con sentenza passata in giudicato” (Cass. n. 6858/16 citata). E ciò è esattamente quanto accaduto nella presente fattispecie, nella quale il ruolo e la cartella di pagamento sono stati emessi sulla base dell’esito del giudizio estintosi e del giudicato formatosi a seguito della pronuncia da parte di questa Corte della più volte citata sentenza n. 16128 del 2007. 6. Con ricorso incidentale condizionato la società contribuente deduce cinque motivi. 7. Con i primi due ripropone le eccezioni di decadenza dell’Amministrazione finanziaria dal potere impositivo, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, e quella di prescrizione del credito tributario portato dall’originario avviso di rettifica, che deduce non essere mai stati esaminati nel giudizio di impugnazione di detto atto impositivo, in cui li aveva proposti. 8. Con il terzo motivo lamenta la mancata deduzione dell’ILOR del 1989 dal reddito imponibile ai fini IRPEG relativo allo stesso esercizio, ex art. 101 T.U. Imposte dirette. 9. Con il quarto motivo si duole del fatto che l’Ufficio aveva sottoposto a tassazione l’intero importo accertato senza dedurre dal medesimo quello indicato nella dichiarazione integrativa ed in relazione al quale aveva già corrisposto le relative imposte, sostenendo che, in ogni caso, le somme versate a titolo di imposta sull’imponibile oggetto di condono andavano compensate con quelle richieste con la cartella impugnata o, in subordine, rimborsate. 10. Con il quinto ed ultimo motivo deduce, infine, l’illegittimità delle sanzioni irrogate per infedele dichiarazione e per omessa applicazione di esimenti e del principio di gradualità di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 6 e 7. 2. I motivi sono generici e, come tali, inammissibili. 11.1. Deve, infatti, darsi seguito al principio più volte affermato da questa Corte secondo cui “nel giudizio di legittimità è onere del ricorrente indicare con specificità e completezza quale sia il vizio da cui si assume essere affetta la sentenza impugnata: è pertanto, inammissibile il motivo di ricorso col quale il ricorrente lamenti la violazione di una serie di norme sostanziali senza precisare se intenda censurare la sentenza per motivi attinenti la giurisdizione o la competenza, per violazione di norme di diritto o per nullità del procedimento” (Cass. Sez. 3^, n. 3248 del 2012; id. Sez. 3^, n. 6902 del 2015), in quanto l’onere di precisare quale sia – in concreto – il vizio della sentenza ricade sul ricorrente, non potendo tale scelta (a norma dell’art. 111 Cost., e del principio inderogabile della terzietà del giudice) essere rimessa alla Corte. 11.2. Ma il terzo, quarto e quinto motivo neanche si sottraggono al rilievo di un ulteriore profilo di inammissibilità rinvenibile nel palese difetto di autosufficienza che li connota. 2 noto che il ricorso per cassazione – per il principio di autosufficienza – deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicarne specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso è fondato mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura oppure attraverso la riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l’indiretta riproduzione (Cass 14784 del 2015 e molte altre conformi). Nel caso di specie la ricorrente non si è attenuta a tale principio nè in relazione al terzo motivo, che fa riferimento ad una non meglio specificata deduzione dell’ILOR relativa all’anno 1989, nè con riferimento al quarto motivo, in cui fa generico riferimento ad imposte versate da rimborsare o compensare senza consentire di verificare l’effettività e l’entità di tali versamenti, nè con riferimento al quinto motivo, non avendo trascritto il contenuto della cartella onde consentire la verifica della legittimità delle sanzioni applicate. 12. In estrema sintesi, come sopra anticipato, deve accogliersi il primo motivo di ricorso principale, che comporta l’assorbimento di tutte le altre censure dedotte dalla difesa erariale, dichiararsi inammissibili i motivi di ricorso incidentale con conseguente cassazione della sentenza impugnata e, potendo la causa essere decisa nel merito non necessitando di ulteriori accertamenti, deve rigettarsi il ricorso originariamente proposto dalla società contribuente avverso la cartella di pagamento impugnata. 13. In ossequio al principio della soccombenza, la società intimata deve essere condannata al pagamento delle spese processuali che si liquidano complessivamente, ai sensi del D.M. Giustizia n. 55 del 2014, in Euro 22.000,00 oltre spese prenotate a debito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso principale, assorbiti gli altri, dichiara inammissibili i motivi di ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originariamente proposto dall’intimata che condanna la pagamento delle spese processuali sostenute dall’Agenzia delle entrate che liquida in complessivi Euro 22.000,00 oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 5^ sezione civile, il 17 febbraio 2016. Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA