Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16956 del 07/07/2017
Cassazione civile, sez. VI, 07/07/2017, (ud. 16/05/2017, dep.07/07/2017), n. 16956
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. SAMBITO Maria G.C. – Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28218-2016 proposto da:
B.M., elettivamente domiciliata CAVOUR, presso la CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MICHELE
IPPEDICO;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA PROVINCIA FOGGIA;
– intimata –
avverso l’ordinanza 393/16 del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata
l’11/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 16/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI.
Fatto
RILEVATO
che:
B.M. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Foggia, depositata l’11 novembre 2016, con la quale è stato rigettato il ricorso proposto dalla medesima avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto della Provincia di Foggia in data 21 luglio 2016;
l’intimata amministrazione non ha svolto attività difensiva.
Diritto
CONSIDERATO
che:
il primo motivo è infondato, atteso che, nel giudizio promosso con ricorso contro il decreto prefettizio di espulsione dello straniero, l’onere posto a carico del giudice di procedere all’audizione dell’interessato in tanto può ritenersi violato in quanto della fissazione dell’udienza di trattazione del ricorso non venga dato avviso allo straniero e al difensore da questo nominato (Cass. 19/08/2004, n. 16206);
nel caso concreto, il ricorrente non si duole di tale mancato avviso, ma genericamente di non essere stato ascoltato;
il secondo motivo è infondato, giacchè, in tema di opposizione a decreto di espulsione l’obbligo dell’autorità procedente di tradurre la copia del decreto di espulsione nella lingua nazionale dello straniero o in altra lingua a lui nota viene meno quando il giudice di merito abbia accertato, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, la comprovata conoscenza della lingua italiana da parte dell’interessato (Cass. 29/11/2010, n. 24170; Cass. 11/01/2006, n. 275);
nella specie, il giudizio del Tribunale si fonda sulla logica presunzione di conoscenza della lingua italiana, fondata sulla dichiarata – dalla stessa ricorrente – presenza in Italia dell’interessata da diversi anni e sulla convivenza con un italiano;
il terzo motivo è infondato, atteso che l’obbligo di motivazione del decreto prefettizio di espulsione amministrativa dello straniero, di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 3 risponde alla finalità di consentire al destinatario la tempestiva tutela dei suoi diritti mediante l’opposizione (Cass. 13/01/2010, n. 462).;
nel caso di specie il decreto prefettizio impugnato costituisce la mera riproduzione di un precedente ordine di espulsione rimasto inadempiuto dall’odierna ricorrente.
Ritenuto che:
il ricorso debba essere, pertanto, disatteso, senza alcuna statuizione sulle spese, attesa la mancata costituzione dell’amministrazione intimata nel presente giudizio;
dagli atti il processo risulti esente, sicchè non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
PQM
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 16 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2017