Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16956 del 07/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 07/07/2017, (ud. 16/05/2017, dep.07/07/2017),  n. 16956

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria G.C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28218-2016 proposto da:

B.M., elettivamente domiciliata CAVOUR, presso la CORTE

SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MICHELE

IPPEDICO;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA PROVINCIA FOGGIA;

– intimata –

avverso l’ordinanza 393/16 del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata

l’11/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI.

Fatto

RILEVATO

che:

B.M. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Foggia, depositata l’11 novembre 2016, con la quale è stato rigettato il ricorso proposto dalla medesima avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto della Provincia di Foggia in data 21 luglio 2016;

l’intimata amministrazione non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il primo motivo è infondato, atteso che, nel giudizio promosso con ricorso contro il decreto prefettizio di espulsione dello straniero, l’onere posto a carico del giudice di procedere all’audizione dell’interessato in tanto può ritenersi violato in quanto della fissazione dell’udienza di trattazione del ricorso non venga dato avviso allo straniero e al difensore da questo nominato (Cass. 19/08/2004, n. 16206);

nel caso concreto, il ricorrente non si duole di tale mancato avviso, ma genericamente di non essere stato ascoltato;

il secondo motivo è infondato, giacchè, in tema di opposizione a decreto di espulsione l’obbligo dell’autorità procedente di tradurre la copia del decreto di espulsione nella lingua nazionale dello straniero o in altra lingua a lui nota viene meno quando il giudice di merito abbia accertato, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, la comprovata conoscenza della lingua italiana da parte dell’interessato (Cass. 29/11/2010, n. 24170; Cass. 11/01/2006, n. 275);

nella specie, il giudizio del Tribunale si fonda sulla logica presunzione di conoscenza della lingua italiana, fondata sulla dichiarata – dalla stessa ricorrente – presenza in Italia dell’interessata da diversi anni e sulla convivenza con un italiano;

il terzo motivo è infondato, atteso che l’obbligo di motivazione del decreto prefettizio di espulsione amministrativa dello straniero, di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 3 risponde alla finalità di consentire al destinatario la tempestiva tutela dei suoi diritti mediante l’opposizione (Cass. 13/01/2010, n. 462).;

nel caso di specie il decreto prefettizio impugnato costituisce la mera riproduzione di un precedente ordine di espulsione rimasto inadempiuto dall’odierna ricorrente.

Ritenuto che:

il ricorso debba essere, pertanto, disatteso, senza alcuna statuizione sulle spese, attesa la mancata costituzione dell’amministrazione intimata nel presente giudizio;

dagli atti il processo risulti esente, sicchè non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

 

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2017

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