Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16955 del 20/07/2010

Cassazione civile sez. II, 20/07/2010, (ud. 27/05/2010, dep. 20/07/2010), n.16955

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso per regolamento di competenza proposto da:

L.N. e S.P., rappresentati e difesi, giusta

procura speciale in calce al ricorso, dall’Avvocato LONGO Edoardo,

domiciliati in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria civile

della Corte di cassazione;

– ricorrenti –

contro

G.P., G.A., H.H., INIZIATIVE

IMMOBILIARI DI SICHER ALBERTO & C. s.a.s., AXA ASSICURAZIONI

s.p.a.,

INIZIATIVE IMMOBILIARI DI SAVIO P. e Z.A.;

– intimati –

avverso l’ordinanza del Consigliere istruttore della Corte d’appello

di Trento, sezione di Bolzano, in data 14 gennaio 2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27 maggio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, con ordinanza in data 14 gennaio 2009, emessa nel giudizio di appello pendente tra L.N., S.P. e Iniziative Immobiliari s.a.s di Sicher Alberto & Co. s.a.s., appellanti, e G.P., G.A., H.H., Z. A., M.M., AXA Assicurazioni s.p.a., Iniziative Immobiliari di Savio P. e Z.A., in persona del liquidatore, il Consigliere i-struttore della Corte appello di Bolzano ha rigettato l’istanza, proposta da L.N. e S.P., di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata;

che il Giudice riteneva insussistenti i gravi motivi a sostegno della richiesta sospensione sia in punto di fumus boni iuris, sia in punto di periculum in mora;

che avverso tale provvedimento L.N. e S.P. propongono “ricorso per regolamento di competenze e ricorso straordinario ex art. 111 Cost.”;

che i ricorrenti sollecitano un provvedimento di rimessione della causa ad una autorità giudiziaria diversa da quella di Bolzano, ai sensi dell’art. 11 cod. proc. pen., art. 30 bis cod. proc. civ., della L. n. 420 del 1998 e della L. n. 117 del 1988, “perchè in Alto Adige non è più possibile, ope legis, trovare la necessaria terzietà e imparzialità, cioè il giusto processo (…)” sui fatti di cui al giudizio di appello proposto avverso la sentenza della sezione stralcio del Tribunale di Bolzano, della quale è stata richiesta la sospensione della provvisoria esecuzione;

che i ricorrenti rilevano quindi un contrasto tra il diritto comunitario e il diritto interno; sostengono la sussistenza dei presupposti per la devoluzione del processo presso altra sede ex art. 420 del 1998; richiedono che, ex art. 234 del Trattato UE, la Corte sospenda il processo e sollevi questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia sulla incompatibilità con il diritto comunitario delle norme che in Italia disciplinano il sistema tavolare;

che gli intimati non hanno svolto attività difensiva;

che, essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata notificata alle parti e comunicata al Pubblico Ministero.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il relatore designato, nella relazione depositata il 12 marzo 2010, ha formulato la seguente proposta di decisione:

“(…) Sussistono le condizioni per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio, perchè il ricorso è inammissibile.

Il provvedimento impugnato, contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti, è privo di efficacia decisoria, non essendo orientato alla decisione sul diritto controverso, ed è quindi insuscettibile di impugnazione ex art. 111 Cost. (Cass., n. 5011 del 2005).

Potrebbe, invero, porsi il problema della legittimità della decisione adottata sulla istanza non dal Collegio ma dal Consigliere istruttore, ma una simile questione non è stata prospettata dai ricorrenti.

Quanto poi alla richiesta di devoluzione della controversia ad altra autorità giudiziaria, in analogia a quanto previsto dalla L. n. 420 del 1998 (la stessa) risulta estranea alla disciplina del giudizio civile, nel quale i rimedi esperibili per la individuazione del giudice competente sono tipizzati, e tra questi non vi è certamente quello ipotizzato dai ricorrenti. La inammissibilità del ricorso priva di rilevanza la questione pregiudiziale comunitaria, che peraltro ha ad oggetto non già la disciplina della provvisoria esecutorietà dei provvedimenti di primo grado, ma la compatibilità con l’ordinamento comunitario del sistema tavolate”;

che il Collegio condivide la proposta di decisione ora richiamata, alla quale non sono state formulate critiche di sorta;

che il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2010

 

 

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