Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16955 del 12/08/2020

Cassazione civile sez. I, 12/08/2020, (ud. 23/06/2020, dep. 12/08/2020), n.16955

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7322/2019 proposto da:

B.D., elettivamente domiciliato in Forlì, via Carlo

Cignani, n. 19; presso lo studio dell’avv. Odovilio Lombardo, che lo

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il

25/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/06/2020 dal cons. Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- B.D., proveniente dal (OMISSIS) (regione (OMISSIS)), ha presentato ricorso avanti al Tribunale di Venezia avverso il provvedimento della Commissione territoriale di Padova, di diniego del riconoscimento della protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria) e pure di diniego di riconoscimento della protezione umanitaria.

Con decreto depositato il 25 ottobre 2018, il Tribunale adito ha rigettato il ricorso.

2.- Il decreto ha ritenuto non credibile il racconto svolto dal richiedente, perchè attraversato da più e gravi contraddizioni. Ha escluso, sulla base del raffronto di più fonti, la sussistenza di una situazione di conflitto armato e/o di violenza indiscriminati nel Paese di provenienza del richiedente. Ha rilevato che, nella specie, non sono emersi profili di vulnerabilità specifici alla persona del richiedente.

3.- Avverso questo provvedimento il richiedente ha presentato ricorso, articolando un motivo di cassazione.

L’amministrazione intimata non ha spiegato difese, nessun rilievo potendosi riconoscere a un “atto di costituzione” depositato al solo fine di un’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.- Il ricorso assume violazione di legge, “in quanto la Corte territoriale ha effettuato un’errata interpretazione della legge relativa alla protezione internazionale, sostanzialmente escludendo che non siano valutabili come motivo di rilascio della protezione umanitaria anche situazioni personali derivanti dalla condizione personale del ricorrente relative al diritto alla sopravvivenza messo in pericolo per qualsiasi motivo nel paese di origine – difetto di istruttoria”.

5.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Lo stesso, infatti, risulta svolto in termini assolutamente generici, se non propriamente indeterminati. Non vengono neppure indicate, in particolare, delle situazioni di vulnerabilità che possano dirsi in un qualche modo specifiche alla persona del ricorrente. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, d’altra parte, il dovere di cooperazione istruttoria comunque suppone, di necessità, l’allegazione di circostanze specifiche da parte del richiedente.

6.- Nulla deve disporsi in punto di spese del presente giudizio, stante la mancata costituzione del Ministero.

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, secondo quanto stabilito dalla norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 23 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2020

 

 

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