Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16954 del 20/07/2010

Cassazione civile sez. II, 20/07/2010, (ud. 13/05/2010, dep. 20/07/2010), n.16954

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul regolamento di competenza proposto da:

C.G., rappresentato e difeso, per procura speciale

in calce al ricorso, dagli Avvocati VALLICELLI Laura e Paolo

Bastianini, ed elettivamente domiciliato in Roma, via G.B. Vico n.

32, presso lo studio dell’Avvocato Enrico Scoccini;

– ricorrente –

contro

S.C.;

– intimata –

avverso il provvedimento del Giudice di pace di Milano in data 13

gennaio 2009.

Udita, la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13 maggio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, con ordinanza in data 13 gennaio 2009, il Giudice di pace di Milano, nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto da S.C. nei confronti del creditore C.G., ed avente ad oggetto il pagamento di un compenso professionale in favore di quest’ultimo, preso atto della pendenza di un diverso giudizio introdotto dalla S. nei confronti de C. per il risarcimento dei danni conseguenti all’errata esecuzione delle opere cui si riferiva il richiesto compenso professionale, ha disposto la sospensione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo;

che C.G. ha quindi proposto regolamento necessario di competenza;

che l’intimata non ha svolto attività difensiva;

che, avviatasi la procedura ex art. 380 bis cod. proc. civ., il consigliere delegato, ha depositato la relazione che è stata comunicata alle parti e al Pubblico Ministero.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il relatore designato, nella relazione depositata in data 8 marzo 2010, ha formulato la seguente proposta di decisione:

“Sussistono le condizioni per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio, perchè il ricorso è inammissibile.

Premesso che, con sentenza n. 21931 del 2008, le Sezioni Unite di questa Corte hanno ritenuto ammissibile, in linea di principio, il regolamento necessario di competenza avverso le ordinanze di sospensione del processo adottate dal giudice di pace, nel caso di specie sono state disattese le prescrizioni dettate dall’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, applicabile alle sentenze pubblicate dal 2 marzo 2006, secondo cui nei casi previsti dall’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, nn. 1), 2), 3), 4), i motivi del ricorso per cassazione devono essere accompagnati, a pena di inammissibilità (art. 375 cod. proc. civ., n. 5), dalla formulazione di un esplicito quesito di diritto: norma, questa, applicabile anche nei giudizi per regolamento necessario di competenza (v. Cass., n. 17536 del 2008; Cass., n. 15584 del 2007)”;

che il Collegio condivide la proposta di decisione formulata dal consigliere relatore, alla quale non sono state formulate critiche di sorta, rilevando ulteriormente che anche il vizio di assoluta carenza di motivazione andava dedotto ex art. 132 cod. proc. civ., n. 4, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 4, con formulazione di pertinente quesito di diritto, ai sensi del citato art. 366 bis;

che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2010

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