Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16954 del 12/08/2020
Cassazione civile sez. I, 12/08/2020, (ud. 23/06/2020, dep. 12/08/2020), n.16954
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6668/2019 proposto da:
G.A., elettivamente domiciliato in Vicenza, viale San
Lazzaro n. 11, rappresentato e difeso dell’avvocato Davide Verlato,
giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, (OMISSIS);
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il
12/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/06/2020 dal cons. Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1.- G.A., proveniente dal (OMISSIS), ha presentato ricorso avanti al Tribunale di Venezia avverso il provvedimento della Commissione territoriale di Vicenza, di diniego del riconoscimento della protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria) e pure di diniego di riconoscimento della protezione umanitaria.
Con decreto depositato il 12 luglio 2018, il Tribunale adito ha rigettato il ricorso.
2.- Il decreto ha ritenuto non credibile il racconto svolto dal richiedente, perchè generico e incoerente sotto più profili. Ha escluso, sulla base del raffronto di report EASO 2017, la sussistenza di una situazione di conflitto armato e/o di violenza indiscriminati nel Paese di provenienza del richiedente. Ha rilevato che, nella specie, non sono emersi profili di vulnerabilità specifici alla persona del richiedente.
3.- Avverso questo provvedimento il richiedente ha presentato ricorso, articolando due motivi di cassazione.
L’amministrazione intimata non ha spiegato difese nel presente grado del giudizio.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
4.- Col primo motivo, il ricorrente assume violazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 2727 c.c. e ss.; col secondo motivo, lamenta omesso esame di fatto controverso e decisivo per il giudizio.
5.- Il ricorso è inammissibile.
Lo stesso risulta infatti proposto tardivamente, fuori dai termini segnati dalla legge: il decreto è stato depositato in data 12 luglio 2018, mentre il ricorso risulta notificato il 9 febbraio 2019. Non costituisce valida giustificazione di purga del ritardo, d’altra parte, la giustificazione addotta dal ricorrente, che ha allegato di avere preso effettivamente conoscenza del provvedimento solo con “grave ritardo”.
6.- Nulla deve disporsi in punto di spese del presente giudizio, stante la mancata costituzione del Ministero.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, secondo quanto stabilito dalla norma dell’art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 23 giugno 2020.
Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2020