Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16954 del 07/07/2017
Cassazione civile, sez. VI, 07/07/2017, (ud. 16/05/2017, dep.07/07/2017), n. 16954
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. SAMBITO Maria G.C. – Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20232-2016 proposto da:
P.J.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
LUIGI MIGLIACCIO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERO, PREFETTURA, UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO
DI PARMA, in persona dei legali rappresentati pro tempore,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope
legis;
– controricorrenti –
avverso l’ordinanza n. 34/2016 del GIUDICE DI PACE di PARMA,
depositata il 29/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 16/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI.
Fatto
RILEVATO
che:
P.J.E. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso l’ordinanza n. 34/2016, emessa dal Giudice di pace di Parma, depositata il 29 gennaio 2016, con la quale è stato respinto il ricorso proposto dal ricorrente avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Parma in data 27 luglio 2015;
l’intimato non ha svolto attività difensiva.
Diritto
CONSIDERATO
che:
i due motivi di ricorso debbono essere accolti;
invero, contrariamente all’assunto del Giudice di pace, la proposizione del ricorso del richiedente asilo avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale sospende l’efficacia esecutiva di tale provvedimento, con la conseguenza che, secondo l’interpretazione data dalla Corte di Giustizia all’art. 2, paragrafo 1, della Direttiva CEE n. 115 del 2008, non scatta l’obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale, permanendo la situazione di inespellibilità fino all’esito della decisione sul ricorso (Cass. 30/11/2015, n. 24415); nella specie, lo stesso Giudice di pace ha accertato che P.J.E. aveva impugnato il provvedimento che negava al medesimo la protezione internazionale;
dall’esame degli atti – reso possibile dal fatto che i motivi di ricorso censurano, nella sostanza, un error in procedendo nel quale è incorso il giudice di merito – si evince, altresì, che il Tribunale di Roma aveva disposto la sospensione del provvedimento di diniego della protezione internazionale, e, di conseguenza, non è configurabile fino all’esito della decisione su tale ricorso – un obbligo dell’istante di lasciare il territorio nazionale;
Ritenuto che:
l’impugnata ordinanza debba essere cassata con rinvio al Giudice di pace di Parma in diversa composizione, che dovrà procedere a nuovo esame della controversia, facendo applicazione dei principi di diritto suesposti;
dagli atti il processo risulti esente, sicchè non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
PQM
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia al Giudice di pace di Parma in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 16 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2017