Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16954 del 04/08/2011
Cassazione civile sez. VI, 04/08/2011, (ud. 15/07/2011, dep. 04/08/2011), n.16954
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente –
Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. MATERA Lina – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
P.A.R. (OMISSIS), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA LAVINIO 18, presso lo studio dell’avvocato
D’AMBROSIO GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende, giusta procura
speciale alle liti in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
C.P. (OMISSIS), + ALTRI OMESSI
tutti elettivamente domiciliati
in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli
avvocati D’AMBROSIO ELISA, ARMANDO D’AMBROSIO, giusta procura in
calce al controricorso;
– controricorrenti –
e contro
P.R., P.G.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1007/2009 della CORTE D’APPELLO di SALERNO del
2.7.09, depositata il 09/11/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO MAZZACANE;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CICCOLO
Pasquale Paolo Maria.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 14-2-1988 al Pretore di Eboli A.R. P. chiedeva l’emissione di un decreto per la regolarizzazione del titolo di proprietà ai sensi della L. n. 346 del 1976, art. 3 relativamente ad alcuni immobili siti in agro di (OMISSIS).
Il Pretore disponeva le formalità di legge ai fini della pubblicità dell’istanza.
Con due distinti atti proponevano opposizione da un lato P. R. e P.G. e dall’altro + ALTRI OMESSI .
Riuniti i giudizi il Pretore con sentenza del 6-11-1992 dichiarava la propria incompetenza per valore ed assegnava il termine di giorni 60 per la riassunzione.
Il Tribunale di Salerno con sentenza del 26-11-2002, accogliendo l’opposizione, dichiarava improcedibile e comunque rigettava nel merito la domanda di usucapione abbreviata e I condannava P. A.R. al rimborso delle spese di giudizio.
Avverso tale sentenza proponeva impugnazione A.R. P. deducendo, per quello che interessa in questa sede, che nel corso del giudizio le parti avevano sottoscritto una scrittura privata con la quale esse si erano attribuite le quote come determinate da due tecnici all’uopo incaricati relative agli immobili tra loro in comunione, ed avevano stabilito di abbandonare le diverse cause tra di loro pendenti, ivi compresa la presente causa, con compensazione delle spese legali; chiedeva quindi dichiararsi efficace ed autentica la suddetta scrittura tra le parti e conseguentemente riformarsi la sentenza di primo grado con integrale compensazione delle spese; gli appellati resistevano al gravame;
P.G. restava contumace.
La Corte di Appello di Salerno con sentenza del 9-9-2009 ha rigettato l’impugnazione ed ha condannato l’appellante al pagamento delle spese di giudizio.
Per la cassazione di tale sentenza P.A.R. ha proposto un ricorso articolato in un unico motivo cui + ALTRI OMESSI hanno resistito con controricorso; P.G. non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Il Consigliere designato con relazione ex art. 380 bis c.p.c. ha concluso per il rigetto del ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio prende atto dell’avvenuto deposito nelle more del giudizio di una scrittura privata di divisione sottoscritta da tutte le parti in causa (e dagli eredi di P.G.) del 28-12- 2010 nonchè dai rispettivi difensori nel presente giudizio con la quale esse tra l’altro dichiarano di voler estinguere detto giudizio con compensazione delle spese di lite.
Orbene deve ritenersi che tale scrittura ha determinato la cessazione della materia del contendere, configurabile come una causa di inammissibilità del ricorso sia pure sopravvenuta – in ogni caso idonea a consentire ai sensi dell’art. 372 c.p.c. la produzione del documento che ne comprovi la sussistenza – per essere venuto meno l’interesse della parte ricorrente ad una pronuncia sul merito dell’impugnazione.
Deve quindi dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; le spese del presente giudizio vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 15 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2011