Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16953 del 20/07/2010
Cassazione civile sez. II, 20/07/2010, (ud. 13/05/2010, dep. 20/07/2010), n.16953
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul regolamento di competenza d’ufficio richiesto dal Giudice di pace
di Catanzaro nel giudizio tra:
F.N., non costituito in questa sede;
e
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, non
costituitosi in questa sede;
in relazione all’ordinanza del Giudice di pace di Soriano Calabro del
5 maggio 2007.
Udita, la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
13 maggio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che il Giudice di pace di Catanzaro – adito in riassunzione da F.N. a seguito della dichiarazione di incompetenza pronunciata dal Giudice di pace di Soriano Calabro sul ricorso in opposizione dallo stesso proposto nei confronti del Ministero dell’interno avverso il verbale di contestazione emesso dalla Polizia stradale di Vibo Valentia – con ordinanza in data 2 dicembre 2008 ha proposto istanza di regolamento di competenza d’ufficio avverso l’ordinanza con la quale il Giudice di pace di Soriano Calabro ha dichiarato la propria incompetenza per territorio ai sensi dell’art. 25 cod. proc. civ.;
che il Giudice di pace di Catanzaro rileva che la competenza territoriale nel caso di specie spetta al Giudice di pace di Soriano Calabro, perchè la violazione è stata accertata dalla Polizia stradale in territorio ricompreso nella competenza del Giudice di pace di Soriano Calabro, con esclusione del foro erariale.
che si è ritenuto necessario fissare la trattazione del ricorso con relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., essendoci rilevato che dal fascicolo d’ufficio, trasmesso a questa Corte dalla Cancelleria dell’Ufficio del Giudice di pace di Catanzaro, non risulta che l’ordinanza con la quale è stato proposto il regolamento sia stata comunicata ad entrambe le parti del giudizio di merito.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che appare necessario rinviare la trattazione del ricorso a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria della Corte di sollecitare la Cancelleria dell’Ufficio del Giudice di pace di Catanzaro a trasmettere la prova dell’avvenuta comunicazione dell’ordinanza che ha sollevato il regolamento, ovvero ad effettuare le necessarie comunicazioni.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria di sollecitare presso la Cancelleria dell’Ufficio del Giudice di pace di Catanzaro di trasmettere la prova dell’avvenuta comunicazione dell’ordinanza che ha sollevato il regolamento, ovvero ad effettuare le necessarie comunicazioni.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 aprila 2010.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2010