Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16953 del 12/08/2020

Cassazione civile sez. I, 12/08/2020, (ud. 23/06/2020, dep. 12/08/2020), n.16953

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5690/2019 proposto da:

O.E., elettivamente domiciliato in Benevento, in via Nicola

Sala n. 29, presso lo studio dell’avvocato Rocco Barbato, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Massimiliano

Cornacchione, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il

29/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/06/2020 dal cons. Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- O.E., proveniente dalla Nigeria (Benin City), ha presentato ricorso avanti al Tribunale di Venezia avverso il provvedimento della Commissione territoriale di Verona, di diniego del riconoscimento della protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria) e pure di diniego di riconoscimento della protezione umanitaria. Ha chiesto in particolare fosse accertato il suo diritto al riconoscimento della protezione sussidiaria e comunque quello al riconoscimento della protezione umanitaria.

Con decreto depositato il 29 gennaio 2019, il Tribunale adito ha rigettato il ricorso.

2.- Il decreto ha ritenuto che “nessuno dei fatti narrati dal ricorrente si inquadri nei presupposti delle protezioni richieste”, perchè tutti fatto di “lite privata”. Ha escluso, sulla base del raffronto di report curati dall’ONU nel 2017, la sussistenza di una situazione di conflitto armato e/o di violenza indiscriminati nel Paese di provenienza del richiedente. Ha rilevato che, nella specie, non sono emersi profili di vulnerabilità specifici alla persona del richiedente.

3.- Avverso questo provvedimento il richiedete ha presentato ricorso, articolando quattro motivi di cassazione.

L’amministrazione intimata non ha spiegato difese nel presente grado del giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.- Il ricorrente assume: (i) col primo motivo, la nullità del decreto per omessa pronuncia e la violazione di norme di diritto, per non essersi il Tribunale pronunciato sulla domanda di riconoscimento del diritto di rifugio; (ii) col secondo motivo, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 5 e 8 e degli artt. 112,115 e 116 c.p.c., per non avere il Tribunale motivato in punto di richiesta di riconoscimento del diritto di rifugio; (iii) col terzo motivo, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e art. 14, lett. c) e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 – motivazione contraddittoria circa un fatto decisivo (grado di personalizzazione del rischio e facoltà di trasferimento interno) per il giudizio; (iv) col quarto motivo, la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e D.L.gs. n. 251 del 2007, art. 34, art. 10 Cost., artt. 112 e 116 c.p.c., in punto di protezione umanitaria.

5.- Il ricorso è inammissibile.

I primi due motivi di ricorso non si confrontano con l’inequivoca rilevazione del Tribunale per cui il ricorso presentato in quella sede non veniva a reclamare il riconoscimento dello status di rifugiato. D’altro canto, il ricorrente non riporta il testo delle domande colà formulate.

Neppure il terzo motivo si confronta con la decisione del Tribunale in punto di verifica della situazione sociale, politica ed economica del Paese di origine del richiedente. Che, d’altro canto, si limita a fare un cenno del tutto indeterminato al transito in Libia nel corso del suo viaggio di espatrio.

Indeterminato risulta pure il quarto motivo di ricorso, che si esaurisce in una serie di considerazioni generiche, senza neppure allegare la sussistenza di fatti di vulnerabilità specifici alla persona del richiedente.

6.- Nulla deve disporsi in punto di spese del presente giudizio, stante la mancata costituzione del Ministero.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, secondo quanto stabilito dalla norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 23 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2020

 

 

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