Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16953 del 11/08/2016


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Cassazione civile sez. trib., 11/08/2016, (ud. 11/01/2016, dep. 11/08/2016), n.16953

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4622-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ASPERIENCE SPA incorporante per fusione la Soc. per l’Ingegneria

d’Impresa in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUTEZIA 8, presso lo studio

dell’avvocato MAURIZIO NUCCI, che lo rappresenta e difende giusta

delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3/2013 della COMM. TRIB. REG. del LAZIO,

depositata il 02/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/01/2016 dal Consigliere Dott. TRICOMI LAURA;

udito per il ricorrente l’Avvocato GENTILI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato NUCCI che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. L’Agenzia delle entrate notificava in data 03.02.2009 avviso di accertamento n. (OMISSIS) per IRES, IVA, IRAP ed altro, per l’anno di imposta 2004 alla Società per l’Ingegneria d’Impresa SRL, (di seguito SPI SRL), successivamente incorporata per fusione dalla società ASPERIENCE SPA.

Con tale atto l’Amministrazione, in relazione al contratto di licenza d’uso di software applicativi a tempo determinato stipulato dalla SPI con la società SOPIN SPA in data 24.03.2003, e modificato con atto aggiuntivo in data 20.10.2003, riprendeva a tassazione quote di ammortamento non deducibili per Euro 4.458.182,00 per violazione dell’art. 68, comma 2, del TUIR; indi, recuperava la sopravvenienza attiva non dichiarata per Euro 9.586.799, risultante dalla differenza tra la fattura della SOPIN SPA emessa a seguito della citata cessione ed il minor importo dei debiti della SOPIN SPA verso gli istituti bancari che la SPI SRL si era accollata come regolazione della detta cessione; da ultimo recuperava una serie di costi ritenuti privi del requisito di inerenza e competenza per Euro 1.900.750,22.

2. La Commissione Tributaria Provinciale di Roma con la sentenza n. 153/61/12 ha accolto il ricorso proposto dalla contribuente, con decisione confermata in appello dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio con la sentenza n. 03/01/13, depositata il 02.01.2013.

3. Il secondo giudice, sul primo rilievo, ha rammentato che il merito della controversia riguardava la individuazione del criterio di calcolo da adottare per l’ammortamento dei cespiti in esame beni immateriali consistenti in software integranti programmi sorgente, in quanto la società aveva ritenuto che dovesse applicarsi l’art. 103, comma 1 del TUIR (all’epoca 68), mentre l’Ufficio aveva fatto applicazione dell’art. 103 cit., comma 2.

Ha osservato quindi che “l’obiettivo della società non era quello di investire in programmi operativi previo l’acquisto di apposita licenza con durata contrattualmente predeterminata, bensì di procurarsi i cd. file sorgente da convertire con il proprio lavoro di sviluppo e implementazione realizzando un prodotto del tutto nuovo ed atto ad essere commercializzato” (fol. 4 della sentenza impugnata); quindi, dopo aver illustrato la differenza tra “file sorgente (detto codice sorgente)” e “file oggetto (detto codice oggetto)”, ha ritenuto che l’oggetto del contratto era costituito da software non più funzionanti sulle piattaforme informatiche, che dovevano essere riscritti e riprogrammati ed ha concluso sostenendo che “nella specie, trattandosi appunto di acquisizione di “file sorgente” da reingegnerizzare siamo nell’ambito dei diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno, di brevetti industriali, dei processi, formule ed informazioni relative ad esperienze acquisite in campo industriale a cui trova applicazione dell’art. 103, comma 1, del TUIR (già 68) correttamente utilizzato dall’appellante (fol. 5 della sentenza impugnata).

Quanto al secondo rilievo, la CTR ha affermato che, contrariamente a quanto sostenuto dall’Ufficio si era verificata la condizione sospensiva prevista dall’art. 15 del contratto a seguito del collaudo dei prodotti inclusi nella fornitura, parte dei quali non erano risultati soddisfacenti, per cui la società era giunta a richiedere la formale sostituzione di alcuni software, facendo ricorso ad un arbitrato per dirimere il contrasto tra le parti, di guisa che non vi era stata alcuna sopravvenienza attiva e richiamava la disciplina di cui all’art. 2423 bis c.c. e del D.P.R. n. 917 del 1982, art. 68, comma 1, (vigente ratione temporis).

Quanto ai rilievi per disconoscimento di costi, osservava che la SPI SRL in data 30.12.2003 aveva consegnato alla società Data Managment SPA i software da sviluppare ed implementare: poichè i lavori erano stati eseguiti ed ultimati nel 2004, correttamente la società aveva incluso i costi nella contabilità del 2004.

4. La Agenzia ricorre per cassazione su quattro motivi, ai quali replica la contribuente con controricorso. La contribuente con “breve memoria” depositata il 5 gennaio 2016 ha allegato la sentenza resa dalla CTR di Roma n. 451/35/14, definitiva, assumendo che era stata resa tra le stesse parti e concerneva analoga questione in merito all’inesistenza di sopravvenienze attive.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente va dichiarata l’inammissibilità della produzione della sentenza della CTR del Lazio n. 451/35/14, relativa ad avviso di accertamento per le differente annualità di imposta (2005), che la società controricorrente ha prodotto con memoria, assumendo che fosse stata resa tra le stesse parti e che concernesse la medesima questione della inesistenza delle sopravvenienze attive, oggetto del secondo rilievo, pur senza proporre ed illustrare un’eccezione di giudicato esterno, perchè la produzione è avvenuta il 05.01.2016, tardivamente oltre i termini di cui all’art.378 cpc.

Si deve quindi passare all’esame dei motivi di ricorso.

2.1. Primo motivo – la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 103, (nel testo vigente ratione temporis) e dei principi contabili interni (in R.G.N. 4622/2014 Cons. est. Laura Tricorni particolare del principio contabile n. 24), in relazione alla L. n. 633 del 1941, art. 64 bis, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Sostiene la ricorrente che la CTR ha errato in quanto ha ritenuto che l’ambito di applicazione del primo e del secondo comma dell’art.68 cit. andava definito esclusivamente sulla base del contenuto del diritto di utilizzazione del software: il secondo comma sarebbe stato applicabile in presenza di mere licenze di uso, prive della possibilità di intervenire sul programma per modificarlo; il primo comma sarebbe stato applicabile nei casi in cui il diritto sul programma si estenda anche alla sua modificabilità, ipotesi – a dire della CTR – ricorrente nel caso in esame.

Secondo la ricorrente invece la distinzione da operarsi con riferimento al software applicativo ai fini dell’iscrizione in bilancio e del relativo ammortamento presuppone l’identificazione dello specifico diritto di utilizzazione economica di cui l’impresa è titolare, diritto trasferito dall’autore – ai sensi dell’art. 2577 c.c. – e che può comprendere in tutto o in parte le molteplici modalità di utilizzazione indicate nella L. n. 633 del 1941, art. 64 bis.

Sulla scorta di tali considerazioni la ricorrente distingue quindi l’ipotesi del diritto di utilizzazione del software applicativo acquistato a titolo di proprietà, dal diritto di utilizzazione acquistato a titolo di licenza di uso limitata a tempo intederminato o a tempo determinato (come nel caso in esame) e richiama quindi il Principio Contabile Nazionale n. (OMISSIS).

2.4.1. Il primo motivo è fondato e va accolto.

2.4.2. Con la procedura di ammortamento il costo delle immobilizzazioni viene ripartito dal legislatore fiscale secondo una serie di criteri predeterminati in funzione del periodo di tempo in cui l’impresa ne trae beneficio.

2.4.3. Tra le immobilizzazioni suscettibili di ammortamento rientrano anche i beni immateriali che consistono in idee, ovvero prodotti dell’attività intellettuale dell’uomo, suscettibili di utilizzazione economica, tra cui rientrano anche i software, cioè i programmi per l’utilizzo degli apparati elettronici, ed in ragione di ciò le categorie dei beni sono distinte secondo i diritti acquisiti dal soggetto economico che intende operare la deduzione.

2.4.4. In particolare, per quanto interessa il presente giudizio, la normativa in tema di opere dell’ingegno, dettata in tema di programmi per elaboratore, alla L. n. 633 del 1941, art. 64 – bis, prevede -“Fatte salve le disposizioni dei successivi artt. 64 – ter e 64 – quater, i diritti esclusivi conferiti dalla presente legge sui programmi per elaboratore comprendono il diritto di effettuare o autorizzare:

a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma. Nella misura in cui operazioni quali il caricamento, la visualizzazione, l’esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del programma per elaboratore richiedano una riproduzione, anche tali operazioni sono soggette all’autorizzazione del titolare dei diritti; b) la traduzione, l’adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del programma per elaboratore, nonchè la riproduzione dell’opera che ne risulti, senza pregiudizio dei diritti di chi modifica il programma; c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per elaboratore originale o di copie dello stesso. La prima vendita di una copia del programma nella comunità economica europea da parte del titolare dei diritti, o con il suo consenso, esaurisce il diritto di distribuzione di detta copia all’interno della comunità, ad eccezione del diritto di controllare l’ulteriore locazione del programma odi una copia dello stesso.”.

Si tratta di una norma che rende bene l’idea dell’ampiezza dei diritti cedibili o trasferibili a vario titolo, in relazione a queste particolari opere dell’ingegno, ne consegue che l’applicazione dell’art. 68 del TUIR, deve necessariamente passare per la individuazione concreta del diritto sul quale si controverta e delle sue specifiche caratteristiche, tra cui rientra anche la durata.

2.4.5. Sul piano tributario il D.P.R. n. 917 del 1986, commi 1 e 2, art. 68, (vigente ratione temporis) stabilisce i seguenti criteri di deducibilità delle quote di ammortamento del costo di acquisizione delle immobilizzazioni immateriali “1. Le quote dl ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico sono deducibili in misura non superiore a un terzo del costo; quelle relative al costo dei marchi d’impresa sono deducibili in misura non superiore ad un decimo del costo. 2. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di concessione e degli altri diritti iscritti nell’attivo del bilancio sono deducibili in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge”.

La lettura combinata dei due commi, opportunamente coordinata con la disciplina civilista in tema di bilancio, rende evidente che le due fattispecie sono entrambe applicabili ai diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, contrariamente a quanto sembra sostenere la Commissione (fol. 6 della sentenza impugnata), e che i differenti ambiti operativi vanno distinti in ragione dell’ampiezza e del contenuto del diritto acquisito.

Invero il primo comma disciplina l’ammortamento dei costi dei diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno nella misura del 30% annuo, è da ricondurre, in ragione della assenza di limitazioni all’esercizio del diritto, sostanzialmente allo statuto proprietario; il secondo comma disciplina, quindi, tutte le fattispecie residuali che il legislatore tributario sceglie di connotare sulla scorta di un unico elemento caratterizzante, costituito dalla durata limitata nel tempo dei diritti esercitabili sul bene immateriale attribuito, tanto che vi ricomprende anche le concessioni: orbene per le fattispecie previste dall’art. 68, comma 2 del TUIR il legislatore conforma alla durata dei diritti attribuiti i tempi dell’ammortamento.

2.4.6. La applicabiltà di entrambi i commi dell’art. 68 cit. ai diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno trova conferma nell’art. 2424 c.c., comma 1 (vigente ratione temporis)) il quale prevede che le immobilizzazioni immateriali di cui si discute siano iscritte nell’attivo dello stato patrimoniale alla medesima voce BI, con la seguente classificazione “3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno; 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;”: se ne deduce che le due categorie sono trattate in modo identico quanto a iscrizione nell’attivo dello stato patrimoniale, di talchè, considerato lo specifico riferimento all’iscrizione in bilancio contenuta nell’art. 68 cit., comma 2, non è questo l’elemento su cui fondare la distinzione in esso contenuta.

Anche l’art. 2426 c.c., (vigente ratione temporis) corrobora questo percorso ermeneutico perchè nello stabilire il criterio da osservare nelle valutazioni, precisa:”… 2) il costo delle Immobilizzazioni, materiali e Immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa”: anche in questo caso il criterio di ripartizione dell’ammortamento è ricondotto ad un dato temporale, individuato nella durata di utilizzazione del bene immateriale.

2.4.7. Rimarcate le dirette connessioni ed i richiami normativi, secondo i quali il criterio temporale di ammortamento, proprio della disciplina civilistica sul bilancia per i beni immateriali, conforta la individuazione delle due differenti modalità di ammortamento fissate dall’art. 68 del TUIR, a secondo se il bene sia stato acquisito in via indefinita o temporalmente limitata, va tuttavia sottolineata anche la differente portata della norma tributaria, direttamente rilevante nel presente giudizio.

L’art. 68 del TUIR, infatti, supera il criterio lato sensu “naturalistico” della possibilità di utilizzazione del bene, per ancorarsi ad un dato oggettivo costituito dalla previsione legislativa, nel caso delle concessioni, ovvero dalla volontà negoziale trasfusa nel contratto, nel caso del trasferimento di diritti tra privati.

2.4.8. Ne discende che la decisione della CTR è viziata da una erronea intepretazione dell’art. 68 del TUIR, come chiarito sub 2.4.5., 2.4.6. e 2.4.7., sia perchè ritiene applicabile ai diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno solo il comma 1, sia perchè argomenta con una ampia dissertazione in merito a connotazioni, che potremmo definire per l’appunto “naturalistiche”, del bene oggetto del contratto di attribuzione dei diritti sui programmi software ed alla loro vita utile, che non trovano riscontro nella norma tributaria in esame, e trascura del tutto la disamina del contratto a durata limitata stipulato tra le parti.

2.4.9. Invero il legislatore fiscale, pur recependo il criterio temporale di origine civilistica, quale discrimen principe tra le due ampie fattispecie in tema di ammortamento dei beni immateriali, e segnatamente dei diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, tuttavia lo riconduce alla specifica previsione contrattuale intercorsa tra le parti, ovvero alla previsione legislativa, e non già alle caratteristiche intrinseche del bene immateriale, “naturalisticamente” suscettibile di utilizzo limitato o illimitato nel tempo.

2.4.10. Da questo quadro normativo si evince che, in ragione della molteplicità dei diritti esercitabili sulle opere dell’ingegno, ai fini dell’ammortamento, la qualificazione rilevante in sede tributaria degli stessi, quali beni immateriali, deve essere compiuta sulla base della volontà negoziale manifestata dalle parti e non – come ha fatto il giudice di appello – sulla astratta considerazione della residua utilità o meno dal bene alla conclusione del processo di trasformazione, obliterando del tutto l’accordo contrattuale concluso tra la SPI e la società cedente.

3.1. Secondo motivo – in subordine al rilievo di illegittima deduzione di quote di ammortamento, la ricorrente Agenzia lamenta la motivazione insufficiente e contraddittoria in ordine ad un fatto decisivo e controverso del giudizio, ovvero l’omesso esame di fatti decisivi e controversi del giudizio (art. 360 c.p.c., comma 19, n. 5), fatti decisivi che la ricorrente individua nella circostanza che la licenza d’uso fosse stata attribuita non a titolo di proprietà, ma di uso ed a tempo determinato, tanto che era stato separatamente previsto un diritto di opzione per l’acquisto in proprietà dei pacchetti, esercitabile dalla SPI a specifiche condizioni.

3.2. L’esame del motivo è assorbito dall’accoglimento del primo motivo.

4.1. Terzo motivo – in merito alla statuizione della CTR relativa al recupero della sopravvenienza attiva, la ricorrente lamenta la motivazione insufficiente e contraddittoria in ordine ad un fatto decisivo e controverso del giudizio ovvero l’omesso esame di fatti decisivi e controversi per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

La ricorrente, in particolare, si duole che la CTR abbia considerato esistente una “condizione sospensiva” posta dall’art. 15 del contratto, senza considerare che la clausola contrattuale non poneva una condizione di tal fatta, che il contratto era stato pienamente eseguito non potendo ritenersi che gli effetti erano stati sospesi, in quanto l’unica “condizione” essenziale apposta al trasferimento dei diritti di utilizzazione era l’accollo dei debiti della cedente, condizione realizzata; che ai sensi dell’art. 15 del contratto l’emissione e contabilizzazione della fattura relativa ai prodotti ceduti dava conferma dell’avvenuto trasferimento in capo a SPI di “apposito titolo giuridico” per l’utilizzazione del software in esame (in assenza del quale non avrebbe potuto essere emessa la fattura), che era pacifico che gli istituti bancari avevano ceduto a SPI i crediti vantati verso SOPIN per un corrispettivo di Euro 8.803.200,48, ben inferiore rispetto al valore nominale di Euro 19.937.966. Secondo la ricorrente tali circostanze portavano alla luce l’esistenza di una sopravvenineza attiva non dichiarata corrispondente alla differenza tra il valore dei diritti concessi indicati in contratto ed il valore contabilizzato dei debiti della SOPIN verso gli istituti di bancari.

4.2. Preliminarmente va precisato che, contrariamente a quanto assume la ricorrente, le disposizioni sul ricorso per cassazione, di cui al D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, circa il vizio denunciabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ed i limiti d’impugnazione della “doppia conforme ai sensi dell’art. 348 – ter c.p.c., u.c., si applicano anche al ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, atteso che il giudizio di legittimità in materia tributaria, alla luce del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62, non ha connotazioni di specialità. Ne consegue che il D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 3 – bis, quando stabilisce che “le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al processo tributario di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546″, si riferisce esclusivamente alle disposizioni sull’appello, limitandosi a preservare la specialità del giudizio tributario di merito (Cass. SS.UU. 8053/2014).

4.3. Ciò premesso, il motivo, che ricade nell’applicazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, come novellato, siccome la sentenza d’appello è stata pubblicata il 2.01.2013 (quindi dopo il l’11 settembre 2012 termine di decorrenza dell’applicazione della novella) (cfr. Cass. n. 26860/2014, 24909/2015), è inammissibile e va respinto.

4.4. In proposito, va ricordato, che l’interpretazione di un atto negoziale è tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nell’ipotesi di violazione dei canoni legali di emeneutica contrattuale, di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., odi motivazione inadeguata, ovverosia non idonea a consentire la ricostruzione dell'”iter” logico seguito per giungere alla decisione. Pertanto, onde far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d’interpretazione, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti, ma occorre, altresì, precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato, con l’ulteriore conseguenza dell’ inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull’asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa (Cass n 10554/2010).

4.5. Nel caso in esame la censura non risulta prospettata in conformità all’archetipo del vizio denunciato, in quanto non riguarda un fatto non esaminato, ma contesta la decisione della CTR in merito all’interpretazione del contratto intercorso tra le parti e segnatamente, dell’art. 15; ne consegue che avrebbe dovuto, eventualmente, essere proposta sotto la forma della violazione e/o falsa interpretazione delle norme che regolano la interpretazione del contratto.

5.1. Quarto motivo – in merito alla statuizione della CTR relativa al recupero di costi per difetto di inerenza, la ricorrente lamenta la motivazione insufficiente e contraddittoria in ordine ad un fatto decisivo e controverso del giudizio ovvero l’omesso esame di fatti decisivi e controversi per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Il rilievo aveva riguardato la circostanza che la SPI aveva portato in deduzione nell’anno 2004 alcuni costi relativi al 2003 e altri costi relativi a prestazioni rese dalla Data Manegement in favore di altra società (la Akros Informatica SRL) e quindi non inerenti.

5.2. Il motivo, richiamato quanto già affermato sub 4.2., è inammissibile, così come eccepito dalla controricorrente, per difetto di autosufficienza. Invero la ricorrente non ha trascritto la domanda proposta con i motivi di appello, necessaria a vagliare la tempestiva introduzione della questione nel giudizio di secondo grado.

6.1. In conclusione il ricorso va accolto sul primo motivo, assorbito il secondo motivo ed inammissibili i motivi terzo e quarto, e la sentenza impugnata va cassata sui motivi accolti: non potendo essere decisa nel merito, la controversia va rinviata alla CTR del Lazio in altra composizione per il riesame alla luce dei principi espressi, nonchè per la liquidazione anche delle spese del giudizio di legittimità.

6.2. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, si dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 – bis dello stesso art. 13.

PQM

La Corte di cassazione, accoglie il ricorso sul primo motivo, assorbito il secondo motivo ed inammissibili i motivi terzo e quarto;

cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia alla CTR del Lazio in altra composizione per il riesame e le statuizioni anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 – bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 11 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2016

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