Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16953 del 07/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 07/07/2017, (ud. 16/05/2017, dep.07/07/2017),  n. 16953

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria G.C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14575-2016 proposto da:

R.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

GIULIANA 82, presso lo studio dell’avvocato LEONIDA CARNEVALE, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ALITALIA LINEE AEREE ITALIANE SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA,

in persona dei Commissari Straordinari, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA FEDERICO CESI, 72, presso lo studio dell’avvocato FEDERICA

D’INNOCENZO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto 5112/15 del TRIBUNALE di ROMA, depositato il

09/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI.

Fatto

RILEVATO

che:

R.C. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, avverso il decreto emesso dal Tribunale di Roma, pubblicato il 9 dicembre 2015, con il quale è stata rigettata l’opposizione allo stato passivo da medesimo proposta nei confronti dell’Amministrazione Straordinaria di Alitalia Linee Aeree Italiane s.p.a.;

la resistente ha replicate con controricorso.

Diritto

RITENUTO

che:

il ricorso debba essere dichiarato inammissibile poichè proposto oltre il termine di trenta giorni previsto dall’art. 99, u.c., legge fall., essendo stato il decreto del Tribunale comunicato al ricorrente, come da ricevuta della p.e.c. in data 9 dicembre 2015, prodotta dalla controricorrente (Cass. Sez. U., 02/05/2017, n. 10648), laddove il ricorso notificato il 7 giugno 2016;

il ricorrente vada, pertanto, condannato alle spese del presente giudizio;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,, comma 1 quater, debba darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2017

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