Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16952 del 20/07/2010
Cassazione civile sez. II, 20/07/2010, (ud. 27/04/2010, dep. 20/07/2010), n.16952
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso proposto da:
PIFFER UNO s.r.l. Impresa Costruzioni, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via
Varrone n. 9, presso lo studio dell’Avvocato VANNICELLI Francesco,
dal quale è rappresentata e difesa, unitamente all’Avvocato Antonio
Tita, per procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO (OMISSIS), in persona
dell’amministratore pro tempore, nonchè S.S.,
D.A., Z.F., C.R. IN Z.,
M.M., N.A. IN M., V.
W., T.M. IN V., B.
V., M.M. IN B., D.A.,
D.M., C.C., M.S., A.
A., tutti rappresentati e difesi dall’Avvocato MANZI Luigi,
presso lo studio del quale in Roma, Via Confalonieri n. 5, sono
elettivamente domiciliati;
– controricorrenti –
nonchè nei confronti di:
S.D. e V.B. in S.;
– intimati –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Trento n. 42/2008,in
data 2 6 febbraio 2008.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
27 aprile 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;
sentito, per i contro ricorrenti, l’Avvocato Carlo Albini, per
delega;
sentito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale Dott. IANNELLI
Domenico, il quale ha chiesto il rinvio a nuovo ruolo della causa.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che la PIFFER UNO s.r.l. ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Trento n. 42/2008, in data 26 febbraio 2008;
che hanno resistito, con controricorso, il CONDOMINIO (OMISSIS), nonchè S.S., D.A., Z.F., C.R. IN Z., M.M., N.A. IN M., V.W., T. M. IN V., B.V., MA. M. IN B., D.A., D.M., C.C., M.S., A.A.;
che, risultando il ricorso notificato a mezzo del servizio postale, oltre che alle parti ora indicate, anche a S.D. e V. B. in S., e non essendo stati depositati i relativi avvisi di ricevimento, è stata avviata la procedura ex art. 380 bis cod. proc. civ., finalizzata alla fissazione del ricorso in Camera di consiglio onde consentire alla ricorrente di depositare gli avvisi di ricevimento, ovvero per adottare i provvedimenti necessari in ordine alla integrazione del contraddittorio.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che la ricorrente ha depositato l’avviso di ricevimento della notificazione del ricorso a STECH DARIO, ma non anche a V. B. in S., si rende necessario disporre la rinnovazione della notificazione a quest’ultima;
che a tal fine la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo, perchè la ricorrente provveda all’incombente nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, previo nuovo esame preliminare, disponendo che la ricorrente provveda alla rinnovazione della notificazione del ricorso a V.B. in S., entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2010