Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16952 del 20/07/2010

Cassazione civile sez. II, 20/07/2010, (ud. 27/04/2010, dep. 20/07/2010), n.16952

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:

PIFFER UNO s.r.l. Impresa Costruzioni, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

Varrone n. 9, presso lo studio dell’Avvocato VANNICELLI Francesco,

dal quale è rappresentata e difesa, unitamente all’Avvocato Antonio

Tita, per procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), in persona

dell’amministratore pro tempore, nonchè S.S.,

D.A., Z.F., C.R. IN Z.,

M.M., N.A. IN M., V.

W., T.M. IN V., B.

V., M.M. IN B., D.A.,

D.M., C.C., M.S., A.

A., tutti rappresentati e difesi dall’Avvocato MANZI Luigi,

presso lo studio del quale in Roma, Via Confalonieri n. 5, sono

elettivamente domiciliati;

– controricorrenti –

nonchè nei confronti di:

S.D. e V.B. in S.;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Trento n. 42/2008,in

data 2 6 febbraio 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27 aprile 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito, per i contro ricorrenti, l’Avvocato Carlo Albini, per

delega;

sentito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale Dott. IANNELLI

Domenico, il quale ha chiesto il rinvio a nuovo ruolo della causa.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che la PIFFER UNO s.r.l. ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Trento n. 42/2008, in data 26 febbraio 2008;

che hanno resistito, con controricorso, il CONDOMINIO (OMISSIS), nonchè S.S., D.A., Z.F., C.R. IN Z., M.M., N.A. IN M., V.W., T. M. IN V., B.V., MA. M. IN B., D.A., D.M., C.C., M.S., A.A.;

che, risultando il ricorso notificato a mezzo del servizio postale, oltre che alle parti ora indicate, anche a S.D. e V. B. in S., e non essendo stati depositati i relativi avvisi di ricevimento, è stata avviata la procedura ex art. 380 bis cod. proc. civ., finalizzata alla fissazione del ricorso in Camera di consiglio onde consentire alla ricorrente di depositare gli avvisi di ricevimento, ovvero per adottare i provvedimenti necessari in ordine alla integrazione del contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che la ricorrente ha depositato l’avviso di ricevimento della notificazione del ricorso a STECH DARIO, ma non anche a V. B. in S., si rende necessario disporre la rinnovazione della notificazione a quest’ultima;

che a tal fine la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo, perchè la ricorrente provveda all’incombente nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, previo nuovo esame preliminare, disponendo che la ricorrente provveda alla rinnovazione della notificazione del ricorso a V.B. in S., entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2010

 

 

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