Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16952 del 10/08/2016


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Cassazione civile sez. I, 10/08/2016, (ud. 01/07/2016, dep. 10/08/2016), n.16952

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERNABAI Renato – Presidente –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6583-2014 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUDOVISI 35,

presso l’avvocato MASSIMO LAURO, rappresentato e difeso

dall’avvocato BENEDETTO MIGLIACCIO, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO DELLA CIANCI S.R.L., in persona del Curatore Dott.

F.E., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA

CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato LUIGI MASTURSI, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso 1a sentenza n. 399/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 04/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/07/2016 dal Consigliere Dott. DIDONE ANTONIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SALVATO LUIGI che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. – Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado con la quale C.G. era stato condannato al risarcimento del danno in favore del fallimento della s.r.l. Cianci, di cui il convenuto era stato amministratore, in accoglimento dell’azione promossa ai sensi della L. Fall., art. 146.

La corte di merito ha confermato l’accertamento del tribunale circa la responsabilità del convenuto limitatamente alla dispersione del magazzino per la somma di Euro 1.891.097,31, ritenendo che, mentre il curatore avesse provato che il magazzino era pressochè svanito, il convenuto stante la natura contrattuale della responsabilità dedotta in giudizio – non avesse fornito la prova che la riduzione del magazzino, anche sotto il profilo contabile, fosse stata determinata dal suo impiego virtuoso nel ciclo produttivo della società.

Contro la sentenza di appello il C. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Resiste con controricorso il curatore del fallimento.

2.1. – Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di norme di diritto e, in particolare dell’art. 246 c.p.c., lamentando che la Corte di merito abbia utilizzato le dichiarazioni testimoniali rese dai sindaci nonostante la loro incapacità a testimoniare e nonostante che per tale motivo il tribunale li avesse ritenuti incapaci a deporre.

Deduce che la Corte territoriale ha ritenuto provata l’esistenza delle merci in magazzino dalle deposizioni dei sindaci, i quali avevano riferito che i magazzini erano pieni omettendo di considerare che l’azione proposta contro l’amministratore implicava anche la responsabilità dei sindaci per omessa vigilanza e controllo delle giacenze di magazzino.

2.2. – Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 2729 c.c., in relazione all’art. 253 c.p.c., lamentando che la Corte territoriale abbia distorcendone la testimonianza utilizzato le deposizioni dei sindaci nella parte in cui contenevano giudizi (“i magazzini erano pieni”).

2.3. – Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 2727 c.c., in relazione all’art. 116 c.p.c., lamentando l’erronea utilizzazione di presunzioni perchè le stime di magazzino in sede di bilancio sono analitiche mentre quelle in sede di bilancio fallimentare sono “sintetiche” e in sede di inventario fallimentare sono empiriche. Mancherebbe qualsiasi altro riscontro e i giudici del merito non hanno considerato che le merci risultanti in bilancio hanno poi formato oggetto di contratto di affitto di azienda.

Svolge, poi, considerazioni sull’andamento della gestione della società che dimostrerebbero una destinazione legittima delle merci (fisiologica variazione di consistenza delle scorte).

A pag. 85 del ricorso ricostruisce, sulla base di una consulenza il corretto valore delle merci inventariate e di quelle cedute in sede di affitto.

3. – I motivi – esaminabili congiuntamente – sono infondati. La decisione impugnata, invero, ha correttamente applicato la costante giurisprudenza della Cassazione penale in forza della quale, provata la disponibilità di determinate merci da parte dell’imprenditore in epoca anteriore e prossima al fallimento ed accertata la loro ingiustificata mancanza, deve presumersi che il fallito le abbia dolosamente distratte, specie se, non tenendo una regolare registrazione contabile, abbia reso impossibile la ricostruzione del movimento dei suoi affari (Sez. 5^, n. 9948 del 12/05/1980 – dep. 29/09/1980, TOMMASIN, Rv. 146105; Conf. mass n 142027; mass n 137041).

Invero, in materia di bancarotta fraudolenta la prova della distrazione o dell’occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, ad opera dell’amministratore, della destinazione dei beni suddetti (Sez. 5^, Sentenza n. 22894 del 17/04/2013 Ud. (dep. 27/05/2013) Rv. 255385).

Tali principi sono indubbiamente applicabili nella materia civile, posto che la natura contrattuale della responsabilità dell’amministratore consente alla società che agisce per il risarcimento del danno (o al curatore, in caso di fallimento) di allegare l’inadempimento, quanto alle giacenze di magazzino, restando a carico del convenuto l’onere di dimostrare l’utilizzazione delle merci nell’esercizio dell’attività di impresa.

Alla luce di tali principi, allora, appare del tutto irrilevante la violazione dell’art. 246 c.p.c., per avere la Corte di merito affermato l’utilizzabilità delle dichiarazioni rese dai sindaci (in realtà, incapaci a testimoniare in quanto in astratto corresponsabili per non avere vigilato sulla consistenza del magazzino), perchè la lettura della sentenza dimostra con chiara evidenza che l’argomentazione svolta sul punto è meramente integrativa, ad colorandam e la responsabilità è stata ritenuta sulla scorta di un complesso nucleo di elementi, argomentatamente valutato e che costituiscono oggetto di censura con il secondo e il terzo motivo. Motivi, questi ultimi, inammissibili nella parte in cui veicolano censure in fatto non deducibili in sede di legittimità e infondati, nel resto.

Come ha ricordato il P.G., questa Corte ha più volte, costantemente, affermato che nel nostro ordinamento non esiste un principio di gerarchia, che ponga la prova per presunzione in una posizione inferiore rispetto alle altre e, conseguentemente, il giudice del merito può fondare, anche in via esclusiva, il proprio convincimento su tale prova, nell’esercizio del potere discrezionale, istituzionalmente demandatogli, di individuare le fonti di prova e controllarne l’attendibilità, scegliendo fra gli elementi probatori sottoposti al suo esame quelli ritenuti più idonei.

Le presunzioni devono essere gravi (riferendosi la gravità al grado di convincimento che sono idonee a produrre), precise (concernendo la precisione la circostanza che i fatti noti, dai quali muove ed il percorso che esse seguono siano ben determinati nella loro realtà storica) e concordanti (nel caso di pluralità di elementi), potendo tuttavia la presunzione fondarsi anche su un singolo elemento, purchè preciso e grave.

La scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione ed il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l’esistenza del fatto ignoto costituiscono un apprezzamento di fatto, che, se adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimità (Cass., n. 5526 del 2002; n. 12422 del 2000), non essendo proponibili in questa sede le doglianze dirette a porre in discussione la fondatezza della presunzione e la sussistenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

Alla luce di tali principi sono, dunque, infondate le censure a fronte della giustificazione esibita dalla sentenza impugnata, la quale è caratterizzata da un’ampia, meticolosa e logicamente coerente motivazione che ha cura di precisare come l’esame del bilancio al 31/12/1998 e la critica relazione dei sindaci (non la loro testimonianza) e la divergenza rispetto al bilancio fallimentare; la mancanza di ogni giustificazione in ordine alla sparizione del magazzino, vieppiù in considerazione della sua composizione (arredi per cucine), tenuto conto dell’inconsistenza delle giustificazioni dell’amministratore sul conferimento dello stesso all’azienda affittuaria e sulla sottovalutazione da parte del curatore, concorrono ad evidenziare la fondatezza della domanda.

Il ricorso, dunque, deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità – liquidate in dispositivo – seguono la soccombenza.

Deve provvedersi altresì all’accertamento di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge, avvenuta il 30 gennaio 2013.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidate in Euro 13.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie ed agli accessori come per legge.

Dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 1 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2016

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