Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16952 del 04/08/2011

Cassazione civile sez. VI, 04/08/2011, (ud. 15/07/2011, dep. 04/08/2011), n.16952

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.N. (OMISSIS), C.R.

(OMISSIS), B.A. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA PIRAMIDE CESTIA 1,

presso lo studio dell’avvocato GRASSO ALFIO, rappresentati e difesi

dall’avvocato FELIZIANI ITALO, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

D.F.P. (OMISSIS), F.S.

(OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 79/2010 della CORTE D’APPELLO di BARI del

19.1.2010, depositata il 25/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO MAZZACANE;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CICCOLO

Pasquale Paolo Maria.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 30-12-1996 B.A. e P.N., premesso di essere proprietari in (OMISSIS) rispettivamente di un primo e di un secondo piano di una palazzina in via (OMISSIS), assumevano che nell’ottobre del 1996 D.F.P., proprietario del sottostante appartamento al piano rialzato, si era tra l’altro illegittimamente appropriato del locale – camera d’aria sottostante l’edificio condominiale utilizzandolo come cantina; gli attori quindi convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Foggia il D.F. chiedendone la condanna all’immediato rilascio del locale condominiale ed al ripristino dello stato originario del bene.

Si costituivano in giudizio il D.F. e quale interventrice volontaria la moglie F.S., comproprietaria dell’appartamento, chiedendo preliminarmente di essere autorizzati alla chiamata in causa degli altri condomini della palazzina B.G., N.S., C.R. e C.M.; essi chiedevano il rigetto delle domande attrici e spiegavano domanda riconvenzionale di avvenuto acquisto del locale camera d’aria per usucapione ventennale.

Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio soltanto la C. aderendo alle richieste degli attori e chiedendo il rigetto della domanda riconvenzionale.

Il Tribunale adito con sentenza del 17-5-2006 rigettava le domande attrici ed accoglieva la suddetta domanda riconvenzionale.

Proposto gravame da parte del B., della N. e della C. cui resistevano il D.F. e la F. la Corte di Appello di Bari con sentenza del 25-1-2010 ha rigettato l’impugnazione.

Per la cassazione di tale sentenza il B., la N. e la C. hanno proposto un ricorso affidato ad un unico motivo; nessuno dei soggetti intimati ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il Consigliere designato con relazione ex art. 380 bis c.p.c. dell’11- 2-2011 ha concluso per il rigetto del ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5.

I ricorrenti hanno successivamente depositato una memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo formulato i ricorrenti, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1158 e 1163 c.c. nonchè omessa o insufficiente motivazione, censurano la sentenza impugnata per aver ritenuto che gli appellati avevano acquistato ed esercitato pacificamente il possesso dell’immobile per cui è causa, non considerando che l’acquisto di tale possesso era avvenuto con violenza; essi in proposito rilevano che le rimostranze sollevate dagli attuali ricorrenti formulate anche con atti di diffida provavano che non vi era stata nessuna acquiescenza allo spoglio, essendovi invece stata una immediata reazione una volta venuti a conoscenza di tale evento, ed aggiungono che il giudice di appello, sostenendo che le diffide non erano atti idonei a privare il possesso del requisito della pacificità, non ha considerato che esse, unitamente ad altri elementi acquisiti nel processo di primo grado (quali il mutamento della struttura e della destinazione del bene condominiale oggetto dello spoglio) costituivano elementi idonei a dimostrare i vizi del possesso ex art. 1163 c.c. La censura è infondata.

La menzionata relazione ha affermato che la Corte territoriale ha ritenuto irrilevante il fatto che l’IACP ed i condomini avessero manifestato con diverse diffide la loro opposizione al possesso dell’immobile per cui è causa da parte del D.F. e della F., posto che tali atti erano inidonei ad interrompere il termine della prescrizione acquisitiva, essendo al riguardo necessari – dato che il rinvio dell’art. 1165 c.c. alle norme sulla prescrizione in generale ed in particolare a quelle dettate in tema di sospensione ed interruzione incontra il limite della compatibilità di queste con la natura stessa della usucapione – atti che comportino per il possessore la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa oppure atti giudiziali siccome diretti ad ottenere “ope judicis” la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapente; premesso poi che il convincimento espresso dal giudice di appello è conforme all’orientamento consolidato in materia di questa Corte, del resto sostanzialmente non censurato dai ricorrenti, la suddetta relazione ha aggiunto che questi ultimi, ai quali pure incombeva l’onere di dimostrare i vizi del possesso altrui (Cass. 16- 3-2000 n. 3063), non hanno espletato tale incombente, a questo fine essendo del tutto irrilevanti le suddette diffide, posto che il requisito della pacificità del possesso “ad usucapionem” non può essere escluso per la sola circostanza che il preteso titolare del diritto manifesti una volontà contraria all’altrui possesso, trattandosi di elemento rilevante al diverso fine di evidenziare la mala fede del possessore (Cass. S.U. 14-3-1990 n. 2088); infine la relazione ha osservato che il dedotto mutamento della struttura e della destinazione del bene per cui è causa non costituisce di per sè elemento idoneo a ravvisare nella fattispecie un acquisto violento del possesso.

Il Collegio ritiene di poter aderire pienamente alle conclusioni della citata relazione, evidenziando che le argomentazioni sviluppate nella memoria dai ricorrenti non sono idonee ad infirmare la fondatezza di quanto espresso nella relazione medesima, in quanto incentrate genericamente sull’acquisto del possesso dell’immobile per cui è causa, da parte del D.F., clandestinamente, e sulla asserita insussistenza della continuazione ininterrotta del possesso “ad usucapionem” ; in proposito è sufficiente rilevare da un lato che la deduzione dell’acquisto del possesso da parte del D.F. clandestinamente prospetta inammissibilmente un fatto nuovo rispetto a quanto asserito nel ricorso, dove si è affermato, come già esposto, che l’acquisto del possesso era avvenuto con violenza, e dall’altro che il giudice di appello ha chiaramente espresso le ragioni per le quali gli atti di diffida inviati dall’IACP e dai condomini al D.F. non avevano alcun effetto interruttivo della usucapione.

Il ricorso deve quindi essere rigettato; non occorre procedere ad alcuna statuizione in ordine alla spese di giudizio non avendo gli intimati svolto alcuna attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA