Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16951 del 20/07/2010
Cassazione civile sez. II, 20/07/2010, (ud. 27/04/2010, dep. 20/07/2010), n.16951
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul regolamento di competenza d’ufficio richiesto dal Giudice di pace
di Catanzaro nel giudizio tra:
S.G., non costituito in questa sede;
e
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, non
costituitosi in questa sede;
in relazione alla sentenza del Giudice di pace di Soriano Calabro n.
33/2008, depositata in data 17 marzo 2008.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
27 aprile 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che il Giudice di pace di Catanzaro – adito in riassunzione da S.G. a seguito della dichiarazione di incompetenza pronunciata dal Giudice di pace di Soriano Calabro sul ricorso in opposizione, proposto dal S. nei confronti del Ministero dell’Interno avverso il verbale di contestazione emesso dalla Polizia stradale di Vibo Valentia, con ordinanza in data 28 ottobre 2008 – ha proposto istanza di regolamento di competenza d’ufficio avverso la sentenza con la quale il Giudice di pace di Soriano Calabro ha dichiarato la propria incompetenza per territorio ai sensi dell’art. 25 cod. proc. civ.;
che, ad avviso del Giudice di pace di Catanzaro, la competenza territoriale nel caso di specie spetterebbe al Giudice di pace di Soriano Calabro, perchè la violazione è stata accertata dalla Polizia stradale nel territorio di quel Comune, con esclusione del foro erariale;
che, avviatasi la procedura ex art. 380 bis cod. proc. civ., il consigliere delegato, ha depositato la relazione che è stata comunicata alle parti e al Pubblico Ministero.
Diritto
CONSIDERATO IN FATTO
che il relatore designato, nella relazione depositata in data 25 febbraio 2010, ha formulato la seguente proposta di decisione:
“Sussistono le condizioni per la trattazione della causa ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., risultando il proposto regolamento manifestamente fondato. Questa Corte ha infatti chiarito che per le opposizioni alle ordinanze-ingiunzioni è funzionalmente competente, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 22, il giudice del luogo della commessa violazione ed a questo criterio di competenza territoriale non deroga l’art. 25 cod. proc. civ., che prevede la competenza del giudice del luogo ove ha sede l’Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie. L’inapplicabilità del foro della P.A. consegue infatti alla specialità del procedimento di opposizione alle ordinanze – ingiunzioni, per il quale è prevista la notificazione del ricorso direttamente all’autorità che ha emesso il provvedimento sanzionatoria (Cass., n. 14828 del 2006; Cass., n. 14057 del 2004).
Principio, questo, che, stante l’applicazione delle norme di cui alla legge n. 689 del 1981 al relativo procedimento giudiziario, trova applicazione anche nel caso in cui l’opposizione abbia ad oggetto non già un’ ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto, ma il verbale di contestazione di una violazione al codice della strada”;
che il Collegio condivide la proposta di decisione formulata dal consigliere relatore;
che deve pertanto essere dichiarata la competenza del Giudice di pace di Soriano Calabro, dinnanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nei termini di legge;
che, trattandosi di regolamento di competenza sollevato d’ufficio, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Giudice di pace di Soriano calabro, dinnanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nei termini di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2010