Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16951 del 12/08/2020

Cassazione civile sez. I, 12/08/2020, (ud. 22/06/2020, dep. 12/08/2020), n.16951

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33194/2018 proposto da:

O.U., elettivamente domiciliato presso avv. Vincenzina

Salvatore;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 11/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/06/2020 da Dott. NAZZICONE LOREDANA;

 

Fatto

RILEVATO

– che viene proposto ricorso avverso il decreto del Tribunale di Napoli dell’11 ottobre 2018, che ha respinto il ricorso avverso il provvedimento negativo della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale;

– che non svolge difese il Ministero intimato;

– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380-bis c.p.c.;

– che parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

– che il ricorso deduce:

1) violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. e), art. 3, comma 3, lett. a), art. 7, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 1, lett. d) e art. 8, art. 1 Conv. Ginevra, per avere il giudice condiviso il giudizio della Commissione territoriale, senza valutare tutti i fatti pertinenti nè valorizzare la complessiva situazione del paese di origine, mentre i documenti in atti provano la situazione di grave insicurezza in (OMISSIS); inoltre, il giudizio di inattendibilità formulato dal giudice non è corretto;

2) violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 4 e 14 quanto alla negazione della protezione sussidiaria, perchè la (OMISSIS) non è un paese sicuro e vi è una seria situazione di instabilità socio-politica e di criminalità, onde certamente sussistono i presupposti di cui all’art. 14, lett. b citato, come risulta dalle stesse fonti citate “dalla C.T. nel provvedimento qui impugnato”, mentre in tribunale non ha tenuto conto del rapporto della Farnesina del’agosto 2018;

3) violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, oltre ad omessa motivazione in violazione dell’art. 132 c.p.c., per avere la corte del merito omesso di valutare la situazione di particolare vulnerabilità della parte richiedente, che ha rischiato la vita per raggiungere l’Italia, ha una famiglia nel proprio paese che ormai gli è ostile e sta imparando l’italiano;

– che tutti i motivi sono manifestamente inammissibili;

– che si rileva come il Tribunale abbia approfonditamente esaminato la situazione del soggetto, cittadino (OMISSIS), ritenendo il ricorrente non credibile e che il racconto non idoneo comunque, dato il narrato, a rivelare la sussistenza dei presupposti previsti per la concessione delle forme di protezioni richieste: ed infatti, egli ha narrato come, dopo la scomparsa del padre, la sua comunità gli ha chiesto di aiutare la madre nei riti (OMISSIS), di cui ella era responsabile, ma di essersi rifiutato essendo divenuto (OMISSIS), onde è fuggito, temendo la ritorsione degli abitanti del villaggio;

– che, tuttavia, il tribunale ha rilevato la carenza assoluta di conoscenza dei principi fondamentali di tale religione e una complessiva genericità ed incongruenza dello stesso racconto, argomentando dettagliatamente le ragioni della ritenuta non credibilità; ha aggiunto come neppure sia credibile che egli non possa rivolgersi alle autorità locali per avere tutela, dato che nell'(OMISSIS) la maggioranza della popolazione è cristiana;

– che, ancora, il Tribunale si è preoccupato di esaminare comunque la situazione del paese di provenienza, escludendo, sulla scorta di fonti internazionali accreditate, che siano tali da integrare i presupposti di legge;

– che, pertanto, anzitutto e radicalmente il provvedimento impugnato non ha ritenuto il ricorrente credibile: ed, al riguardo, questa Corte ha chiarito come “In tema di protezione internazionale, l’attenuazione dell’onere probatorio a carico del richiedente non esclude l’onere di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. a) essendo possibile solo in tal caso considerare “veritieri” i fatti narrati; la valutazione di non credibilità del racconto, costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito il quale deve valutare se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c) ma pur sempre a fronte di dichiarazioni sufficientemente specifiche e circostanziate” (Cass., ord. 30 ottobre 2018, n. 27503) e che “In materia di protezione internazionale, l’accertamento del giudice di merito deve innanzi tutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona; qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori” (Cass. 27 giugno 2018, n. 16925; v. pure Cass., ord. 5 febbraio 2019, n. 3340);

– che, inoltre, si rileva come la motivazione del provvedimento impugnato si sia trattenuta sulle condizioni generali della regione di provenienza del ricorrente, operando puntuale riferimento alle accreditate fonti internazionali consultate e ribadendo che non si tratti di territorio dove il livello di violenza è tale per cui un civile è esposto ad un rischio grave indipendentemente da qualsiasi coinvolgimento differenziato e statuendo, pertanto, circa l’insussistenza dei presupposti che debbono necessariamente rilevarsi per il riconoscimento dello status e della protezione sussidiaria (Cass. n. 16202/2015);

– che, inoltre, il giudice di merito ha escluso la ricorrenza di situazioni idonee a fondare l’accoglimento della domanda di protezione umanitaria, sul corretto – e conforme alla giurisprudenza di legittimità – presupposto per cui non è dimostrato nessun radicamento, nè sono addotte ragioni di speciale vulnerabilità;

– che, avendo il giudice del merito compiutamente approfondito l’esame in fatto della situazione nel rispetto dei principi enunciati da questa Corte in materia ed esponendo le ragioni per le quali ha reputato il richiedente privo dei requisiti idonei al riconoscimento dello status o della protezione” nessuna censura può essere promossa in questa sede, trattandosi, per l’appunto, di valutazioni fattuali non sindacabili dinanzi al giudice di legittimità;

– che si aggiunga come il riferimento al provvedimento impugnato come emesso dalla commissione territoriale, contenuto nel secondo motivo, palesa una non attinenza di tali affermazioni del ricorso all’effettivo provvedimento qui impugnato, con pari giudizio di inammissibilità;

– che non è necessario provvedere sulle spese.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto, ove dovuto, per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2020

 

 

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