Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16951 del 07/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 07/07/2017, (ud. 16/05/2017, dep.07/07/2017),  n. 16951

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11766/2016 proposto da:

EQUITALIA SUD S.P.A. – C.F. (OMISSIS), in persona del suo procuratore

speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BANCO DI SANTO

SPIRITO 42, presso lo studio GNOSIS FORENSE S.R.L., rappresentata e

difesa dall’avvocato MICHELE DI FIORE;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO SOCIETA’ (OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso il decreto n. 537/2016 Cron. del TRIBUNALE di NAPOLI,

depositato il 15/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 16/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

Equitalia Sud s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso il decreto del Tribunale di Napoli, depositato il 15 aprile 2016, con quale è stato confermato il provvedimento del giudice delegato che aveva parzialmente disatteso la domanda di insinuazione nello stato passivo del Fallimento (OMISSIS) s..r.l. in liquidazione, proposta dalla ricorrente, ed aveva rigettato la domanda di ammissione al passivo delle spese di insinuazione (diritti esecutivi tabellari);

il fallimento intimato non ha svolto attività difensiva;

Considerato che:

la Corte territoriale ha confermato la parziale esclusione dei crediti vantati da Equitalia, operata dal giudice delegato per la mancata prova della notifica delle cartelle di pagamento, indicate negli estratti di ruolo allegati alla domanda di insinuazione nel passivo fallimentare, ritenendo insufficienti, a tal fine, i soli estratti di ruolo;

Ritenuto che:

l’ammissione al passivo dei crediti tributari sia richiesta dalle società concessionarie per la riscossione, come stabilito dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 87, comma 2, nel testo introdotto dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46,, sulla base del semplice ruolo, senza che occorra, in difetto di espressa previsione normativa, anche la previa notifica della cartella esattoriale, salva la necessità, in presenza di contestazioni del curatore, dell’ammissione con riserva, da sciogliere poi ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 58, comma 2, allorchè sia stata definita la sorte dell’impugnazione esperibile davanti al giudice tributario (Cass. 17/03/2014, n. 6126; Cass. 11/11/2016, n. 23110);

le spese d’insinuazione SEI passivo, sostenute dal concessionario incaricato della riscossione dei tributi erariali, debbano essere ammesse al chirografo nel passivo fallimentare, in virtù dell’applicazione estensiva del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 17, che prevede la rimborsabilità delle spese relative alle procedure esecutive individuali, atteso che un trattamento differenziato delle due voci di spesa risulterebbe ingiustificato, potendo la procedura concorsuale fondatamente ritenersi un’esecuzione di carattere generale sull’intero patrimonio del debitore (Cass. 01/03/2010, n. 4861; Cass. 22/12/2015, n. 25802);

che, pertanto, in accoglimento del ricorso, l’impugnata sentenza debba essere cassata cor rinvio alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione, che dovrà procedere a nuovo esame della controversia, facendo applicazione dei principi di diritto suesposti, e provvedere anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, debba darsi atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2017

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