Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16950 del 15/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/06/2021, (ud. 20/05/2021, dep. 15/06/2021), n.16950

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19461-2020 proposto da:

K.I., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso all’avvocato CHIARA BELLINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

e contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE DI VERONA SEZIONE DI VICENZA;

– intimata –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA depositato il 12/6/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 20/5/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ALBERTO

PAZZI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Venezia, con decreto del 12 giugno 2020, rigettava il ricorso proposto da K.I., cittadino della Nigeria proveniente dall'(OMISSIS), avverso il provvedimento emesso dalla locale Commissione territoriale di diniego di riconoscimento della protezione internazionale.

In particolare, il Tribunale, una volta esclusa la credibilità delle dichiarazioni del migrante (il quale aveva dichiarato di essersi allontanato dalla Nigeria temendo di essere incarcerato e torturato per la sua militanza politica), negava di conseguenza il riconoscimento dello status di rifugiato nonchè il diritto alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 2, e art. 14, lett. a) e b).

Riteneva, inoltre, che non fosse possibile riconoscere la protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), dato che le fonti internazionali consultate escludevano l’esistenza di una condizione di violenza indiscriminata e generalizzata tale da far presumere che qualsiasi civile presente nella regione dell'(OMISSIS) fosse concretamente esposto al rischio di perdere la vita.

Reputava, infine, che non potesse essere concessa neppure la protezione umanitaria, tenuto conto, da una parte, del fatto che il K.I. aveva la disponibilità di un lavoro in Nigeria, paese in cui abitava anche la sua famiglia di origine, mentre non poteva considerarsi integrato in Italia, dove non aveva documentato di avere la disponibilità di un alloggio stabile e autonomo, di disporre di redditi capaci di assicurargli un’autonomia economica e di aver creato legami di carattere affettivo, sociale o lavorativo.

2. Per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso K.I. prospettando tre motivi di doglianza.

Il Ministero dell’Interno si è costituito al di fuori dei termini di cui all’art. 370 c.p.c., al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione delle norme che disciplinano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria, costituite dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. e), artt. 5, 7 e 14, per quanto riguarda il diritto al rifugio e la protezione sussidiaria e dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, art. 5 T.U.I., comma 5, e art. 19 T.U.I., comma 1, e del D.P.R. n. 394 del 1999, art. 11, comma 1, lett. c ter), rispetto alla protezione umanitaria: il Tribunale, malgrado il migrante avesse assolto l’onere impostogli dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, rendendo dichiarazioni sufficientemente dettagliate, prive di elementi di non plausibilità e calate nel contesto storico-politico della Nigeria, avrebbe ravvisato la non credibilità del racconto all’esito di esame superficiale del suo contenuto, omettendo di approfondire la situazione del K.I..

I giudici di merito hanno, inoltre, erroneamente valutato – in tesi – il rischio effettivo per il K.I. di subire un grave danno a causa della situazione di violenza indiscriminata e forte tensione esistente nella sua zona di provenienza.

Del pari risulterebbe ingiustificato il mancato riconoscimento della protezione umanitaria, a fronte della produzione di documentazione attestante l’integrazione lavorativa e la frequenza di un corso di italiano; al medesimo fine doveva essere valorizzata anche la permanenza per dieci mesi in Libia.

4. Il secondo motivo di ricorso prospetta la violazione, anche quale vizio di motivazione, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. a) – e), in quanto il tribunale si sarebbe limitato a qualificare genericamente il racconto come non plausibile, senza prendere in considerazione i rapporti internazionali relativi alle condizioni delle Nigeria, ed in questo modo sarebbe venuto meno ai propri di doveri di cooperazione nella verifica delle situazioni allegate ai fini del riconoscimento della protezione in tutte le forme richieste.

5. Il terzo mezzo lamenta la violazione del principio di non refoulement di cui all’art. 3 CEDU, e della Convenzione di Ginevra, art. 33, perchè il tribunale ha trascurato di considerare che il migrante, in caso di rimpatrio, avrebbe corso il rischio di essere sottoposto a una seria minaccia alla propria vita, condizione che legittimava il riconoscimento della protezione sussidiaria o umanitaria.

6. I motivi, da esaminarsi congiuntamente per il vincolo di stretta connessione che li lega, sono inammissibili.

6.1 La valutazione di affidabilità del dichiarante è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, che deve essere svolta alla luce dei criteri specifici indicati all’interno del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, oltre che di criteri generali di ordine presuntivo idonei a illuminare il giudice circa la veridicità delle dichiarazioni rese (Cass. n. 20580/2019).

Il Tribunale si è ispirato a questi criteri laddove, all’esito dell’esame delle dichiarazioni rese dal migrante, ha rilevato – come previsto dall’art. 3, comma 5, lett. c, appena citato – che il racconto offerto dal richiedente asilo risultava vago e generico e appariva nella sua globalità scarsamente verosimile.

Una volta constatato come la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente asilo sia il risultato di una decisione compiuta alla stregua dei criteri indicati nel D.lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, è sufficiente aggiungere che la stessa costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, censurabile in questa sede solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile.

Si deve invece escludere l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura e interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, nel senso proposto in ricorso, trattandosi di censura attinente al merito; censure di questo tipo si riducono, infatti, all’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, che però è estranea all’esatta interpretazione della norma e inerisce invece alla tipica valutazione del giudice di merito, la quale è sottratta al sindacato di legittimità (Cass. n. 3340/2019).

6.2 Nè è possibile ritenere che i vizi intrinseci del racconto del migrante dovessero essere superati attraverso un’attività di cooperazione istruttoria svolta dal collegio di merito.

Invero, una volta esclusa la credibilità intrinseca della narrazione offerta dal richiedente asilo alla luce di riscontrate lacune e incongruenze, non deve procedersi al controllo della credibilità estrinseca – che attiene alla concordanza delle dichiarazioni con il quadro culturale, sociale, religioso e politico del paese di provenienza, desumibile dalla consultazione di fonti internazionali meritevoli di credito – poichè questo controllo assolverebbe alla funzione meramente teorica di accreditare la sola possibilità astratta di eventi non provati riferiti in modo assolutamente non convincente dal richiedente (Cass. n. 24575/2020).

6.3 Risultano poi inammissibili le censure che, presupponendo la veridicità delle dichiarazioni del K.I., lamentano la mancata valorizzazione delle stesse ai fini del riconoscimento della protezione richiesta, dato che simili doglianze non evidenziano alcuna criticità in punto di diritto in capo alla decisione impugnata, ma sono espressione di un mero dissenso motivazionale rispetto ad un apprezzamento di fatto che, essendo frutto di una determinazione discrezionale del giudice di merito, non è sindacabile da questa Corte.

6.4 Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, in particolare, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente, astrattamente riconducibile ad una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, sulla base di un accertamento che deve essere aggiornato al momento della decisione (Cass. n. 17075/2018).

Il tribunale si è ispirato a simili criteri, prendendo in esame informazioni aggiornate sulla situazione esistente nell'(OMISSIS) risalenti al 2019.

La critica formulata a questo proposito in realtà, sotto le spoglie dell’asserita violazione di legge, cerca di sovvertire l’esito dell’esame dei rapporti internazionali apprezzati dal tribunale, malgrado l’accertamento del verificarsi di una situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, rilevante a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), costituisca un apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito non censurabile in sede di legittimità (Cass. n. 32064/2018).

6.5 Il tribunale, all’esito del giudizio di non credibilità, ha ritenuto che il richiedente asilo non fosse meritevole neppure della protezione umanitaria, in mancanza di una condizione di integrazione nel paese ospitante e dovendosi escludere che il rimpatrio potesse tradursi in una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali del K.I..

A fronte di questi accertamenti – che rientrano nel giudizio di fatto demandato al giudice di merito – la doglianza intende nella sostanza proporre una diversa lettura dei fatti di causa, traducendosi in un’inammissibile richiesta di rivisitazione del merito (Cass. n. 8758/2017).

6.6 Da un esame del provvedimento impugnato e del motivo di ricorso non risulta che la questione della permanenza in Libia sia mai stata sottoposta al vaglio del collegio dell’opposizione. Il che comporta l’inammissibilità di tale profilo di doglianza, posto che è principio costante e consolidato di questa Corte (cfr. Cass. n. 7048/2016, Cass. n. 8820/2007, Cass. n. 25546/2006) che nel giudizio di cassazione non si possono prospettare nuove questioni di diritto ovvero nuovi temi di contestazione che implichino indagini e accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito.

6.7 Infine, quanto al mancato esame della situazione di violenza diffusa esistente in Nigeria ai fini della domanda relativa alla concessione della protezione umanitaria, occorre rilevare che a tal fine non erano sufficienti le allegazioni sulla sola situazione generale esistente nel paese di origine.

Invero il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, quale misura atipica e residuale, è il frutto della valutazione della specifica condizione personale di particolare vulnerabilità del richiedente. Ne consegue che a tal fine non giova la mera allegazione delle condizioni generali del paese di origine a cui non si accompagni un’indicazione, verosimile, di come siffatta situazione influisca sulle condizioni personali del richiedente asilo provocando una particolare condizione di vulnerabilità.

7. In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

La costituzione dell’amministrazione intimata al di fuori dei termini previsti dall’art. 370 c.p.c., e al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, non celebrata, esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 20 maggio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2021

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