Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16950 del 12/08/2020

Cassazione civile sez. I, 12/08/2020, (ud. 22/06/2020, dep. 12/08/2020), n.16950

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33192/2018 proposto da:

A.T., elettivamente domiciliato presso avv. Vincenzina

Salvatore;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 03/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/06/2020 da Dott. NAZZICONE LOREDANA.

 

Fatto

RILEVATO

– che viene proposto ricorso avverso il decreto del Tribunale di Napoli del 12 ottobre 2018, che ha respinto il ricorso avverso il provvedimento negativo della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale;

– che non svolge difese il Ministero intimato;

– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380-bis c.p.c.;

– che il ricorrente ha depositato una memoria.

Diritto

CONSIDERATO

– che il ricorso deduce:

1) violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. e) e art. 3, comma 3, lett. a) e art. 7, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 1, lett. d) e art. 8, art. 1 Conv. Ginevra, per avere il giudice condiviso il giudizio della Commissione territoriale, senza valutare tutti i fatti pertinenti nè valorizzare la complessiva situazione del paese di origine, mentre i documenti in atti provano la situazione di grave insicurezza in (OMISSIS); inoltre, il giudizio di inattendibilità formulato dal giudice non è corretto;

2) violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 4 e 14 quanto alla negazione della protezione sussidiaria, perchè la (OMISSIS) non è un paese sicuro e vi è una seria situazione di instabilità socio-politica e di criminalità, onde certamente sussistono i presupposti di cui all’art. 14, lett. b citato, come risulta dalle stesse fonti citate “dalla C.T. nel provvedimento qui impugnato”, mentre in tribunale non ha tenuto conto del rapporto della Farnesina del’agosto 2018;

3) violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 5, comma 6, oltre ad omessa motivazione in violazione dell’art. 132 c.p.c., per avere la corte del merito omesso di valutare la situazione di particolare vulnerabilità della parte richiedente, che ha rischiato la vita per raggiungere l’Italia, ha una famiglia nel proprio paese che ormai gli è ostile e sta imparando l’italiano;

– che tutti i motivi sono manifestamente inammissibili;

– che si rileva come il Tribunale abbia approfonditamente esaminato la situazione del soggetto, cittadino (OMISSIS), ritenendo il racconto non idoneo comunque, dato il narrato, a rivelare la sussistenza dei presupposti previsti per la concessione delle forme di protezioni richieste: ed infatti, egli ha narrato di essere di famiglia musulmana, ma di avere intrapreso un percorso di conversione alla religione (OMISSIS), cui il padre è contrario, tanto che lo ha cacciato di casa ed egli è stato dapprima ospite da un amico e, quindi, si è spostato in Libia; ha riferito che il proprio timore è che il padre possa non perdonarlo mai e lo possa uccidere;

– che, ciò posto, si rileva come la motivazione del provvedimento impugnato si sia trattenuta sulle condizioni generali della regione di provenienza del ricorrente, operando puntuale riferimento alle accreditate fonti internazionali consultate e ribadendo che non si tratti di territorio dove il livello di violenza è tale per cui un civile è esposto ad un rischio grave indipendentemente da qualsiasi coinvolgimento differenziato e statuendo, pertanto, circa l’insussistenza dei presupposti che debbono necessariamente rilevarsi per il riconoscimento dello status e della protezione sussidiaria (Cass. n. 16202/2015);

– che, inoltre, il giudice di merito ha escluso la ricorrenza di situazioni idonee a fondare l’accoglimento della domanda di protezione umanitaria, sul corretto – e conforme alla giurisprudenza di legittimità – presupposto per cui non è dimostrato nessun radicamento, nè sono addotte ragioni di speciale vulnerabilità;

– che, avendo il giudice del merito compiutamente approfondito l’esame in fatto della situazione nel rispetto dei principi enunciati da questa Corte in materia ed esponendo le ragioni per le quali ha reputato il richiedente privo dei requisiti idonei al riconoscimento dello status o della protezione, nessuna censura può essere promossa in questa sede, trattandosi, per l’appunto, di valutazioni fattuali non sindacabili dinanzi al giudice di legittimità;

– che si aggiunga come sia il riferimento alla pretesa affermazione di inattendibilità, che il ricorrente deduce nel primo motivo, sia la menzione del provvedimento impugnato come emesso dalla commissione territoriale, contenuto nel secondo motivo, palesano una non attinenza di tali affermazioni del ricorso all’effettivo provvedimento qui impugnato, con pari giudizio di inammissibilità;

– che non è necessario provvedere sulle spese.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto, ove dovuto, per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2020

 

 

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