Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16950 del 07/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 07/07/2017, (ud. 16/05/2017, dep.07/07/2017),  n. 16950

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11593/2016 proposto da:

B.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL VIMINALE 43,

presso lo studio dell’avvocato FABIO LORENZONI, rappresentato e

difeso dall’avvocato FRANCESCO GRIGNOLIO;

– ricorrente –

contro

BANCA CR FIRENZE SPA già CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE SPA, in

persona del Procuratore Speciale, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DI VILLA GRAZIOLI 15, presso lo studio dell’avvocato BENEDETTO

GARGANI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GIOVANNI GIGLIOLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 59/2016 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 14/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 16/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

B.S. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, illustrato con memoria, avverso la sentenza emesso dalla Corte d’appello di Firenze n. 59/2016, notificata il 21 marzo 2016, con la quale è stata confermata la pronuncia di prime cure che ha disatteso la domanda di condanna della Banca CR Firenze s.p.a. al pagamento, in favore del B., della somma di Euro 4.906,30, oltre interessi legali;

l’istituto di credito ha resistito con controricorso;

Considerato che:

il ricorso è inammissibile in quanto, sub specie della violazione di legge la ricorrente richiede una vera e propria revisione del ragionamento decisorio operato dal giudice di appello, al fine di pervenire a conclusioni diverse, favorevoli alle tesi difensive sostenute dal ricorrente in giudizio, sulla base di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, del tutto inammissibile in questa sede (Cass. Sez. U. 24148/2013; Cass. 5/8/2016, n. 16526);

peraltro, la questione relativa alla responsabilità della banca per violazione dei doveri di custodia derivanti dal pignoramento (p. 10 del ricorso) risulta non proposta nei precedenti gradi di merito;

Ritenuto che:

il ricorso debba essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna del soccombente alle spese del presente giudizio;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, debba darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente, in favore della controricorrente, alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2017

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