Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16950 del 04/08/2011
Cassazione civile sez. VI, 04/08/2011, (ud. 27/05/2011, dep. 04/08/2011), n.16950
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – rel. Presidente –
Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –
Dott. MATERA Lina – Consigliere –
Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Prefettura di Roma, in persona del Prefetto pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO;
– ricorrente –
contro
C.S. O N.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 6227/2009 del GIUDICE DI PACE di ROMA
dell’11/06/2008, depositata il 25/09/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/05/2011 dal Presidente Relatore Dott. GIOVANNI SETTIMJ;
è presente il P.G. in persona del Dott. COSTANTINO FUCCI che nulla
osserva.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Con relazione ex art. 380 bis c.p.c. si è rilevato quanto segue:
La Prefettura di Roma impugna la sentenza 26.1.09 con la quale il G.d.P. capitolino ha accolto l’opposizione proposta da S. C. avverso l’ordinanza-ingiunzione n. 1154/05 del 17.4.07 relativa a sanzione amministrativa per violazione del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 86 TULPS. Il ricorso è inammissibile per le seguenti autonome ragioni:
è redatto da funzionario dell’Amministrazione mentre doveva esserlo da parte dell’Avvocatura Generale dello Stato;
non è stato notificato alla controparte nelle forme di legge;
– la sentenza è appellabile e non ricorribile;
– non sono stati formulati quesiti di diritto. L’inammissibilità del ricorso sotto i rilevati profili va, pertanto, verificata da parte del Collegio in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.”.
Il Collegio condivide le ragioni e la conclusione esposte nella relazione, avverso la quale nè il ricorrente nè il P.G. hanno sollevato obiezioni.
Parte intimata non avendo svolto attività difensiva, non v’ha luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara inammissibile ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 27 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2011