Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1695 del 27/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1695 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: MANCINO ROSSANA

ORDINANZA
sul ricorso 6839-2012 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA
17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,
rappresentato e difeso dagli avvocati LANZETTA ELISABETTA,
POLICASTRO LUCIA giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti contro
POTENZA GIAN FRANCO, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE rappresentato e difeso
dall’avvocato LANZILLI MARTA giusta procura in calce al
controricorso;

– contronrcorrente –

Data pubblicazione: 27/01/2014

avverso la sentenza n. 290/2011 della CORTE D’APPELLO di
TORINO del 3/03/2011, depositata il 04/03/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO;
udito l’Avvocato Coretti Antonietta (delega avvocato Lanzetta

è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI che
aderisce alla relazione.

Ric. 2012 n. 06839 sez. ML – ud. 12-12-2013
-2-

Elisabetta) difensore del ricorrente che si riporta agli scritti;

r.g.n.6839/2012 INPS c/Potenza Gian Franco
Oggetto: dipendenti INPS, trattenuta buonuscita ex art. 3, ult.co ., L.297/82, rivalsa contributiva

Svolgimento del processo e motivi della decisione

i.

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 12
dicembre 2013 ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente

2. “Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Torino
confermava la statuizione di primo grado con la quale era stata
parzialmente accolta la domanda proposta da Potenza Gian Franco
nei confronti dell’INPS di cui era stato dipendente fino al 1°.9.2003
(ed assunto prima del 31.12.1995), per ottenere il ricalcolo del
trattamento pensionistico integrativo per incidenza del salario di
professionalità (poi assegno garanzia retribuzione) e dell’indennità
ex art. 15, co.2° 1.88/89 (poi indennità di funzione) e per la
restituzione dell’importo trattenuto dall’INPS come rivalsa
contributiva;
3. per la Corte territoriale, per quanto qui rileva, formulazione letterale
e sedes materiae della disposizione relativa alla trattenuta per rivalsa
contributiva, prevista dalla L. n. 297 del 1982, art. 3, u.c., unitamente
alla diversità di disciplina tra trattamento di fine rapporto, introdotto
dalla citata legge n. 297, ed indennità di fine servizio, conducevano
all’applicazione della trattenuta a carico esclusivamente del
trattamento di fine rapporto dei lavoratori privati, con esclusione,
pertanto, del trattamento di fine servizio del dipendente pubblico,
onde il rigetto del gravame svolto dall’INPS;
4. ricorre l’INPS con un articolato motivo, denunciando violazione di
legge;
s. l’intimato ha resistito con controricorso;

r.g.n.683912012

relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

6. questa Corte è già intervenuta, con numerose decisioni, sulla
questione, che va, pertanto, risolta con la manifesta fondatezza del
ricorso, conformemente al precedente di questa Corte di legittimità,
ordinanza n. 4225 del 2012 pronunciatasi, da ultimo, con i salienti
passaggi argomentativi che si riproducono, nel solco già tracciato da

7. «La L. n. 70, art. 1, disponeva: “Lo stato giuridico e il trattamento
economico di attività e di fine servizio del personale dipendente
degli enti pubblici individuati ai sensi dei seguenti commi sono
regolati in conformità alla presente a legge”. La nuova disciplina
recava quindi un trattamento retributivo omogeneo per i dipendenti
di “tutti” gli enti interessati (tramite accordi sindacali, come già
avveniva per i dipendenti statali) e, quanto al trattamento di
quiescenza, si disponeva all’art. 13 che “all’atto della cessazione del
servizio spetta al personale un’indennità di anzianità, a totale carico
dell’ente, pari a tanti dodicesimi dello stipendio annuo complessivo
in godimento quanti sono gli anni di servizio prestato”. Pertanto,
questa divenne ormai, per tutti i dipendenti del parastato, la
disciplina applicabile per la quiescenza, con conseguente abolizione
di quelle, diversamente stabilite, dalle varie, molteplici delibere dai
consigli di amministrazione.
8. Per affermare la perdurante vigenza della L. n. 70 del 1975, art. 13,
non appaiono sufficienti le argomentazioni già svolte, essendo
necessario anche escludere che la materia sia stata diversamente
regolata da altre disposizioni intervenute nelle more.
9. E’ noto che, a seguito della privatizzazione del rapporto, il
trattamento economico dei dipendenti degli enti pubblici non
economici, tra cui si annovera l’Inps, viene regolato dai contratti
collettivi; tuttavia la materia relativa alle spettanze che maturano alla
fine del rapporto non è stata oggetto di accordo tra le parti.
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r.g.n.6839 / 2012

Cass. n 11604 del 2008, nei termini che seguono:

io.

Ci si chiede allora se valgano per i dipendenti “privatizzati” le regole
civilistiche che presiedono al trattamento di fine rapporto dei
dipendenti privati, dal momento che il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165,
art. 2, comma 2, richiama le disposizioni del capo 1^, titolo 2^, del
libro 5″ del codice civile e le leggi sui rapporti di lavoro subordinato

TFR.
11. Al quesito va data risposta negativa, come già ha avuto modo di
osservare la sentenza di questa Corte n. 15998 del 14 luglio 2006.
12. Infatti la L. 8 agosto 1995, n. 335, (“Riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare”), nel quadro
complessivo di omogeneizzazione introdotto, sia pure gradualmente,
tra lavoro pubblico e privato anche per quanto riguarda gli aspetti
previdenziali, all’art. 2, nei commi 5 e 7, dettava in materia
disposizioni riguardanti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche
contemplati nel d.lgs. n. 29 del 1993, art. 1, assunti rispettivamente
dal 10 gennaio 1996 ovvero già occupati alla data del 31 dicembre
1995.
Li

Per i primi era stabilito che “i trattamenti di fine servizio, comunque
denominati, sono regolati in base a quanto previsto dall’art. 2120
c.c., in materia di trattamento di fine rapporto”. Per i secondi erano
rimesse alla contrattazione collettiva nazionale le modalità per
l’applicazione della disciplina del trattamento in materia di fine
rapporto. In entrambe i casi, la disciplina di esecuzione era affidata
ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

14.

Si desume da tali disposizioni che solo per i lavoratori che fossero
stati assunti nel corso del 1996 avrebbero trovato applicazione, in
base alla L. n. 335 del 1995, le regole civilistiche in tema di
trattamento di fine rapporto.

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rgn.683912012

nell’impresa, tra cui è sicuramente ricompreso l’art. 2120 c.c., sul

15. La restrizione a tale categoria era giustificata dal rilievo che per gli
altri, ossia per quelli già occupati alla data del 31 dicembre 1995,
l’applicazione di tali regole era esplicitamente condizionata
all’intervento della contrattazione collettiva nazionale.
16. Vale la pena di aggiungere che la L. 27 dicembre 1997, n. 449

all’art. 59, comma 56, mantenendo fermo quanto previsto dalle L. n.
335 del 1995, e successive modificazioni in materia di applicazione
delle disposizioni relative al trattamento di fine rapporto ai
dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ha previsto la possibilità
di richiedere la trasformazione dell’indennità di fine servizio in
trattamento di fine rapporto, collegando a tale opzione la
destinazione alla previdenza complementare.
17. Questa facoltà è stata confermata dall’Accordo Quadro nazionale in
materia di TFR e previdenza complementare del 27 luglio 1999, per
cui i dipendenti assunti prima del 1996, possono optare per il TFR,
in luogo della previgente disciplina ma, nella specie, detta opzione
non è stata esercitata.
18. Successivamente il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 69, comma 2, ha
previsto che, in attesa di una nuova regolamentazione contrattuale
della materia, resta ferma per i dipendenti pubblici, la disciplina
vigente in materia di trattamento di fine rapporto.
19. Non operando, dunque, l’art. 2120 c.c., né avendo ancora
provveduto la contrattazione collettiva, si deve applicare, ai fini del
trattamento di fine rapporto del dipendenti Inps, la disciplina legale,
ossia la L. n. 70 del 1975, art. 13, che regola l’indennità di anzianità
per i dipendenti degli enti pubblici economici, nel quadro di
omogeneizzazione di cui sopra si è detto, dei trattamenti
differenziati dalle singole discipline regolamentari vigenti presso
ciascuno.
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rg.n.683912012

(recante: “misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”),

20. Vale la pena di rilevare che la regola per cui l’indennità di anzianità
viene calcolata su una base non onnicomprensiva, ossia limitata allo
stipendio base, con esclusione di altre indennità, conduce comunque
ad un trattamento molto più favorevole rispetto a quello relativo al
TFR spettante ai dipendenti privati giacché i destinatari della L. n. 70

stipendio” per il numero degli anni di servizio prestati, in luogo del
sistema del TFR, che si compone della somma di accantonamenti
annuali, che riproducono, non già i più alti compensi percepiti al
termine della carriera, ma solo la quota di quelli ricevuti anno per
anno.
21. Non viene, pertanto, in applicazione la problematica sul computo di
ciò che spetta alla fine del rapporto di lavoro, ma viene in
applicazione una disposizione in materia previdenziale, precisamente
in materia contributiva, che pone a carico dei dipendenti la trattenuta
per cui è causa.
22. Trattenuta che vale per “tutti” gli iscritti all’assicurazione generale
obbligatoria, perché è in corrispondenza dell’aumento della misura
delle pensioni, aumento che deve trovare necessariamente copertura
nell’aumento dei contributi, anche di quelli a carico dei dipendenti.
23. In relazione al carico contributivo pertanto, tutti gli iscritti all’AGO
vengono equiparati: se uguale è il trattamento pensionistico uguale
deve essere l’onere contributivo e non sarebbe logico discriminare
solo in forza del diverso meccanismo di calcolo vigente in ordine al
computo della indennità spettante alla fine del rapporto di lavoro,
che nessuna connessione ha con il rapporto assicurativo».
24. Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta
relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza
in Camera di consiglio.

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del 1975, art. 13 cit., hanno il vantaggio di moltiplicare “l’ultimo

25. La parte intimata ha depositato, con memoria ex art. 387 c.p.c., la
rinuncia all’azione e al diritto sostanziale alla restituzione delle
somme trattenute a titolo di rivalsa contributiva.
26. Il Collegio osserva che la volontà abdicativa della parte al diritto
azionato, espressa con la memoria ritualmente depositata e
sottoscritta dal Potenza, si palesa idonea a dimostrare la cessazione

ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a
proseguire il processo.
27. Alla cessazione della materia del contendere consegue, pertanto, la
declaratoria di inammissibilità del ricorso per Cassazione in quanto
l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non
solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma
anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in
considerazione della domanda originariamente formulata, va
valutato l’interesse ad agire (v., ex multis, S.U. n. 25278/2006; Cass.
n.16341/2009).
28. Questa Corte di legittimità ha ritenuto, infatti, anche la rinunzia
all’azione, come rinunzia alla domanda di merito, idonea a
determinare la cessazione della materia del contendere (v., ex multis,
Cass. 13084/2002) e che il fenomeno del venir meno di ogni
ragione di contesa tra le parti possa verificarsi anche dopo la
proposizione del ricorso per cassazione, nel qual caso va emessa una
pronunzia conclusiva che non contiene una statuizione sul merito
dell’impugnazione ma che ha il mero carattere processuale della
pronuncia di inammissibilità per il venir meno dell’interesse delle
parti alla definizione della lite, pronuncia che consente di arrestare il
sindacato del giudice di legittimità al vaglio di ammissibilità del
ricorso, senza pervenire ad una statuizione sulla sentenza impugnata,
non più necessaria né richiesta, per essersi sostituito, a quello
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della materia del contendere sulla domanda originariamente azionata

contenuto nella sentenza, l’assetto che al rapporto sostanziale
dedotto in giudizio hanno voluto dare le parti, facendo venir meno il
potere del giudice di pronunciare sull’originario thetna decidendum, sì
che le stesse sentenze emesse nei precedenti gradi del giudizio
restano travolte e caducate impedendo, così, la formazione del
giudicato sostanziale sulla materia controversa.

30. Le spese dell’intero giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono
la soccombenza virtuale, come delibata nella relazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il soccombente
al pagamento delle spese dell’intero giudizio, liquidate, quanto al
primo grado, in euro millecentocinquanta (trecento diritti e
ottocento onorari); per l’appello, in euro milletrecentocinquanta
(trecento diritti e mille onorari) e per il presente giudizio in curo
100,00 per esborsi e duemilaottocento per compensi professionali,
oltre accessori di legge per ciascuna liquidazione.

Così deciso in Roma il 12 dicembre 2013

DEPOSITATO IN CANCELIERIA

29. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

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